Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8138 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SIPA ITAL PARTECIPAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità 11 Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, notificato in data 27.3.2006 al rapp.te legale della SIPA s.r.l. in liq., avverso la sentenza non notificata della CTR di Roma in data 8.2.2005 n. 74/08/04 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP n. 517/16/2001 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società indicata, aveva annullato la cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento non impugnato.

Il valore della controversia, comprensivo di sanzioni ed interessi, è stato indicato in ricorso in Euro 300.000,00.

2. La difesa dell’intimato Non ha resistito l’intimato.

3. I fatti di causa.

SIPA s.r.l. in liq. con ricorso in data 23.10.1986 impugnava la cartella di pagamento relativa alle imposte liquidate a titolo di IRPEG e ILOR per l’anno 1981, assumendo il difetto di notifica dell’atto presupposto.

In seguito all’appello proposto dalla società avverso la sentenza di rigetto del ricorso emessa dalla CTP di Roma in data 14.9.1990, la CTR di Roma con sentenza 30.6.1994, rilevata la omessa comunicazione alla società ricorrente della data della udienza di discussione, annullava la sentenza di primo grado con rimessione della causa in primo grado.

Riassunto il giudizio, con sentenza n. 507/2001 la CTP di Roma ha annullato la cartella esattoriale impugnata dalla SIPA s.r.l. in liq., non essendo risultato provato che la relata di notifica depositata dall’Ufficio nel corso del giudizio si riferisse all’avviso di accertamento che la società sosteneva non esserle mai stato notificato.

La sentenza veniva impugnata dall’Ufficio avanti la CTR di Roma sulla pregiudiziale censura di inammissibilità del primo ricorso (in data 23.10.1986) e del successivo atto di appello (17.6.1992), proposti dal curatore fallimentare senza la necessaria autorizzazione del Giudice delegato e dunque in violazione della L. Fall., artt. 25 e 31, nonchè per motivi attinenti al merito.

Con sentenza in data 8.2.2005 – gravata da ricorso per cassazione- la CTR di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per sostanziale difformità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 3, dell’atto di impugnazione notificato alla società con la copia depositata presso la segreteria della Commissione in quanto nell’atto notificato risultava omessa la trascrizione di una intera pagina presente nella copia depositata.

4. La motivazione della sentenza impugnata.

La CTR così motiva la dichiarazione di ammissibilità: “esaminati i documenti in questione, si è potuto constatare che effettivamente la copia dell’appello prodotta il 15.7.2003 presso questa Commissione, la quale è composta da quattro pagine dattiloscritte, è sostanzialmente diversa da quella notificata alla società, che invece comprende soltanto tre pagine, con evidente omissione del contenuto di una pagina e con precisione dalle parole “il soppresso 2 HDD. “a quelle “D.Lgs. n. 546 del 1992 …”… “.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le questioni pregiudiziali e preliminari.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha assunto la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la CTR di Roma, introdotto dalla sola Agenzia delle Entrate, in data successiva all’11.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3.

2. Il motivo di impugnazione proposto:

2.1. La rubrica del motivo.

“Violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 7, 16, 22 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

2.2. La censura svolta a sostegno del motivo di impugnazione.

La parte ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo sostenendo la violazione da parte del Giudice di secondo grado della norma dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, in relazione alla interpretazione che della stessa deve essere data alla stregua dei principi affermati dal Giudice delle Leggi volti a restringere la applicazione delle norme processuali che prevedono cause di inammissibilità delle domande giudiziarie ai soli casi in cui la sanzione risponda a criteri di ragionevolezza e dunque ai soli casi in cui sussista in concreto un effettivo impedimento all’accesso alla tutela di merito, tenuto altresì conto delle esigenze di armonizzazione sistematica della norma sanzionatola con il particolare ordinamento processuale cui appartiene.

Nella specie non si tratterebbe di difformità ma di incompletezza, attesa la piena identità del contenuto delle pagine non omesse, e tale incompletezza non avrebbe dovuto essere sanzionata con la inammissibilità dell’appello in quanto la pagina mancante nell’atto notificato non ha inciso sui requisiti formali prescritti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e “non ha pregiudicato, quanto meno con riferimento al motivo contenuto nella parte dell’atto non omessa, il diritto di difesa della controparte che ha espressamente menzionato l’eccezione e che dunque poteva ben svolgere la propria difesa sul punto”.

3. La valutazione della Corte sulla fondatezza del motivo.

Occorre premettere che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 richiamato per il giudizio di appello dall’art. 53, comma 2 del citato decreto, “se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente”. Il rinvio al precedente comma 2 riconduce tale vizio dell’atto nella categoria delle nullità cd.

insanabili (rilevabilità di ufficio “in ogni stato e grado”, non sanabilità mediante costituzione in giudizio della parte resistente), venendo pertanto ad appartenere la sanzione di inammissibilità al novero di quelle “forti” (Corte cass. 5^ sez. 22.3.2006 n. 6391; Corte cass. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14389).

La questione in diritto, posta dall’Ufficio ricorrente, concerne la sussumibilità nella fattispecie normativa astratta prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 – “sostanziale difformità di contenuto” sanzionata a pena di inammissibilità tra l’atto di impugnazione notificato e quello depositato in copia presso la CTR – della difformità consistente nella incompletezza materiale dell’atto notificato (per omesso inserimento di una della pagine di cui si compone il ricorso) rispetto all’alto depositato nella segreteria della Commissione tributaria.

Il motivo è fondato.

I Giudici territoriali hanno erroneamente ricompreso nella previsione normativa di “difformità” insanabile l’ipotesi in esame, trascurando, da un lato, di individuare la esalta portata precettiva della norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 2 e 3, alla stregua della interpretazione fornita dal costante insegnamento di questa Corte secondo cui le norme processuali volte ad impedire -con le sanzioni della inammissibilità o della improcedibilità- che il processo volga al suo naturale esito e cioè pervenga alla decisione sul merito “… proprio per il loro rigore sanzionatone, devono essere interpretate in senso restrittivo, … riservando loro un limitato campo di operatività, comprensivo cioè di quei soli casi nei quali il rigore estremo dell’inammissibilità (vera e propria extrema ratio) è davvero giustificato, in tal modo tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità ” (sentenze Corte cost.

nn. 189 del 2000 e 520 del 2002) …” (cfr. Corte cass. 5^ sez. 22.3.2006 n. 6391; id. 5^ sez. 8.9.2004 n. 18088 -secondo cui non è inammissibile il ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 1 e 2 – allorchè la parte depositi presso la segreteria della Commissione tributaria anzichè l’originale del ricorso notificato la copia dello stesso consegnatale dall’Ufficiale giudiziario; id. 5^ sez. 31.10.2005 n. 21170 secondo cui “ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4, e 22, comma 2, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l’amministrazione finanziaria riscontrare l’esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia”; id. 5^ sez. 5.5.2008 n. 12185;

id. 5^ sez. 30.6.2010 n. 15444); dall’altro, in conseguenza della errata interpretazione formalistica della norma, hanno adottato una decisione in palese contrasto con il consolidato principio di diritto secondo il quale “ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie notificate, onde l’eventuale mancanza di una o più pagine, nell’atto notificato può assumere rilievo solo in quanto leda il diritto di difesa; ne consegue che, ove l’atto di appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine il giudice deve accertare se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e quindi in concreto leso il suo diritto di difesa. Ipotesi che rimane esclusa quando le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della difesa avversaria e quando l’atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell’atto notificato, comprese quelle contenute nella parte mancante (cfr.

Corte cass. 1^ sez. 28.4.1998 n. 4334; Corte cass. sez. lav.

15.4.2004 n. 7200; Corte cass. SU 22.2.2007 n. 4112; Corte cass. 2^ sez. 2.1.2010 n 1213).

Orbene dall’atto di costituzione in appello della società (al quale la Corte ha accesso diretto in considerazione dello specifico vizio dedotto dalla ricorrente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), interamente trascritto nel ricorso per cassazione, emerge chiaramente che la società si è difesa non soltanto formulando la eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 2, ma altresì spiegando la propria difesa anche quanto al merito contestando i motivi di appello dell’Ufficio che vengono riportati nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta (“…avverso tale sentenza è stato proposto appello davanti a codesta Commissione tributaria regionale dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di (OMISSIS), con atto notificato … con il quale è stato richiesto, in riforma della impugnata sentenza, che venga dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’allora curatore … per violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 31, L.F. … il proposto ricorso si appalesa totalmente illegittimo ed infondato … si chiede che venga dichiarata la conferma della sentenza di 1^ grado.

Infatti si deve ritenere che i motivi esposti dall’Ufficio siano infondati in fatto e in diritto”).

Ne consegue che, non avendo la incompletezza dell’atto di appello pregiudicato il diritto di difesa della società appellata – certamente per quanto concerne il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado in punto di omessa pronuncia sulla inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal curatore fallimentare in mancanza di autorizzazione del Giudice delegato -, la pronuncia della CTR di Roma di dell’atto di appello deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione del medesimo Organo giudiziario affinchè proceda all’esame del motivo di appello in ordine al quale risulta correttamente instaurato il contraddittorio, dovendo ritenersi a tal fine conformi al requisito di ammissibilità della “non difformità sostanziale”, prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado notificato alla società e quello depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale.

4. La decisione sul ricorso e sulle spese.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per l’ulteriore prosieguo del giudizio di appello, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che provvederà all’esito anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio, per l’ulteriore prosieguo del giudizio di appello, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che provvederà all’esito anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA