Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8141 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

BARBERINI 52 presso lo studio dell’avvocato CAMPIANI MARCO LUCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASTELLINI ANDREA, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del 2^ motivo, con assorbimento del 1 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di P.V. della Guardia di Finanza, l’agenzia delle Entrate di Terni notificava distinti avvisi di accertamento, con riferimento agli anni d’ imposta 1995, 1996 e 1997 all’Agenzia Generale INA- Assitalia s.n.c. ed ai suoi due soci G.A. e M. G.. Le riprese a tassazione derivavano dal mancato riconoscimento di alcuni costi che, secondo l’ufficio, avrebbero dovuto essere posti a carico delle subagenzie. Sia la società che il socio G.A., che avevano impugnato detti atti, provvedevano alla chiusura della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. Il M., titolare di una quota del 35%,invece coltivava i ricorsi proposti.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava gli stessi confermando la completezza della motivazione dell’atto impositivo e la non deducibilità delle spese delle subagenzia da parte della “casa-madre”. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente ed appello incidentale l’Agenzia; il ricorso principale veniva accolto dalla Commissione tributaria Regionale che riteneva l’avviso di accertamento privo di motivazione ed i costi correttamente dedotti, in quanto gravanti sulla Agenzia Generale di Terni in virtù del capitolato generale per la gestione delle agenzie di assicurazioni, il quale dispone il pagamento diretto o il rimborso di tutte le spese di gestione da parte della “casa madre”.

Contro tale decisione, di cui in epigrafe, ricorre per cassazione l’agenzia con duplice motivo.

Il contribuente resiste controricorrendo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente con il primo motivo deduce l’infondatezza della censura sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato, essendo detta motivazione corretta e completa.

La censura è inammissibile(cass. 24504/2009), anzitutto, per la genericità del motivo. Infatti, quando – come sembrerebbe nella specie – è denunziata violazione o falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

Non è invero sufficiente un’ affermazione apodittica (nella specie, il semplice e generico riferimento agli elementi contenuti o richiamati nell’atto impositivo emesso, senza alcun aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza), non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente – viceversa – porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. n. 10295/07; 12984/06).

La censura è, inoltre, inammissibile nella parte in cui è dichiaratamente rivolta contro l’atto di accertamento e la motivazione dello stesso, anzichè avverso la sentenza impugnata. E’ sufficiente ribadire, al riguardo, che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 15 marzo 2006 n. 5637; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312); nonchè il principio per cui col ricorso in Cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9993/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche direttamente l’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo viene censurata la non corrispondenza del decisum impugnato ai principi dell’inerenza e certezza degli ammortamenti deducibili stabiliti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e l’omessa motivazione sulla carenza documentale circa il sostenimento dei suddetti oneri da parte della “casa madre”.

La censura è inammissibile: le contestazioni mosse si risolvono, infatti, da una parte in una apodittica affermazione di contrasto tra la norma indicata e la sentenza impugnata, senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni di diritto, contenute nella sentenza, che implicherebbero tale contrasto (Cass. n. 5076/2007), e dall’altra parte in un’ altrettanto vaga doglianza sulla motivazione, censurata solo con il richiamo a tale vizio. Manca in effetti l’individuazione delle ragioni per le quali il dedotto vizio della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione e tanto si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte (Cass. 16459/2004; Cass. SS.UU. n. 5802/1998) secondo il quale il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se ne ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n. 2446/2000).

Nel caso di specie, con motivazione congrua e sufficiente (anche se scarna), il giudice del merito ha accertato con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità che il soggetto che ha diritto alla deduzione dei costi fiscali oggetto della controversia è l’Agenzia Generale Ina Assitalia di Terni e ciò in quanto “le subagenzie della stessa Ina Assitalia di Terni operano secondo le regole contenute nel capitolato generale per la gestione delle agenzie di assicurazioni, le quali dispongono il pagamento diretto o il rimborso di tutte le spese di gestione da parte della “casa madre”, cioè l’agenzia generale di Terni”.

Tale affermazione viene contrastata dal ricorrente con il richiamo alla “lettera di incarico di agenzia” ed alla “lettera di nomina dei subagenti”. Viene cioè richiesto alla Corte un esame di tali documenti tendente ad un’ inammissibile accertamento in fatto e ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie ugualmente inammissibile.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.200,00 delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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