Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8140 del 02/04/2010
Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14535/2008 proposto da:
G.P. (RICORSO ISCRITTO D’UFFICIO CON CERTIFICATO
NEGATIVO);
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
02/07/2007; n. 3383/06 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. FELICETTI: esso
possa essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375
e 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso notificato il 2 aprile 2008 a G.P., la quale con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 aveva impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3383 del 2006 – in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR della Campania – senza provvedere al deposito del ricorso;
che il ricorso è stato fissato per l’esame in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che ai sensi dell’art. 369 c.p.c. esso va dichiarato improcedibile;
che la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara improcedibile il ricorso e condanna G.P. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro ottocento, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010