Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8140 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8140 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 18881-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorxente
contro

2016
922

LAZIALE SUPERMERCATI SRL, CALCAGNI MAURIZIO,

SCIOMMERI

LUIGI;
– intimati
avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

351/2009

della

depositata il

Data pubblicazione: 22/04/2016

27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per ±1 ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha

riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
1’assegnazione4termine per rinotifica,t in subordine
rigetto del ricorso.

n\C-444″0-1A4 1 -3-1. •
chiesto l’integrazione dtYV-uno dei duesoci, e si

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 maggio 2009 (ud. 22 aprile 2009) la C.t.r. del
Lazio, sez. Latina, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate il 3
ottobre 2007 nei confronti della S.r.l. Laziale Supermercati rilevando che
l’omessa allegazione all’avviso di accertamento RC3030201336 del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’atto impositivo
per l’annualità 2002 si riflette sulla legittimità di quest’ultimo in quanto

e non garantisce, quindi, “l’effettività dei contraddittorio e il rispetto del
principio del diritto di difesa”. Dichiara, inoltre, assorbito il gravame incidentale della contribuente.
2. Per la cessazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso nei confronti sia di Laziale Supermercati S.r.l. cancellata dal registro
delle imprese il 14 gennaio 2009, sia del suo ex liquidatore Maurizio Calcagni, sia dei suoi soci Maurizio Calcagni e Luigi Sciornmeri. Gli intimati
non svolgono attività difensiva. L’avvocatura erariale deposita memoria
illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si osserva che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica
l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Non
rileva l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante
disposizioni di natura sostanz:ale sulla capacità delle società cancellate dal
registro delle imprese, che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello
stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod civ., si
applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto
cligs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Sez. 5, Sentenza
n. 6743 dei 02/04/2015, Rv. 63514.0; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15648
del 24/07/2015, P.v. 636033)
2. Tuttavia, ove l’evento est:ntivo si sia anteriormente verificato e come
nella specie – nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa
sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato,

20i0lisMA 4.c1ocx

esso “non contiene … gli elementi essenziali del citato processo verbale”

né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art.
300 cod. proc. civ., per il principio dell’ultrattività del mandato, il difensore
continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato,
sicché il ricorso per cessazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costixuito lei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Sez. 5, Sentenza ri. 26495 del 17/12/2014, Rv. 634009;
v. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467; conf. Sez. ti

sul punto la ritualità della notifica dell’odierno ricorso, siccome effettuata
presso il difensore costituito in appello
3. Siccome la notificazione del ricorso prefezionatasi presso il difensore
delle società cancellata è idonea a sorreggere, nella specie, la regolare
costituzione dei contraddittorio e la rituale introduzione del giudizio di legittimità, risultano del tutto superflue sia l’ulteriore notificazione del ricorso effettuata al socio Maurizio Calcagni, sia la sua rinnovazione al secondo socio Luigi Sciommeri (pur sollecitata in memoria). Quanto agli sviluppi processuali ulteriori vedasi ”infra” (par.7)
4. Resta, altresì, inutile e inammissibile l’altra notificazione del ricorso
effettuata all’ex liquidatore (Maurizio Calcagni). Si deve, infatti, dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui “il liquidatore di una
società estinta per cancellazione dei registro delle imprese può ben essere
destinatario di una autonoma azione risarcitone, ma non della pretesa
attinente al debito sociale, onde è inammissibile l’impugnazione proposta
nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione dei liquidatore non è quella di successore
processuale dell’ente estinto” (Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012,
Rv. 622570).
5. Tanto premesso in rito, nel merito I ricorso è fondato dovendosi accogliere l’unico motivo, articolato per violazione di norme giuridiche sostanziali, e dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui, in tema
di motivazione per reiationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7,
comma 1, dello Statuto del contrilDuente, nel prevedere che debba essere
allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il
contribuente abbia già avuto integeale e legale conoscenza per effetto di
precedente comunicazione, sopraztutto allorquando, come nella specie,
l’avviso di accertamento è stato motivato con riferimento ad un processo

018811 4.doex

Sentenze n. 20447 del 29109/2014 e n. 19887 del 22/09/2014). Ne deriva

verbale di constatazione, pacificamente già consegnato in copia all’interessato al termine delle verifica fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 407 del
14/01/2015, Rv. 634243).
6. Sul punto specifico la difesa erariale, con autosufficiente richiamo contenuto in ricorso (pag.2) e corro )0rat.. , da allegazione ex art. 369 cod.
proc. civ. (a11.1), ha documentato cne ii processo verbale di constatazione
è stato notificato il 6 maggio 2005 nelle mani di Andrea Zizzi, legale rap-

atteso il contenuto della sentenza della C.t.p., dell’appello erariale e delle

deduzioni della parte privata, il tutto riportato nelle parti salienti con opportune parziali trascrizioni (pag. 3-4).
7. Accolto il ricorso nei sensi e nei limiti sopra indicati, la sentenza d’appello va cassata con rinvio al giudice compente che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato (v. par. 5-6)

e regolare anche le spese del g:udi7o di legittimità.
Resta ovviamente fermo che nel successivo giudizio di rinvio si possa – e
anzi si debba – costituire il contraddittorio con gli ex soci della società
contribuente, quali soggetti subentrati in luogo della società medesima
ormai da tempo estinta (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014, §22).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e
lo dichiara inammissibiie riguardo all’ex liquidatore; cassa la sentenza
d’appello con rinvio, anche per Je spese, alla C.t.r. del Lazio, sez. Latina,
in diversa composizione.
Così deciso in

ma, il 15 marzo 2016.

presentante della contribuente. La circostanza appare oltretutto pacifica,

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