Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8141 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8141 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 5494-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
929

FRATELLI FONZO DI FONZO GIULIO E C. SNC, FONZO INGLI,
FONZO GIULIO;
– intimati sul ricorso 5798-2009 proposto da:

FONZO GIULIO, FONZO INGLI, FRATELLI FONZO DI FONZO

Data pubblicazione: 22/04/2016

GIULIO E C. SNC in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
ISONZO 42, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI
GREGORIO, che li rappresenta e difende giusta delega a
margine;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO

DI ROMA 6;

Intimati

avverso la sentenza n. 183/2007 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 15/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;
udito per il n. r.g. 5798/09 ricorrente l’Avvocato DI
GREGORIO che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
n.
r.g.

r.g. 5494/091’estinzione del ricorso e per
5798/09

del ricorso.

‘estinzione

P’

il n.

in subordine (accoglimento

– ricorrenti –

RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza
183/22/07 del 15.1.2008 con la quale la CTR Lazio, accogliendone l’appello e
riformando la decisione di primo grado afferente a pregressi avvisi di
della parte nei confronti dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2000 — in
quanto, notificato quest’ultimo 1’8.9.2005, il ricorso, depositato il 10.12.2005,
risulta “tardivo” a mente dell’art. 22 D.1g. 546/92.
Il ricorso erariale è affidato ad un unico motivo.
Avverso la medesima sentenza ricorrono per cassazione anche la Fratelli
Fonzo di Fonzo Giulio e C. s.n.e., Fonzo Ingli e Fonzo Giulio affidando il
mezzo ad un unico motivo di ricorso.
Con istanza depositata il 13.12.2012 l’Agenzia, premesso che la Direzione
Provinciale di Roma aveva comunicato, relativamente all’anno di imposta
1999, l’avvenuta presentazione da parte del contribuente di domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 d.l. 98/11 e l’avvenuto
versamento di tutte le somme dovute con conseguente cessazione della materia
del contendere, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.
16, comma 8,1. 289/02.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. i contribuenti, fatto rilevare che l’estinzione
riguarda la sola annualità 1999, hanno insistito per la decisione del proposto
ricorso riguardo all’annualità 2000.
All’udienza del 15.10.2014, previa riunione delle impugnazioni ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., era disposto rinvio a nuovo ruolo in relazione alla pendenza
di altro ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’Agenzia impugnante si duole a
mente dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. del vizio di omessa pronuncia,
poiché, sebbene fosse stata adita in sede di appello in relazione ad entrambi gli
avvisi di accertamento annullati dal primo giudice, la CTR, pronunciandosi nei
riferiti termine ed omettendo perciò ogni statuizione riguardo a quello emesso
RG 5494/09 Ag.Entrate-Fonzo

Con

accertamento per gli anni 1999 e 2000, ha ritenuto inammissibile il ricorso

per l’anno 1999, ha deciso “solo parzialmente l’appello proposto dall’ufficio
violando il disposto dell’art. 112 c.p.c.”.
2.2. Essendo intervenuto, come dalla comunicazione sopra riferita, la
definizione della lite ai sensi dell’art. 39 d.l. 98/11 relativamente all’anno 1999
richiamato dal citato art. 39, l’estinzione del giudizio, la declaratoria
conseguente, a cui occorrerà perciò procedere per intervenuta cessazione della
materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comporta
altresì la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza in relazione alla
predetta annualità in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il
venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle
decisioni emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le
parti (Cass. 19533/11).
3.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso i contribuenti lamentano, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’annualità non
coperta da condono, errore di diritto in relazione agli artt. 21 e 22 D.1g.
546792, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione alla relativa statuizione, dal momento che “la pronuncia di
inammissibilità adottata nella specie dalla CTR appare del tutto immotivata”
alla luce del fatto che gli atti impugnati sono stati notificati 1’8.9.2005, il
ricorso avverso i medesimi risulta proposto, osservata la sospensione feriale, il
14.11.2005 ed il loro deposito è avvenuto il 10.12.2005
3.2_ 11 motivo, fermo che l’intervenuta cancellazione della società dal registro
delle imprese ne determina l’estinzione e processualmente il difetto di
legittimazione ad esperire la proposta impugnazione, è, quanto
all’impugnazione dei soci, legittimati al giudizio in quanto giusta parte
processuale secondo il noto insegnamento delle SS.UU. (6070/13; 6071/13;
6072713), fondato e meritevole perciò di accoglimento.
La CTR ha reputato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dai
contribuenti sul rilievo che, essendo stato depositato questo il 10.12.2005 in
relazione ad atti accertativi notificati 1’8.9.2005, esso risulta tardivo ai sensi
RG 5494/09 Ag.Entrate-Fonzo

Cons. EstI MauIIi 2

e discendendo da ciò, per quanto previsto dall’art. 16, comma 8, 1. 289/02,

dell’art. 22 Dig. 546/46 e quindi conseguente ne è la declaratoria di
inammissibilità.
Nel pronunciarsi nei riferiti termini la CTR è incorsa in un marchiano errore di
diritto consistito nell’applicare la norma giusta ad una fattispecie malamente
1’8.9.2005, consta che il ricorso — come documenta testualmente la parte,
assolvendo in parte qua anche l’onere di autosufficienza — sia stato notificato
nelle forme consentite dall’art. 16, comma terzo, ultima parte, D.1g. 546/92,
mediante consegna dell’originale all’ufficio di Roma 6 dell’Agenzia delle
Entrate il 14.11. 2005 che ne filasciava ricevuta e sia stato poi depositato in
copia dichiarata conforme presso la segreteria della CTP adita il successivo
10.12. 2005.
Da questa breve ed incontroversa ricognizione di fatto è agevole rendersi
conto dell’erroneità in diritto della pronunciata declaratoria di inammissibilità,
in quanto il ricorso è stato proposto, osservato peraltro il periodo di
sospensione feriale dei termini, a suo tempo vigente, nell’osservanza del
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto che ne è oggetto, in
piana applicazione dell’art. 21, comma 1. Dig. 546/92 ed è stato poi depositato
nel successivo termine di trenta giorni previsto dall’art. 22, comma 1, 13.1g.
546/92, onde risultando entrambi termini puntualmente rispettati, la detta
declaratoria è frutto di palese confusione e va perciò debitamente sanzionata
mediante la chiesta pronuncia cassatoria.
4. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione
della materia del contendere riguardo all’annualità 1999 con conseguente
cassazione senza rinvio in parte qua dell’impugnata sentenza e compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
Va dichiarato inammissibile il ricorso della società e va invece accolto il
ricorso dei soci riguardo all’annualità 2000.

RG 5494/09 Ag.Entrate-Fonzo

individuata. Invero, essendo stato notificato l’atto oggetto di impugnativa

e:SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 204/ 9t6
N. 131 TAB. ALL. 8.- N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

La sentenza in parte qua andrà dunque cassata e la causa va rinviata ai sensi
dell’art. 383, comma primo, c.p.c. al giudice territoriale per il doveroso
riesame.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara estinto il g iudizio per intervenuta cessazione della materia del
contendere relativamente all’annualità 1999, cassa senza rinvio l’impu gnata
sentenza nei limiti della dichiarata estinzione e compensa le spese dell’intero

g iudizio ; dichiara il difetto di le gittimazione della s.n.c. Fratelli Fonzo di
Fonzo Giulio e C. ed acco g lie il ricorso di Fonzo In gli e Fonzo Giulio
relativamente all’annualità 2000, cassa la sentenza impu gnata nei limiti del
motivo accolto e rinvia avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione,
provvederà anche alla li quidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consi glio della V sezione civile il giorno
15.3.2016.

PQM

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