Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8138 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8138 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 3027-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
920

FALLIMENTO SALERNITANA SPORT SPA, EQUITALIA ETR SPA;

– intimati avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
09/02/2009;

n.

di SALERNO,

35/2009

della

depositata il

Data pubblicazione: 22/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si
riporta agli atti;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RITENUTO IN FATTO
1. In controversia relativa a cartella di pagamento d’imposte dirette e sul
valore aggiunto notificata il 18 gennaio 2006 per le annualità dal 2001 al
2005, l’Agenzia delle entrate ricorre con cinque motivi per la cassazione
della sentenza della C.t.r. della Campania, sez. Salerno, del 9 febbraio
2009.

I primi due motivi censurano il ritenuto obbligo statutario di previo avviso

(art. 57 proc. trib.) e quale violazione di norme di diritto (artt. 36-bis
d.p.r. 600/73, 54-bis d.p.r. 633/1972).
Gli altri due motivi colgono l’aspetto della pretesa carenza di motivazione

della cartella quale violazione statutaria (art. 7, co.2) e quale insufficiente
giustificazione della decisione di merito sul punto (art. 360 n.5 cod. proc.
civ.).
L’ultimo motivo denuncia violazione statutaria (art.7, co.2) per la mancata
indicazione nella cartella del responsabile del procedimento.
2. La curatela fallimentare dalla società contribuente Salernitana Export
e la concessionaria Equitalia ETR non svolgono attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Esso, pienamente autosufficiente sul punto (cfr. domanda introduttiva),
correttamente denuncia che il ritenuto obbligo di previo avviso di irregolarità è questione nuova sollevata solo in appello dalla parte privata, che
incorre quindi nella sanzione dell’inammissibilità sostenuta nell’odierno
primo motivo, il che comporta l’assorbimento del secondo.
2. Riguardo al tenia della motivazione della cartella di pagamento, oggetto
degli altri due motivi di ricorso, si osserva che unicamente l’atto con cui
siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una
vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi
rendere edotto il ccntribue.nte dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre
quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36-bis e
54-bis cit., alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella
dichiarazione o rinvenibìlì negli archivi dell’anagrafe tributaria, puà essere
motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è
già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Sez. 5, Sentenza n.
25329 del 28/11/2014, Rv. 633304).
Spetta, eventualmente, a ouest’ultimo, in relazione ai principi generali in
tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto

201003027=2.Ooex

d’irregolarità (art.6, co.5) quale inammissibile nuova eccezione di merito

o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione
(Sez. 5, Sentenza n. 27140 del 16/12/2011, Rv. 620941; conf. Sez. 6-5,
Ordinanza n. 23133 del 30/10/2014, Rv. 632704).
Nella specie, una volta assolti dalla difesa erariale gli oneri di autosufficienza, dall’esame del ricorso (pr.g. 27 e seg.) emerge il contenuto inequivoco della cartella come riferito z “somme dovute a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione”, “omesso ritardato versamento”,

cifico ulteriore riscontro per ogni singola pendenza fiscale della contribuente. Dunque, essendosi la C.t.r. discostata dal principio di diritto sopra
enunciato, va accolto il terzo motivo, mentre resta assorbito il quarto.
4. Infine, riguardo all’ultimo motivo di ricorso, esso va accolto dovendosi
dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita
a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 10 giugno 2008, non è affetta da nullità. atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del
dl. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all’art.
25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (Sez. 6-5, Ordinanza n.
13747 del 31/05/2013, Rv. 627119; conf. Sez. 5, Sentenza n. 8613 del
15/04/2011, Rv. 617591).
5. In conclusione – una volta accolti il primo, il terzo e il quinto motiveon
assorbimento del secondo e del quarto e non soihno necessari ulteriori
accertamenti di fatto, iVmporta la cessazione senza rinvio della sentenza d’appello e l’immediato rigetto nel merito della domanda introduttiva.
Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza del contribuente; l’evolversi della giurisprudenza di legittimità in materia costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese dei
gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso e dichiara
assorbiti il secondo e il quarto; c”a sentenza d’appello e rigetta
la domanda introduttiva del cont:ibuente che condanna alle spese del giu-

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“omesso o carente versamento”, “tardivo versamento” e simili, con spe-

dizio di legittimità liquidate in C 11.271 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; dichiara interamente compensate le spese dei gradi di
merito.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

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