Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8138 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5614-2019 proposto da:

D.G., D.A., D.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) –

TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4960/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 15312/16, sez. 8, rigettava il ricorso proposto dalla Consulenza e Formazione srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per estimi catastali 2013.

Avverso detta decisione proponevano appello i soci della società D.G., D.A. e D.S.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 4960/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 355, nonchè per avere la sentenza motivato sulla legittimità dell’accertamento per la sola circostanza che esso era genericamente motivato in ragione della necessità di ridurre la sperequazione esistente a livello impositivo tra i valori di mercato e quelli catastali degli immobili in una data microzona in ragione delle trasformazioni e dei miglioramenti intervenuti in quest’ultima senza che di tali trasformazioni e miglioramenti l’avviso di accertamento avesse dato conto.

Con il secondo motivo lamentano la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per non avere ritenuto necessario un sopralluogo dell’immobile poichè l’allocazione dell’immobile in una microzona oggetto di rivalutazione comporta in ogni caso un aumento del suo valore immobiliare ed in ogni caso il contribuente poteva in fase contenziosa provare che l’immobile aveva caratteristiche tali da sottrarsi al riclassamento.

Il motivo denuncia inoltre l’omessa pronuncia su un motivo/eccezione proposto in appello circa il fatto che nell’avviso di accertamento non erano state prese in considerazioni le caratteristiche dell’immobile.

Con il terzo motivo si censura l’omessa pronuncia circa la circostanza dedotta che la rendita catastale era già stata modificata nel 1998.

I primi due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. n. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6-5 n. 9770 del 08/04/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

Si aggiunge da ultimo che l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva ci fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. n. 25037/17).

Alla luce dei sopra indicati principi va dunque cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto che fosse sufficiente che l’avviso di accertamento trovasse riferimento ai fini della propria sufficienza nella normativa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza l’indicazione delle particolari caratteristiche dell’immobile poichè la semplice allocazione dell’immobile in una delle microzone in questione conferisce a quest’ultimo un oggettivo aumento della capacità reddituale.

Resta assorbito il terzo motivo del ricorso.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese dell’intero giudizio stante i contrastanti orientamenti giurisprudenziali emersi in passato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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