Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8140 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14852/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro prò

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COOP POLISH SPRINT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2005 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e deposita copia rilasciata dagli

ufficiali giudiziari della notifica dell’atto, con copia della

ricevuta della raccomandata;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che in accoglimento del ricorso proposto dalla soc. Cooperativa Polish Sprint contro l’avviso di accertamento Irpeg ed Ilor anno 1994, aveva affermato che la contribuente aveva diritto alle agevolazioni di cui alla L. n. 904 del 1977, art. 12, ad onta della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su motivo unico.

L’intimata non controdeduce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame l’Agenzia censura l’impugnata sentenza denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 601 del 1973, artt. 11 e 14, della L. n. 904 del 1977, art. 12, del D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 26, ed art. 2697 c.c., oltre vizi della motivazione, in quanto i giudici dell’appello, pur dando atto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente e pur riconoscendo come pacifiche le violazioni contabili contestate, hanno poi concluso ritenendo che l’ufficio non era stato in grado di provare la non spettanza delle agevolazioni fiscali con specifico riguardo ad una concreta violazione del principio della mutualità o alla mancata iscrizione nei registri previsti della legge.

La censura è fondata in virtù dei principi già enucleati da questa Corte. E’ stato, infatti, affermato (Cass. n. 10544 del 2006;

conformi 23002/09 e 8202/07) ” In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicchè il procedimento di verifica dei “presupposti di applicabilità” di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell’amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d’imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste “mutualistica” funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l’ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell’attività produttiva della cooperativa stessa”.

Ed ancora è stato detto (Cass. n. 28358 del 2005): “In tema di agevolazioni fiscali per la cooperazione ed in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 11, (nel testo vigente “ratione temporis”), i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e dai loro consorzi non potevano essere assoggettati, in tutto o in parte, all’Irpeg e all’Ilor se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestavano la loro opera con carattere di continuità non era inferiore al sessanta o al quaranta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie…..” Ed infine questa Corte ha anche affermato (Cass. n 17110 del 2007):

“Per l’applicazione del beneficio previsto dalla L. 16 dicembre 1977, n. 904, art. 12, non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo ma occorre accertare se, indipendentemente dall’ammontare dell’utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento, in guisa che per poter derogare a tali vincoli si renda necessaria una modifica dello statuto con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie”.

In effetti, come si ricava dai principi ora richiamati, il combinato disposto del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 11 e 14, e L. n. 904 del 1977, art. 12, dispone che le cooperative di produzione e lavoro sono esentate dall’Irpeg non in ragione della loro natura giuridica soggettiva ma in funzione dell’attività svolta in concreto ed in presenza di determinate tipicità richieste dalle norme. Su entrambi tali requisiti e con riferimento al singolo periodo d’imposta l’amministrazione finanziaria ha un potere-dovere di vigilanza e controllo.

Nella fattispecie in esame il giudice dell’appello ha correttamente esaminato le norme applicabili ed in particolare le condizioni che devono sussistere in capo alla cooperativa per fruire delle agevolazioni concesse dalla legge.

Ha tuttavia non correttamente ritenuto che l’omessa dichiarazione dei redditi e la non corretta tenuta della contabilità fossero ininfluenti a dimostrare una concreta violazione del principio della mutualità.

Non ha infatti considerato che la presunzione sussistente a favore della cooperativa della esistenza delle condizioni di mutualità è vinta, per il periodo d’ imposta in esame, dall’aver determinato da parte della cooperativa una situazione di impossibilità allo svolgimento di quel compito di controllo ed accertamento che doverosamente compete alla amministrazione finanziaria, costituendo il bilanciamento del diritto all’esenzione concesso.

Invero, come si evince dalla costante interpretazione (sopra richiamata) di questa Corte, ai fini del disconoscimento del beneficio è necessario e sufficiente che l’amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d’imposta, l’insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere l’esistenza in concreto del principio di mutualità; a tale insussistenza deve ritenersi equiparata l’impossibilità, determinata dalla cooperativa, di effettuare il predetto accertamento a causa, come nella specie, sia della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili (quali il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro Iva delle vendite ed il registro delle retribuzioni), sia del pacifico occultamento dei redditi conseguiti nell’anno d’imposta in esame.

Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l’intimato contribuente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, per il grado di legittimità, ed in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito, per ciascuno dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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