Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 814 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27653/2015 proposto da:

G.G., Z.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DEGLI

ANGELI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA, emessa il 23/03/2015 e depositata il

17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

G.G. e Z.C., quali soci e legali rappresentanti della Jerrica s.n.c., propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Belluno. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società e dei soci avverso avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008 e 2009 IRES, IRPEF, IVA e IRAP.

Nella decisione impugnata, la CFR ha affermato la correttezza della procedura seguita dall’Ufficio nell’accertamento, attraverso indagini finanziarie che avevano reso applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in mancanza di una prova contraria fornita dal contribuente, e che nella specie era stata proposta fuori termine.

Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali i contribuenti lamentano, da un lato, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e, dall’altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

A parere dei ricorrenti, l’Ufficio avrebbe omesso di esperire specifiche indagini al fine di conoscere a cosa si riferissero le movimentazioni dei conti correnti intestati ai soci, nè li avrebbe potuti collegare all’attività di impresa. E la CTR non avrebbe argomentato alcunchè circa la sua interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il primo motivo è infondato.

Secondo un consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in terna di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Sez. 6-5, n. 13035 del 24/07/2012; Sez. 6-5, n. 2781 del 12/02/2015).

D’altronde, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, come risulta nel caso di specie dalla sentenza impugnata, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016).

Pertanto, la CTR ha mostrato di aver correttamente operato ed il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non ha ragion d’essere.

D’altra parte, il dedotto vizio di motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5 – è inammissibile, giacchè (a prescindere dalla considerazione che i ricorrenti neppure hanno chiarito di quale fatto si tratti) il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità deve ritenersi limitato a quei vizi che siano espressione di violazione di legge e quindi alla assenza totale e grafica della motivazione, ovvero alla mera apparenza della stessa, ovvero ancora alla sua intrinseca, irriducibile ed insanabile contraddittorietà, con esclusione di rilevanza del difetto di sufficienza e di ogni altro vizio della motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione è presente ed appare tutt’altro che illogica.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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