Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8135 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Ferderico – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3763-2011 proposto da:

E.M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DELL’UNTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SILVETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio

dell’avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO MILIA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DORA l, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DELL’UNTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SILVETTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 85/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/02/2010 R.G.N. 354/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello degli Abruzzi, sezione di L’Aquila, con sentenza in data 4/2/2010, accoglieva parzialmente il ricorso di M.M.E., riconoscendo alla stessa, diversamente dal giudice di prime cure, i maggiori compensi nella misura di Euro 6137,74, in rapporto al maggior numero di ore di lavoro di fatto prestate (50, rispetto alle 35 concordate), in esecuzione di una successione di contratti di collaborazione professionale intercorsi fra il 1998 e il 2003 con l’Asl n. (OMISSIS) di Pescara, in qualità di esperta criminologa clinica destinata al trattamento dei detenuti tossicodipendenti e/o affetti da HIV presso l’apposito presidio della Casa Circondariale.

Con la medesima decisione, la Corte d’Appello degli Abruzzi confermava, invece, la sentenza del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, nella parte in cui quest’ultimo dichiarava l’infondatezza della domanda della ricorrente, volta a sentir riconoscere il suo diritto alla trasformazione automatica degli incarichi in convenzione già assegnati a tempo determinato in un incarico a tempo indeterminato (al verificarsi della mera ricorrenza del requisito dell’anzianità minima prescritta, pari a 12 mesi secondo l’accordo Regione Abruzzo Sindacati dei medici convenzionati, recepito in delibera G.R. n.118 del 21/2/2005).

Ed infatti, la Corte d’Appello, basandosi sull’interpretazione dell’art. 23, comma 13 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali stipulato il 23/3/2005, respingeva la pretesa della lavoratrice, configurando la possibilità – contemplata nell’Accordo – della trasformazione degli incarichi già assegnati a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato come una mera facoltà riservata alla piena discrezionalità dell’Amministrazione, “…previa valutazione della programmazione regionale dell’attività specialistica e della permanenza delle esigenze organizzative e di servizio” e “…nel rispetto delle intese definite con accordo regionale”. in Secondo la Corte d’Appello, dunque, capo alla lavoratrice sarebbe sussistita una mera aspettativa, non coercibile per via giudiziaria.

Avverso tale decisione ricorre in Cassazione M.A.E. ritenendo disatteso l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per quanto riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 13, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali stipulato il 23 marzo 2005, con riferimento ai canoni legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè (e in correlazione con la) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in ordine all’interpretazione del Protocollo d’intesa regionale sottoscritto l’11 febbraio 2005, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 118/2005.

Resiste l’Asl di Pescara, proponendo altresì ricorso incidentale per l’accoglimento della domanda giudiziale relativa alle differenze retributive maturate, contro il quale ultimo resiste a sua volta la lavoratrice con controricorso.

Prima dell’udienza le parti hanno depositato atto di rinunzia sottoscritto per anteriore scrittura di transazione conclusa e sottoscritta dalle stesse e dai loro difensori, con la quale hanno convenuto che, in virtù del conseguimento da parte della ricorrente dell’iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in data 12 aprile 2014, l’Asl n. (OMISSIS) di Pescara inquadrerà la dott. M. nella qualifica di Psicologa ai sensi dell’A.C.N. “Per la disciplina dei medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali” a far data dal 1 gennaio 2017 con rapporto a tempo indeterminato. Le parti, infine, hanno rinunciato espressamente alle impugnazioni promosse, rispettivamente, in via principale e in via incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione e, in ogni caso alla decisione del giudizio e chiedono l’integrale compensazione delle spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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