Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8139 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6482-2019 proposto da:

EDILCASA SECONDA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI,

89, presso lo studio dell’avvocato LEONE PONTECORVO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8868/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 20942/15, sez. 24, accoglieva il ricorso proposto dalla Edilcasa Seconda srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza n. 8868/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un motivo con memoria.

Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente per violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, lamentando al contempo il vizio di motivazione nel giudizio di congruità della motivazione dell’avviso di accertamento.

Va premessa l’ammissibilità del ricorso.

La stessa infatti, ancorchè si soffermi per lunghi tratti direttamente sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ha comunque dedotto, in relazione alle note sentenze della Corte Costituzionale, che contrariamente a quanto affermato dalla impugnata sentenza non poteva ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di riclassamento che facesse esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale della microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali ed al relativo scostamento nonchè risultasse privo di elementi determinanti quali la qualità del contesto urbano, la qualità ambientale e le caratteristiche edilizie del fabbricato che hanno determinato il diverso classamento.

Inoltre, nella parte finale del ricorso la società contribuente censura il mancato esame degli elementi di prova contraria contenuti nella relazione tecnica dell’ing. P. ed il fatto che gli immobili richiamati ai fini comparativi erano distanti da via (OMISSIS) e ricadevano in una diversa zona OMI.

Ciò posto il motivo risulta fondato.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. n. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

La sentenza impugnata non si è attenuta i predetti principi.

La stessa, sul presupposto che nel caso di specie si trattava di una procedura a carattere standardizzato in cui era sufficiente che il contribuente conoscesse le ragioni che giustificavano il provvedimento, si è limitata ad affermare che la zona “nella quale si collocano gli immobili in esame presenta caratteristiche sia in relazione al dato urbanistico-storico-ambientale-socio economico, per quanto attiene ai servizi, sia con riferimento alle infrastrutture di particolare significato e di alto valore”.

La sentenza in esame ha poi concluso affermando che negli atti difensivi del Comune “erano stati adeguatamente confutati gli argomenti del contribuente t sia con riferimento alla comparazione sia con riferimento agli elementi dell’immobile”.

La motivazione della sentenza impugnata non risulta in conclusione essere coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte dianzi citati nonchè anche riguardo alla comparazione rispetto a fabbricati similari.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese dell’intero giudizio stante i contrastanti orientamenti giurisprudenziali emersi in passato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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