Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8136 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22930-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO, 186, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIORGIO

SCALETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.S., V.M.R., C.T.,

D.A., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3535/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

I.S. e V.M.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma M.F., C.T. e D’.Lu. chiedendo il risarcimento del danno. Il M. chiamò in causa Bernese Assicurazioni s.p.a. (poi Allianz s.p.a.). Il Tribunale adito accolse la domanda proposta dall’ I. nei confronti del C. e del D’., con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 45.343,00, e la domanda proposta dalla V. nei confronti del M. e del C., con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per Euro 2.615,20 e patrimoniale per Euro 2.615,00, disponendo che la società assicuratrice tenesse indenne il M. di quanto corrisposto. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori ed incidentale sia il M. che il D’.. Con sentenza di data 25 maggio 2018 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello, condannò M.F., C.T. e gli eredi D’. al pagamento in solido dell’ulteriore somma, rispetto a quella già liquidata dal Tribunale, di Euro 18.848,74 in favore di I.S.; condannò M.F. al pagamento in favore di I.S. della somma di Euro 7.588,25 e condannò M.F. e C.T. in solido al pagamento in favore di V.M.R. dell’ulteriore somma di Euro 8.816,00; condannò infine gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.

Osservò la corte territoriale per quanto qui rileva, con riferimento all’appello proposto dall’ I., che, conformemente alle conclusioni di CTU, ricorreva la responsabilità del M. per avere affrontato l’operazione chirurgica senza previ accertamenti e senza la pianificazione dei vari interventi, nonchè per l’assenza di coordinamento con gli altri due professionisti.

Ha proposto ricorso per cassazione M.F. sulla base di quattro motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che nella comparsa contenente l’appello incidentale era stata chiesto, per il caso di accoglimento dell’appello principale, che la società assicuratrice fosse tenuta a tenere indenne l’assicurato M. da ogni pretesa attorea e che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla domanda.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di considerare che sulla base della CTU doveva escludersi la responsabilità del M. quale operatore e che il pregiudizio era derivato dal fatto che gli altri due professionisti, nella realizzazione e montaggio delle protesi, non si erano attenuti alle indicazioni impartite dal M. dopo avere effettuato l’intervento chirurgico.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167,183,345 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che gli appellanti nell’atto di appello avevano modificato la quantificazione degli importi pretesi e dunque la domanda originaria.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4. Osserva il ricorrente che, con riferimento al rapporto processuale con l’ I. la cui domanda in primo grado era stata rigettata, il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla compensazione delle spese processuali.

Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. La sentenza è stata depositata in data 25 maggio 2018 e, avuto riguardo all’epoca di introduzione del giudizio (2007), il termine per impugnare era di un anno. Il ricorrente ha tuttavia dichiarato che la sentenza è stata notificata in data 13 giugno 2018. Ha però omesso di depositare insieme al ricorso la relazione di notificazione del ricorso, il cui deposito è previsto a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (nè risulta la notifica del ricorso nei sessanta giorni dal deposito della sentenza).

Nulla per le spese in mancanza di partecipazione della parte intimata al giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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