Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8135 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2938-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GWALIOR REAL ESTATE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4061/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 17795/16, sez. 40, accoglieva il ricorso proposto dalla Gwalior Real Estate srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per rendita catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 4061/2018, rigettava l’impugnazione ritenendo l’avviso di accertamento non adeguatamente motivato.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione sostiene che l’atto impugnato era correttamente motivato. A tale proposito assume che erano stati indicati i presupposti giuridici e fattuali dell’accertamento.

Sotto il primo profilo assume che la mera indicazione della determina direttoriale e delle delibere comunali fossero di per sè idonee a costituire idonea motivazione sotto il profilo dei presupposti giuridici.

Sotto il secondo profilo relativo ai presupposti fattuali assume che questi venivano esplicitati dalla migliorata qualità generale del contesto urbano e dalla incrementata vocazione commerciale della zona di ubicazione degli immobili. A tal fine sarebbero stati esplicitati i vari valori di mercato e catastali delle microzone tra cui quella interessata alla controversia nonchè i elativi rapporti e gli scostamenti rispetto all’insieme delle microzone comunali. In tale contesto erano stati indicati i caratteri posizionali degli immobili oggetto di accertamento.

Il motivo è infondato.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento.

Quanto ai presupposti di fatto, l’amministrazione comunale è tenuta anzitutto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione deve anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. n. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 23051/2019).

In particolare, nel determinare il classamento tenendo conto di fabbricati similari, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass. n. 25037/17).

A tali principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’attività di classamento anche in riferimento alla fattispecie di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, resta in ogni caso una procedura individuale che deve essere effettuata tenendo conto dei fattori posizionali ed edilizi di ciascuna unità immobiliare.

Corretta altresì appare l’affermazione che anche nell’ambito di una revisione catastale generalizzata occorre fornire elementi concreti circa “la consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare ed alla connessa redditività” nonchè riguardo agli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia” nonchè ad “attività direzionali e commerciali”.

Il ricorso va quindi rigettato.

In ragione della incertezza giurisprudenziale esistente durante pendenza della presente causa si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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