Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8138 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30893/2007 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato

GIULIANI Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

17/10/2006; n. 54265/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.C., lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa dinanzi al TAR del Lazio, instaurata nell’agosto 1996 e decisa con sentenza depositata nel dicembre 2004, convenivo dinanzi alla Corte di appello di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere il risarcimento previsto dalla L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto 17 ottobre 2006, liquidava al ricorrente Euro cinquemilacinquecento, con gl’interessi dalla data del decreto, nonchè le spese di causa, distratte a favore dell’avv.to Angelo Giuliani, nella misura di euro 800,00 complessive, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorari. Avverso detto decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio il 30 novembre 2007, formulando due motivi. La Presidenza del Consiglio non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole per avergli la Corte di merito attribuito, sulla somma di Euro cinquemilacinquecento liquidatagli gl’interessi dalla data del decreto e non, come dovuti, dal deposito della domanda.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.M. n. 127 del 2004, per avere la Corte di merito liquidato gli onorari e le competenze procuratorie in misura inferiore ai minimi tariffari.

Il primo motivo del ricorso è fondato, considerato che, secondo quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2 luglio 2008, n. 18177; 8 aprile 2004, n. 6939; 28 marzo 2007, n. 7640; 13 giugno 2008, n. 16108), in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, gl’interessi legali competono e vanno liquidati, anche d’ufficio, dalla data della domanda.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso in relazione a tale motivo e la cassazione del decreto impugnato in relazione ad esso, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, determinando la decorrenza degli interessi legali, sulla somma liquidata, dalla data della domanda, nonchè le spese per il giudizio di merito in Euro 600,00 per diritti ed Euro 580,00 per onorari, oltre Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento degli onorari del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito determina la decorrenza degli interessi dalla domanda.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso delle spese giudiziali, che liquida, quanto al giudizio di merito, nella misura di Euro 600,00 per diritti ed Euro 580,00 per onorari, oltre Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avv.to Angelo Giuliani, oltre Euro 600,00 per il giudizio di cassazione, di cui Euro cento per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, distraendole in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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