Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8139 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 12/06/2018, dep. 22/03/2019), n.8139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23236-2011 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN FRANCO PUPPOLA;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE

TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PETRARCHINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALVARO BARTOLLINI;

– controricorrente –

sul ricorso 2500-2012 proposto da:

A.G., A.S., elettivamente domiciliati in

ROMA CIRC.NE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PETRARCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALVARO BARTOLLINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2010 depositata il 30/06/2010 e sentenza n.

143/2010 depositata il 15/11/2010 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. D’ORAZIO LUIGI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.S. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni il “ruolo Irpef 1987 di cui alle cartelle esattoriali n. (OMISSIS) e relativo avviso di mora e n. (OMISSIS) intestate a M.A. (defunta)…”, dolendosi che le cartelle erano illegittime in quanto, tra l’altro, erano state emesse a nome della defunta. Tali cartelle derivavano dall’avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 1987 per redditi da partecipazione societaria della de cuius, M.A., madre del ricorrente.

2. Per quel che qui ancora rileva, con esclusivo riferimento alla cartella n. (OMISSIS), in quanto per l’altra (indicata a pagina 2 del ricorso con il numero finale 9000 ed a pagina 6 con il numero 9001 – quest’ultima era relativa al procedimento riunito) la stessa ricorrente ha ritenuto cessata la materia del contendere, si evidenzia che si costituiva Equitalia Centro s.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto ( A. avrebbe potuto, comunque, impugnare l’avviso di mora ricevuto successivamente.

3. La Commissione tributaria provinciale rigettava la domanda relativa alla cartella (OMISSIS).

4. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale del contribuente, evidenziando che l’Agenzia delle entrate era a conoscenza del decesso della dante causa, che infatti gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle erano stati notificati agli eredi A.S. e A.G., che agli avvisi di accertamento non aveva fatto seguito la cartella, ma un avviso di mora, senza la firma del consegnatario A.S., che l’avviso di mora era dunque inesistente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. b.

5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Equitalia Centro s.p.a..

6. Resisteva con controricorso il contribuente.

7. Nel procedimento n. 2500 del 2012, si rileva che l’Agenzia di Terni emetteva cartella di pagamento n. (OMISSIS) nei confronti di A.G., quale compartecipe della sas A. Motors, per maggiori redditi di partecipazione, a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 107/3/2004, depositata il 19-9-2005, con cui era stato confermato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno 1987, per maggiori redditi da partecipazione.

8. Veniva, poi, emessa altra cartella di pagamento n. (OMISSIS) per maggiori imposte Irpef dovute da A.G. ed A.S., quali eredi di M.A. compartecipe della sas A. Motors, a seguito della sentenza n. 109/3/2004 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva confermato l’avviso di accertamento per l’anno 1987, per maggiori redditi di partecipazione in conseguenza del maggior reddito accertato in capo alla società.

9. Venivano, quindi, presentati tre ricorsi, due dal contribuente A.G. (n. 830/2006 e n. 326/2007) ed uno dai due soci ( A.S. e G. n. 327/2007). Con il ricorso 830/2007 A.G. si opponeva, sia in proprio che quale erede, al diniego apposto dalla Agenzia delle entrate alla sua istanza di autotutela con cui si chiedeva l’annullamento delle iscrizioni a ruolo Irpef. Con il ricorso n. 326 del 2007 sempre A.G. impugnava la cartella n. (OMISSIS) (relativa ai maggiori redditi di partecipazione). Con il ricorso n. 327 del 2007 i due A. si opponevano alla cartella (OMISSIS), per maggiori redditi da partecipazioni, quali eredi.

10. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

11. La Commissione tributaria regionale, invece, con sentenza 143/2/2010 accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, sia perchè era inammissibile il ricorso del contribuente avverso il diniego di autotutela, volto ad ottenere l’annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo, sia perchè l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società non determina la caducazione della pretesa erariale nei confronti dei soci, specie se l’annullamento dipende da vizi esclusivamente di natura processuale.

12. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione A.G. ed A.S..

13. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si provvede alla riunione del procedimento n. 2500 del 2012 a quello n. 23236 del 2011, in quanto trattasi di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento relativi a reddito da partecipazione in società di persone, con conseguente litisconsorzio necessario dei soci. Nei precedenti gradi di merito i procedimenti dei soci sono stati riuniti, mentre l’avviso di accertamento nei confronti della A. Motors sas è stato annullato in via definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione 16 luglio 2008, n. 19525, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 226/2001, depositata il 20-9-2001.

1.1. Con un unico motivo di impugnazione (nel procedimento n. 23236 del 2011) l’Equitalia Centro s.p.a. deduce “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, in ordine alla cartella n. (OMISSIS)” in quanto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, quando la cartella di pagamento, e quindi anche l’avviso di mora, è notificato nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Inoltre, nel ricorso per cassazione si evidenzia che l’altra cartella n. (OMISSIS) risulta con credito zero “per pagamento o sgravio”. Aggiunge, poi, la ricorrente che il ricorso avverso la cartella era inammissibile per tardività in quanto il contribuente era venuto a conoscenza della esistenza della cartella “attraverso le ricerche effettuate presso l’archivio comunale di Terni”.

2. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti (procedimento n. 2500 del 2012) deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per dichiarata inammissibilità del ricorso”, in quanto la Cassazione con sentenza n. 12258 del 2010 ha annullato in via definitiva anche gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci, che hanno agito sia in proprio che quali eredi di M.A..

3. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2700,2735 e 2909 c.c. e degli artt. 115,116 e 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14,57 e 68 e per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5”, in quanto la decisione della Commissione regionale è contraria al giudicato ormai formatosi dopo l’annullamento in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento nei confronti della società con la pronuncia della Cassazione n. 19525 del 2008. Esistono perciò due giudicati esterni che inficiano la sentenza della Commissione regionale.

4. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono “omessa motivazione” (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione).

5. L’unico motivo di impugnazione relativo al procedimento n. 23236 del 2011 ed i motivi primo e secondo del procedimento n. 2500 del 2012, vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione.

5.1. Il motivo di impugnazione relativo al procedimento n. 23236 del 2011, instaurato da Equitalia Centro, deve essere rigettato in virtù del giudicato formatosi, a seguito della sentenza della Cassazione n. 18525 del 2008, sull’annullamento dell’avviso nei confronti della società A. Motors sas, e della successiva sentenza della Cassazione n. 12258 del 2010sull’annullamento degli accertamenti nei confronti dei soci quale conseguenza dell’annullamento dell’accertamento nei confronti della società.

5.2. I primi due motivi del procedimento n. 2500 del 2012, incardinato dai soci, sono fondati, per le medesime ragioni.

Invero, risulta dalla documentazione prodotta e, segnatamente da due sentenze della Corte di Cassazione, che dapprima è stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società A. Motors s.a.s., proprio con riferimento all’anno 1987 (Cass. Civ., 16 luglio 2008, n. 19525), e poi è stato annullato in via definitiva, anche l’avviso di accertamento con cui l’ufficio finanziario aveva rettificato la dichiarazione dei redditi della dante causa del ricorrente, conseguiti per la partecipazione, in qualità di socio accomandante della A. Motors s.a.s., oltre che di altre società (Cass. Civ., 19 maggio 2010, n. 12258, nel procedimento tra A.S. e G. nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Nella sentenza n. 12258 del 2010 si chiarisce che dall’esame degli atti della controversia, conclusasi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19525 del 2008 trattasi dei redditi relativi agli anni 1987 e 1988, sicchè “ne deriva che la precedente pronuncia di questa Corte, sulla nullità dell’accertamento a carico della società, travolge l’accertamento riferito ai singoli soci”.

Si aggiunge, poi, in motivazione (Cass. 12258 del 2010) che “L’odierno ricorso, che deve intendersi riferito esclusivamente al reddito di partecipazione, per l’anno 1987, della società A., va accolto in quanto è risultata fondata l’eccezione di giudicato esterno formatosi sull’avviso di accertamento notificato alla società, con conseguente cassazione della sentenza impugnata”.

La Corte di Cassazione, poi, decidendo nel merito “annulla l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione della A. Motors sas conseguito nell’anno 1987” dalla dante causa degli A..

Nel controricorso si legge, infatti, che “successivamente nel separato giudizio la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12258 del 2010 dep. il 19.05.2010 ha annullato la decisione della CTR/Perugia n. 109/2004 dep. il 19.9.2009 relativa all’avviso di accertamento Irpef 1987 di M.A., da cui traevano origine le cartelle esattoriali e i ruoli di cui è causa e che per conseguenza sono state annullate dall’Ente creditore”.

5.3. Il terzo motivo di impugnazione nel procedimento n. 2500 del 2012 è inammissibile, in quanto non autosufficiente, in quanto non si indica il contenuto dei documenti allegati (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione, sub lett. D).

Peraltro, sempre sotto la lett. D) del ricorso per cassazione (“Omessa motivazione”), a pagina 8, si aggiunge la censura di “omesso esame ed omessa pronuncia”, senza riportare in modo completo il motivo sul quale il Giudice non si sarebbe pronunciato e senza indicare alcun error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, rendendo in tal modo il motivo del tutto incomprensibile, e quini inammissibile per l’assenza di autosufficienza.

6. La sentenza deve essere, quindi, cassata, ma può procedersi ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito, con l’accoglimento dei ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle di pagamento.

7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda processuale in esame.

PQM

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto da Equitalia Centro s.p.a. nel procedimento n. 23236 del 2011; in accoglimento del ricorso proposto dai soci nel procedimento n. 2500 del 2012, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi dei contribuenti.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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