Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8141 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12924/2008 proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), V.C. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, V. GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA Gabriele, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

12/03/2007, n. 263/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.L. e V.C., con ricorso alla Corte di Firenze esponevano di avere proposto, nel maggio 2001 un ricorso al TAR Toscana, relativo alla misura dell’indennità integrativa speciale ad essi spettante. Il TAR, con sentenza dell’1 dicembre 2004 aveva rigettato la domanda. Chiedevano la liquidazione dell’equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata del processo nella misura di Euro 6000,00 ciascuno. La Corte d’appello, con decreto depositato il giorno 11 marzo 2007, rigettava la domanda, ritenendo che il processo non fosse durato in misura sostanzialmente superiore ai tre anni, da considerarsi durata ragionevole. Gli attori, con atto notificato il 28/30 aprile 2008 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, formulando tre motivi. Le parti intimate non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e l’art. 6 della CEDU, artt. 24 e 101 Cost.. I ricorrenti lamentano l’erroneità del decreto impugnato in quanto, pur riconoscendo che la ragionevole durata del processo era di tre anni e il processo è durato tre anni e sei mesi ha rigettato la domanda. Si deduce che anche i ritardi frazionali all’anno danno luogo alla necessità di indennizzo.

Il ricorso è fondato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non era parte nel giudizio “a quo”. Deve infatti confermarsi il principio già affermato da questa Corte secondo il quale anche le frazioni di anno che superino la durata ragionevole del processo, quando abbiano una certa consistenza, danno luogo ad indennizzo (da ultimo ordinanza n. 2331 del 2008).

Il decreto impugnato va pertanto cassato. La causa può essere decisa nel merito, sussistendone le condizioni ai sensi dell’art. 384 c.p.c., quantificandosi in Euro trecentocinquanta, oltre interessi dalla domanda, per ciascun attore l’indennizzo, tenuto conto della modesta misura del superamento del periodo di ragionevole durata del processo e della modestia della posta in gioco nel processo, conclusosi con la reiezione della domanda. Tenuto conto dell’esosità della richiesta avanzata in primo grado (seimila euro per ciascun attore in relazione a un ritardo di sei mesi) ed alla somma liquidata si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di primo grado e per un terzo quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano, quanto ai due terzi residui, nella misura di Euro trecento, di cui euro cinquanta per spese vive, oltre accessori.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro trecentocinquanta a ciascuno degli attori P. L. e V.C., con gl’interessi legali dalla domanda.

Compensa le spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello e condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento di due terzi delle spese del giudizio di Cassazione – compensandone l’altro terzo – che liquida nella misura già ridotta di euro trecento, di cui cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Manda alla cancelleria di compiere le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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