Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8136 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 11/04/2011), n.8136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ITALCEMENTI SPA, in persona del vice Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

FARNESE 1, presso li Studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGLIATI DEZZA

ALESSANDRO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

MINERARIA SACILESE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8938/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 13/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MELCHIONNA, per delega Avvocato

BERLIRI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 novembre 2006 la commissione tributaria centrale di Roma rigettava l’impugnazione dell’amministrazione finanziaria avverso la decisione della commissione di secondo grado di Pordenone che, in riforma della pronunzia di prime cure, aveva dichiarato la nullità dell’accertamento relativo alla vendita da parte della soc. SIMF Calcit (ora Soc. mineraria sacilese S.p.A.) alla soc. Italcementi di taluni suoli siti in agro di Caneva e disatteso la pretesa d’imposta suppletiva.

I giudici centrali sostenevano che i terreni in questione non avevano mai avuto la destinazione agricola ritenuta dall’ufficio accertatore:

essi erano, infatti, destinati all’estrazione di marmorino ed erano confinanti con una cava (anch’essa oggetto di vendita), sicchè, come aveva attestato il comune nel 1981, i suoli venduti erano situati in “zona rurale vincolata” e, più specificamente, parte in zona rurale AG3 e parte in zona mineraria D4, in forza della variante del PRG adottata nel 1980 (poi approvata dalla regione nel 1983). Più in dettaglio, il comune nel 1985 aveva certificato che le particelle controverse (f9- 23, map. 11,12,13,176; fg. 18, map. 152,154) ricadevano in zona mineraria D4 e nel 1989 aveva ulteriormente chiarito che i suoli ricadevano in zona mineraria D4 o in fascia di rispetto di essa, mentre la p.lla 11 era occupata da una cava e gli altri terreni erano incolti. Concludevano, dunque, i giudici centrali, affermando che nessuno dei suoli controversi aveva natura agricola ovvero utilizzazione agricola, comunque impedita dalla vicinanza alla cava, sicchè, “se non erano destinati a scopi estrattivi, erano, comunque, terreni incolti”.

Ricorre per la cassazione di tale sentenza, l’agenzia delle entrate adducendo tre motivi ai quali resiste con controricorso la sola soc. Italcementi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto nel secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, e disatteso nel resto.

a. Con il primo motivo, l’agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 8 e dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, Eccepisce la ricorrente che, come si rileva dall’epigrafe della sentenza, la decisione sarebbe stata adottata da un collegio composto da soli quattro componenti, il presidente e tre membri, e non da cinque giudici come prescrive la legge. Indi, formula il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se sia nulla per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 8, comma 4, la sentenza della commissione tributaria centrale emessa da un collegio composto dal presidente e altri tre membri”.

b. Il motivo è manifestamente infondato.

c. L’intestazione della sentenza reca i nominativi di N. S. (presidente), M.R. (relatore), F. E. e D.R.C.; risulta invece depennato il nome di F.U.. Dal ruolo dell’udienza del 28 settembre 2006 della quinta sezione della commissione tributaria centrale di Roma (ritualmente depositato in copia conforme dalla difesa della soc. Italcementi) risulta sempre depennato il nominativo di F.U., ma è inserito, oltre agli altri quattro ( N., M., F., D.R.), anche il nominativo di S.B..

Dunque, all’udienza di spedizione dalla causa a sentenza erano regolarmente presenti i prescritti cinque componenti del collegio – N., M., F., D.R., S. – e non F. all’epoca (a quanto pare) già deceduto.

d. La nullità della sentenza può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa (nella specie S.). Tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell’udienza di discussione, sia perchè l’intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo i dati del verbale d’udienza, sia perchè da quest’ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che hanno partecipato all’udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell’udienza di discussione. Ne consegue che l’omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato, invece, nel predetto verbale, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, n. 15879 del 06/07/2010; Sez. 1, n. 2691 del 05/02/2010).

e. Perciò nel rigettare il primo motivo, si deve affermare: La mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Infatti, in difetto di elementi centrali dedotti dalla parte ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza.

f. Con il secondo motivo, l’agenzia delle entrate denuncia l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

g. In estrema sintesi, secondo la ricorrente, la CTC afferma che dallo strumento urbanistico vigente il terreno non fosse in alcuna sua parte di natura agricola, quando, invece, la certificazione comunale situava una parte dei terreni nella zona rurale-sottozona AG3, cioè zona agricolo paesaggistica; inoltre, a suo dire, la CTC sostiene ingiustificatamente che la certificazione comunale farebbe rientrare tutti i terreni venduti in zona mineraria D4 o nella fascia di rispetto. Per la ricorrente la motivazione sul punto non sarebbe adeguata, perchè non consentirebbe di comprendere in base a quali elementi la commissione centrale abbia raggiunto il convincimento in ordine al contenuto della certificazione rilasciata dal comune di Caneva su richiesta dalla commissione di secondo grado, che invece colloca il terreno parzialmente in zona mineraria D4, parzialmente in zona mineraria D4 “fascia di rispetto” e, infine, parzialmente in zona rurale “sottozona AG3”, cioè zona agricolo paesaggistica.

Pertanto, la sentenza dovrebbe essere cassata per non aver adeguatamente motivato sul seguente fatto: “se alla data di stipulazione della compravendita, del 24.8.1981, non vi fosse tra i terreni accatastati in comune di Caneva al foglio 23 map. 11, 12, 13, 176 e fg. 18 map. 152,154 nemmeno una minima parte di terreno a natura agricola, in quanto rientrante nella zona rurale – sottozona AG3”.

h. Il motivo è intimamente connesso, sul piano logico e giuridico, con il successivo.

i. Con il terzo motivo, infatti, l’agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, Tariffa, parte 1^, D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la commissione centrale ingiustamente attribuito rilevanza al fatto che i terreni in questione fossero inidonei alla coltivazione, data la vicinanza alla cava, e comunque fossero incolti. La decisione sarebbe errata, poichè, al fine di stabilire se il terreno abbia natura agricola, si deve guardare alla previsione dello strumento urbanistico, essendo del tutto irrilevante l’utilizzazione che il proprietario fa del bene.

j. Indi, la ricorrente formula il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se possa applicarsi l’aliquota del 15% prevista dall’art. 1, comma 2, della tariffa, parte 1^, D.P.R. n. 131 del 1986 a un atto di compravendita di alcuni terreni, dei quali almeno una parte sia prevista come a destinazione agricola dallo strumento urbanistico vigente, a prescindere dal fatto che il terreno sia incolto”.

k. Entrambe le censure sono fondate.

l. La controricorrente sostiene che la commissione tributaria centrale, con accertamento di fatto non più contestabile, ha qualificato i suoli controversi come non aventi “nè destinazione nè utilizzazione agricola”, in quanto sono “terreni…destinati all’estrazione del marmorino” con “fasce di rispetto minerario e non destinate all’utilizzazione agricola”. Si tratta, a suo dire, di limitate zone di terreno serventi la cava di marmorino – e dunque costituenti pertinenze di quest’ultima – non destinate a scopi agricoli nè tanto meno utilizzabili a tal fine e soggette al regime agevolato del D.P.R. 131 del 1986, art. 23, comma 3.

m. Le argomentazioni della controricorrente non sono condivisibili.

n. L’art. 23 cit., al pari dell’omologo D.P.R. 634 del 1972, art. 22, stabilisce che “se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi prezzi distinti” (comma 1) e che “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate” (comma 3).

o. La giurisprudenza, assimilando alle pertinenze i terreni circostanti insediamenti produttivi, chiarisce che le pertinenze non hanno una propria autonomia nè autonoma disciplina, ma seguono, secondo il generale principio civilistico posto dall’art. 817 cod. civ., il regime dei beni principali, come emerge chiaramente dalla normativa in materia d’imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 24, 29, 33 e 39; L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 17 e d’imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23 (cfr.

Cass. sez. 5, n. 3516 del 17/02/2006, sull’ammortizzabilità, ai sensi e per i fini di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, del terreno circostante un capannone).

p. Sennonchè – siccome dalla sentenza impugnata non risulta che l’attuale controricorrente abbia chiesto nei precedenti gradi che, nel determinare la destinazione dei suoli controversi, si procedesse a valutare la pertinenzialità di talune porzioni di essi rispetto alla cava – si deve ritenere che la questione di fatto circa l’invocato vincolo pertinenziale non abbia trovato ingresso nel giudizio di merito. Nè la controricorrente ha indicato (in ossequio al principio dell’autosufficienza) in quale atto processuale o verbale d’udienza abbia formulato tale richiesta, indicazione che, invece, ha omesso. Tale omissione comporta l’inammissibilità radicale del rilievo.

q. Di contro, non può revocarsi in dubbio che i giudici centrali (al pari di quelli di 2^ grado) siano incorsi in violazione di legge, atteso che per determinare se un suolo abbia, o meno, natura agricola, a mente delle disposizioni e delle tariffe concernenti l’imposta di registro, si deve aver riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell’atto, restando del tutto estranea ai fini del tributo l’utilizzazione o l’utilizzabilità concreta del bene stesso.

r. La “tariffa” prevede, infatti, l’applicazione di maggior aliquota (15% in luogo dell’8%) se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli. La previsione tariffaria si coordina con quella generale, secondo cui “se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata”.

s. Scopo della norma – che trova riscontro nella formulazione tanto della vecchia (1972) quanto della nuova (1986) legge di registro – è quello di tassare con l’aliquota più elevata il trasferimento contestuale di una pluralità di beni, quando l’unicità del prezzo pattuito dai contraenti, ossia il carattere globale e indifferenziato del corrispettivo riferito all’intero compendio dei beni alienati per modus unius, impedisce al fisco d’identificarne i rispettivi valori (cfr. le tante decisioni succedutesi a partire da Sez. 1, Sentenza n. 1147 del 24/03/1977 – Rv. 384808).

t. Nella specie, ai fini della determinazione della aliquota dell’imposta di registro, ha valore decisivo l’inserimento, attestato dal Comune, di una porzione di terreno compravenduto nello strumento urbanistico, con destinazione “zona rurale-sottozona AG3”, e dunque senza altra destinazione (edificatoria, produttiva, mineraria, etc.) diversa da quella agricola.

u. In tal senso va intesa la fattispecie in esame, con accoglimento del ricorso e cassazione dalla sentenza della commissione centrale;

indi, pronunziando nel merito ex art. 384 c.p.c., si perviene al rigetto dell’appello e alla conferma della decisione di primo grado.

v. In relazione al particolare carattere delle questioni prospettate con il ricorso per cassazione ed alle incertezze interpretative ancora esistenti al riguardo, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle tre fasi impugnatorie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in appello avverso la decisione della Commissione di primo grado; compensa le spese del giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie di secondo grado e centrale e di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA