Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8138 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10018-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L CALAMATTA 27,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO CHIUSOLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già UGF ASSICURAZIONI 2020 SPA, in

persona del procuratore, ATM SPA in persona del Presidente,

domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato LUCA MARCO

TODESCHINI;

– controricorrenti –

e contro

G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4124/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, alla guida di un motociclo, si è scontrato con un autobus urbano della ATM (OMISSIS).

L’incidente è avvenuto nell’attraversamento di un incrocio, con il ricorrente proveniente da sinistra e l’autobus da destra.

Il ricorrente ha riportato severe lesioni alla persona, oltre che danni al motociclo, per il risarcimento dei quali ha agito in giudizio nei confronti della ATM, proprietaria del veicolo, del conducente e della compagnia di Assicurazione, sostenendo di avere approfittato di una precedenza di fatto, in quanto aveva iniziato l’attraversamento dell’incrocio tempo prima che vi sopraggiungesse l’autobus, tanto è vero che lo scontro era avvenuto con lo spigolo destro di quest’ultimo.

A dimostrazione della sua tesi, il ricorrente ha altresì allegato l’annullamento, ad opera del giudice di pace, del verbale di contravvenzione redatto a suo carico dagli operanti intervenuti nella immediatezza dell’incidente.

Tuttavia, il giudice di primo grado, dopo aver disposto una consulenza tecnica, ed aver sentito alcuni testi, ha rigettato la domanda ritenendo non provata la tesi del ricorrente.

La Corte di appello, adita da quest’ultimo, ha confermato la decisione di primo grado, negando che fossero emerse prove della precedenza di fatto, e che fosse emersa una colpa del conducente dell’autobus.

Ricorre O.M. con cinque motivi. Si oppone con controricorso l’ATM (OMISSIS). Il ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello conferma l’accertamento fatto in primo grado, innanzitutto escludendo che l’istruttoria ha fatto emergere la precedenza “di fatto” del ricorrente, ed applicando la regola per la quale il concorso di colpa, ai sensi dell’art. 2054 c.c. presuppone che non sia emersa quella esclusiva di uno dei due, che invece, alla luce delle prove assunte è emersa, ed a carico del solo ricorrente.

2.- O.M. ricorre con cinque motivi.

2.1.- V’è una preliminare eccezione di inammissibilità fatta da ATM sulla regolarità della procura. Sostiene infatti la controricorrente che nella copia a lei notificata manca la procura speciale al difensore, con conseguente nullità del ricorso.

L’eccezione è infondata.

Infatti, l’originale depositato contiene chiaramente, allegata, la procura speciale, completa di ogni indicazione e dunque valida. In tal caso la procura deve ritenersi validamente rilasciata ed esistente, purchè nella copia notificata ci sia attestato che la notifica proviene da quel difensore (Cass. 1981/2018). Ad ogni modo va evidenziato che l’allegazione all’originale della procura è atto di per sè sufficiente, avendo la controparte la possibilità di verificare, atteso il deposito, la regolarità dell’atto (Cass. 7286/2018).

3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 140,141 e 145 C.d.S., nonchè artt. 1227 e 2054 c.c.

La sua tesi è la seguente.

La corte di merito ha dato alle norme del codice della strada, suindicate, un significato errato, non tenendo in considerazione l’obbligo di colui che ha la precedenza di diritto di prestare comunque attenzione agli altri veicoli.

Inoltre, avrebbe violato la regola sulla precedenza di fatto, la quale assegna diritto a colui che sopraggiunge all’incrocio con anticipo tale da poter passare per primo, anche se non avrebbe, di regola, diritto di farlo.

Ritiene il ricorrente che se la corte avesse tenuto in considerazione questa regola, avrebbe valutato diversamente la colpa del conducente dell’autobus, che non ha prestato lui attenzione all’attraversamento, già quasi completato, da parte del ricorrente. E cosi facendo avrebbe applicato diversamente la regola sul concorso di colpa, esclusa invece ingiustificatamente dal rilievo della esclusiva responsabilità del ricorrente.

3.1.- Con il secondo motivo si censura violazione dell’art. 111 Cost. e art. 161 c.p.c.

La corte avrebbe fatto affidamento sulla CTU, espletata in primo grado, ma supinamente e immotivatamente, senza tener conto delle puntuali osservazioni fatte dal consulente di parte.

Avrebbe invece dovuto motivare le ragioni della adesione alle conclusioni peritali, specie in presenza di critiche puntuali mosse dalla parte.

3.2-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e nuovamente dell’art. 161 c.p.c.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe tenuto conto nella valutazione del fatto dell’annullamento del verbale di contravvenzione, deciso con sentenza del Giudice di pace, che invece aveva un peso nella decisione, essendo venuta meno la contestazione della violazione a carico del ricorrente.

3.3. Con il quarto motivo, invece, si censura violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.

Secondo il ricorrente, nell’aderire alla CTU, la corte ha attribuito al verbale degli operanti una certa fede privilegiata, che invece quel verbale non possiede, e ciò ha fatto perchè la CTU ha fatto proprie, in parte, le osservazioni contenute in quel verbale. La corte di merito avrebbe invece dovuto evitare di considerare il rapporto dei vigili come facente piena prova.

3.4.- Il quinto motivo è un finto motivo.

Sostenendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il ricorrente auspica che, accolto il ricorso, ne seguano conseguenze favorevoli anche sulle spese di lite.

4.- Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, come si è visto, il ricorrente, ritiene violate le norme del codice della strada sulla precedenza (in particolare artt. 140 e 141 C.d.S.). In realtà il motivo, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, contiene censure di merito, ossia contesta l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove, censura, come è noto, inammissibile in sede di legittimità.

Infatti, la corte non travisa il significato delle norme indicate, attribuendone loro uno errato.

Applica correttamente la regola sulla cosiddetta precedenza di fatto, ed altrettanto correttamente la regola sulla presunzione di colpa.

Non nega la corte di merito che, nel caso di anticipo significativo all’incrocio da parte del conducente privo di precedenza, questi possa acquisirla rispetto all’altro, nè nega che, anche in caso di precedenza legale, chi ne beneficia debba prestare comunque attenzione alle manovre degli altri conducenti.

Piuttosto ritiene che, in fatto, non è emerso che il ricorrente avesse una precedenza di fatto, ossia che fosse giunto all’incrocio con anticipo utile ad attraversarlo per primo; nè ritiene provata, all’esito dell’istruttoria, una qualche negligenza o imprudenza del conducente ATM. In sostanza, secondo la corte vero è che anche chi ha precedenza deve prestare attenzione, ma è altresì vero che non risulta che il conducente ATM non l’abbia prestata.

E questo è un accertamento di fatto non censurabile, in quanto adeguatamente motivato e immune da errori percettivi.

4.1.- Il secondo motivo è parimenti infondato.

Anche su tale punto, la censura è solo in apparenza di violazione di legge (161 c.p.c.), ma in realtà contesta l’accertamento in fatto.

Leggendo la motivazione della sentenza si ricava agevolmente che la corte non ha supinamente accolto le conclusioni del CTU, trascurando di dare credito ai rilievi del consulente di parte. Anzi, ha osservato che il giudice di primo grado, a seguito delle osservazioni del consulente di parte, ha invitato quello d’ufficio a replicare ed a fornire chiarimenti.

Cosi che il motivo è parimenti inammissibile, in quanto volto a contestare un accertamento in fatto, peraltro correttamente svolto.

4.2.- Il terzo motivo denuncia mancata o erronea valutazione della decisione con cui il giudice di pace ha annullato la sanzione al ricorrente.

Anche questo motivo è infondato.

Intanto va chiarito che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al ricorrente, non costituisce giudicato esterno; e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d’altro.

Piuttosto si tratta di una prova documentale, che è rimessa all’apprezzamento del giudice, insindacabile in questa sede, se non ridondi in motivazione nulla o errore percettivo; apprezzamento che v’è stato (p. 9 della sentenza) e che è stato altresì motivato adeguatamente, a dimostrare che quel documento probatorio (e non giudicato esterno) non influisce sull’accertamento dei fatti, nel senso operato dal giudice di prime cure.

4.3.- Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2700 c.c.. Secondo il ricorrente la corte, nel fare proprie le conclusioni del CTU ha fatto proprie anche quelle del verbale degli operanti, su cui il CTU aveva fatto affidamento, e cosi facendo ha attribuito a quel verbale la natura di prova privilegiata, ossia quella propria di atto avente fede privilegiata.

La censura non coglie la ratio della decisione impugnata, in quanto quest’ultima non attribuisce al verbale degli operanti efficacia di piena prova, ed anzi, non vi fa alcun riferimento. Piuttosto fa proprie le conclusioni della CTU, valutate alla stregua del valore da attribuire a tale mezzo di accertamento.

Nè può dirsi che l’aver condiviso tali conclusioni significa aver attribuito valore di fede privilegiata a verbali di cui il CTU possa essersi servito nelle sue valutazioni. Non si vede come, non avendo quei verbali, per loro natura valore di fede privilegiata, possono acquisirla per il rilievo che un consulente attribuisce loro, ed infine per il rilievo che una corte dà alla consulenza.

4.4.- Il quinto motivo come detto, non è un motivo, ma la richiesta di spese favorevoli in caso di accoglimento.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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