Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8137 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5398-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
E.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4858/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 27339/16, sez. 10, accoglieva il ricorso proposto da E.L. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per estimo catastale.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 4858/6/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della decisione assumendo che l’appello è stato notificato nei termini nell’ultimo giorno utile.
La sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado è stata depositata il 28 novembre 2016 e che l’appello è stato notificato il 29 maggio 2017, cioè con un giorno di ritardo.
La motivazione è erronea poichè la Commissione regionale ha omesso di considerare che il 28 maggio era una domenica e che quindi la scadenza termine, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3, era prorogata al successivo lunedì 29 maggio.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021