Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8140 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14535/2008 proposto da:

G.P. (RICORSO ISCRITTO D’UFFICIO CON CERTIFICATO

NEGATIVO);

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

02/07/2007; n. 3383/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. FELICETTI: esso

possa essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375

e 380 bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso notificato il 2 aprile 2008 a G.P., la quale con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 aveva impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3383 del 2006 – in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR della Campania – senza provvedere al deposito del ricorso;

che il ricorso è stato fissato per l’esame in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che ai sensi dell’art. 369 c.p.c. esso va dichiarato improcedibile;

che la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara improcedibile il ricorso e condanna G.P. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro ottocento, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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