Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 814 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 14/01/2011), n.814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27407-2006 proposto da:

F.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso l’avvocato DE SIMONE ANTONIO

FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCELLA ROBERTO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI POTENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 01/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANGELO COLUCCI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7-7-2004, il Tribunale di Melfi pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi F.F. e C. M.;

rigettava le reciproche domande di addebito; disponeva l’affidamento al padre dei figli minori.

Proponeva appello la C., con ricorso depositato il 29-11- 2004, chiedendo l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento per sè e per i figli.

Costituitosi il contraddicono, il F. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via riconvenzionale, che fosse disposto un contributo materno per il mantenimento dei figli.

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza 16-5/1-6-2006, in parziale accoglimento del proposto appello, condannava il F. a corrispondere assegno mensile di Euro 300,00 per la moglie.

Ricorre per cassazione il F., sulla base di due motivi.

Non svolge attività difensiva la C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 156 c.c. e vizio di motivazione, non avendo la sentenza impugnata confrontato le situazioni e le potenzialità reddituali dei coniugi, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno e della sua quantificazione; con il secondo, violazione degli artt. 143, 147 e 148 c.c., e, ancora, vizio di motivazione, con riferimento agli obblighi del F. di mantenimento dei figli a lui affidati e di un terzo, nato dalla relazione con altra donna, lamentando altresì che il Giudice a quo si riferisca ad un “coacervo” di elementi giustificanti l’assegno, totalmente inesistenti.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè strettamente connessi, e vanno rigettati, in quanto infondati.

Condizione essenziale perchè sorga il diritto al mantenimento del coniuge, in sede di separazione, è che questi, ove non gli sia addebitata la separazione, non abbia “adeguati redditi propri”, tali da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello della convivenza matrimoniale, e che vi sia disparità economica tra i coniugi (per tutte, Cass. 7630 del 1997).

I “redditi” non sono solo quelli in concreto prodotti, ma anche quelli che ciascuno dei coniugi potrebbe godere in prospettiva futura, collegati necessariamente alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo, con espressa valorizzazione dunque non solo delle risorse economiche individuali, ma pure delle accertate potenzialità reddituali (per tutte, Cass. n. 6197 del 2005).

Ma proprio le valutazioni suindicate sono state effettuate dal giudice a quo, e di esse si tiene conto nella motivazione della sentenza impugnata: viene esaminata la (differente) situazione economica delle parti e sono considerate le potenzialità reddituali;

si precisa che, da un lato, la C. da anni non percepisce redditi, non ha beni di sorta ed è disoccupata; il F. è invece titolare pro-quota di una piccola proprietà immobiliare e svolge attività artigiana di manutenzione e installazione di impianti idro-termo sanitari, che gli assicura congrui redditi di lavoro autonomo. Da un lato, dunque, la moglie, non di età avanzata, ma comunque da anni estranea al mercato del lavoro, che avrebbe, nell’immediato futuro, estrema difficoltà di procurarsene uno;

dall’altro, il marito, titolare di un’avviata attività artigiana che potrebbe ulteriormente incrementarsi.

E’ indubbio che si debba tener conto del mantenimento dei figli affidati al padre e a totale suo carico (cui si aggiunge un altro figlio di secondo letto), e tuttavia emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale che il giudice a quo ha considerato tale circostanza, anche solo riferendosi all’importo dell’assegno, determinato dalla Corte di merito, assai modesto (Euro 300,00 mensili), che costituisce solo un parziale contributo, sicuramente inidoneo a sopperire a tutte le esigenze della C..

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la C..

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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