Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8138 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10837-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI,

SAVINA BOMBOI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/10/2014 R.G.N. 1025/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

udito l’Avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO per delega orale Avvocato

BRUNO COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Telecom Italia s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna con cui venne respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla società, con cui le venne intimato il pagamento, in favore di C.C., della somma di Euro 16.537,84 a titolo di retribuzioni dovute per il periodo marzo-settembre 2012, in conseguenza dell’accertata nullità della cessione del ramo di azienda, cui il lavoratore era addetto, dalla Telecom Italia s.p.a. alla HP-DCS s.r.l.

Resisteva il lavoratore.

Con sentenza depositata il 28 ottobre 2014, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Telecom Italia s.p.a., affidato a due motivi.

Resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente rilevarsi che è stato prodotto verbale di conciliazione stragiudiziale della presente lite, venendo così meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguente cessazione della materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione (ex plurimis, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341). Per costante giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (tra le tante: Cass. sez. un. n. 23398/2016, Cass. sez.un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 25 marzo 2010, n. 7185; Cass. 4 giugno 2009, n. 12887).

Il menzionato accordo giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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