Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8135 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8135 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 13268 2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
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contro
VIP DISCOUNT SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI ANGELO CABRAS, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 22/04/2016

-

controricorrente

avverso la sentenza n. 19/2008 della COMM.TRIB.REG. di

BOLOGNA, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito per il ricorrente

l’Avvocato ZERMAN che ha

chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CABRAS che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento parziale del ricorso.

LOCATELLI;

N.R.G.13268/2009
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società VIP Discount srl, esercente
l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, un avviso di
accertamento per l’anno 2000 con il quale, ai fini Irpeg ed Irap, effettuava il
recupero dei seguenti costi ritenuti indeducibili per difetto del requisito della
inerenza:1) premio di fedeltà di fine anno, pari al 6% dell’imponibile fatturato,
corrisposto alla società controllata VIP Discount Sardegna srl; 2) interessi passivi

concessi a tasso nullo alle società controllate; 3) spese pubblicitarie non
deducibili per difetto di inerenza relative ai costi sostenuti per lo sfruttamento
dell’immagine di un giocatore di pallacanestro; 4)cosiddetti “costi di regia”, per
prestazione di servizi amministrativi e finanziari sostenuti dalla società
controllante Sofis srl e riaddebitati alle società controllate tra cui VIP Discount
srl.
Contro l’avviso di accertamento la società VIP Discount srl proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Forli, che con sentenza n.40 dei
15.2.2006 Io accoglieva annullando l’avviso di accertamento.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Bologna che rigettava il gravame con
sentenza n.19 del 9.4.2008 sulla base dei seguenti rilievi: a) la società VIP
Discount opera nell’ambito di un gruppo societario ove la capogruppo imposta
la strategia imprenditoriale delle società controllate e non è dato
all’Amministrazione finanziaria censurarne l’operato se non in presenza di una
simulazione ai fini di elusione fiscale; i costi cosiddetti di regia sono stati
legittimamente addebitati dalla società controllante alle società controllate
secondo un metodo forfettario, l’Ufficio parte da una semplice presunzione e non
dimostra né l’assenza di prestazione né la non inerenza della prestazione; b) con
riguardo ai “premi fedeltà” corrisposti alla società controllata Vip Disccifibl
Sardegna sri non sussistono elementi per ravvisare nel comportamento della
società controllante VIP Discount srl una strategia elusiva ma solamente
semplici presunzioni; c)gli interessi passivi sono stati dedotti nei limiti consentiti
dall’art.63 d.P.R. 22 dicembre 1986 n,917 e pertanto il recupero effettuato
dall’Ufficio non può essere accolto.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i
seguenti motivi:1) motivazione insufficiente, in relazione all’art.360 comma 1 n.5
cod.proc.civ. con riguardo alle spese di regia addebitate dalla controllante alla
controllata VIP Discount srl; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.39 comma
1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3

bancari dedotti dalla società, ritenuti non inerenti poiché relativi a finanziamene

cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto che il recupero a tassazione delle
spese di regia per difetto di inerenza non possa fondarsi su prove presuntive
semplici, ed ha affermato che l’Ufficio parte da una semplice presunzione e non
dimostra né l’assenza della prestazione né la non inerenza; 3) violazione del
previgente art.75 comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 con riguardo alla
ripartizione delle spese di regia; 4) violazione dei principio di inerenza di cui
all’art.75 comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, in relazione all’art.360
comma 1 n.3 cod.proc.civ. con riguardo al premio di fine anno corrisposto alla

l’insussistenza della finalità tipica dei premio di fedeltà ( conservazione
clientela); 5) violazione dell’art.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973
n.600 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. nella parte in cui ha
ritenuto che l’Ufficio si sia illegittimamente basato su semplici presunzioni; 6)
motivazione insufficiente, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ., con
riguardo al medesimo recupero relativo al premio fedeltà; 7) violazione
dell’art.75 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3
cod.proc.civ., con riguardo all’annullamento della ripresa relativa ad interessi
indeducibili perché non inerenti; 8) motivazione insufficiente ai sensi dell’art.360
comma 1 n.S cod.proc.civ. con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi
bancari; 9) nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod.proc.civ., in
relazione all’art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ., poiché non si è pronunciata sul
motivo di appello relativo alla incleducibilità delle spese per sfruttamento
dell’immagine di un giocatore di pallacanestro, deducibilità contestata dall’Ufficio
perché la società era già titolare di un contratto di sponsorizzazione che le
consentiva di sfruttare a scopo promozionale l’immagine di tutti i giocatori della
squadra.
Vip Discount srl resiste con controricorso. Deposita memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi tre motivi di ricorso, riguardanti le “spese di regia”, sono fondati.
L’argomentazione che l’Ufficio non ha dimostrato l’inesistenza delle operazioni
fatturate dalla capogruppo Sofis srl è priva di significato, poiché l’ente
impositore non dubita dell’esistenza delle spese di regia (anzi la presuppone),
ma contesta che non sia stato rispettato il principio di inerenza nella ripartizione
delle stesse tra le varie società controllate. L’affermazione secondo cui l’Ufficio
non ha dimostrato la non inerenza delle “spese di regia”, sostenute da Sofis sri
ed imputate a Vip Drscount srl, è meramente tautologica. Essa manca di
qualunque contenuto argomentativo e non si confronta con la concreta censura
contenuta nell’avviso di accertamento impugnato ( e prima ancora nel processo
verbale di constatazione richiamato), secondo cui l’Ufficio ha ridotto i costi
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controllata VIP Discount Sardegna srl, rispetto al quale l’Ufficio aveva contestato

deducibili imputabili alla società controllata ricalcolando la quota di spettanza
della Vip Discount srl secondo il criterio oggettivo di riparto delle spese in
proporzione al volume di affari dichiarato dalla Vip Discount srl rispetto a quello
complessivo del gruppo societario.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il metodo di
accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa previsto dall’art.39
comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 consente propriamente
l’utilizzazione di presunzioni semplici, purché qualificate dalla gravità, precisione

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto legittima l’adozione di un
criterio “forfettario ” di ripartizione delle spese. Il principio di inerenza
desumibile dall’ad-75 comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, vigente ratione
temporis ( ora art.109 comma 5) stabilisce al contrario che le spese sono
deducibili in quanto funzionali alla produzione di ricavi, con conseguente
correttezza del metodo di ripartizione delle spese di regia adottato dall’Ufficio,
che le ha ricalcolate in proporzione al reddito prodotto dalla società controllata
Vip Discount srl in rapporto al reddito complessivo del gruppo.
2.11 quarto, quinto e sesto motivo, relativi alla deducibilità dei “premi
fedeltà”, sono fondati. La sentenza incorre nel vizio di omessa motivazione non
entrando nel merito della questione posta dall’Ufficio circa la non inerenza, per
mancanza di causale, di un premio di fine anno concesso dalla controllante Vip
Discount alla controllata Vip Discount Sardegna, posto che il rapporto di
dipendenza, anche nelle scelte commerciali, della società controllata escludeva la
necessità che, per fidelizzare tale tipo di cliente, fosse necessario ricorrere alla
corresponsione di una somma a titolo di “premio di fedeltà”, il cui unico effetto
era rappresentato da un indebito trasferimento di utili dalla controllante alla
controllata.
3.11 settimo e ottavo motivo, relativi alla deducibilità degli interessi passivi,
sono fondati. La sentenza impugnata si limita ad affermare la legittimità della
deduzione degli interessi passivi perché effettuatCkdalla società Vip Discount srl
entro i limiti previsti dal previgente art.63 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. La
decisione omette di esaminare i motivi di appello proposti dalla Agenzia delle
Entrate, che aveva contestato la deducibilità delle spese per interessi passivi
contabilizzati da Vip Discount srl in quanto, a fronte di indebitamente presso
istituti di credito che avevano comportato il pagamento di interessi passivi per
euro 72.555,02, la società aveva concesso finanziamenti infruttiferi a società
controllate (Vip Discount Sardegna srl, Vip Discount Puglia srl) ed alla stessa
società controllante Sofis srl al tasso minimo dell’I per cento, ponendo in essere
un comportamento manifestamente antieconomico attraverso la concessione di
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e concordanza.

gSENITE DA REGISTRAZIONL
Al SEM;I DEL D.P.R. 20411″
N. i l TAB. ALL. B. AtkitgiA, fiki»UTARIA
finanziamenti infruttiferi a fronte di finanziamenti onerosi richiesti al sistema
bancario.
4.11 nono motivo è fondato. La sentenza impugnato ha omesso di
pronunciarsi in ordine al motivo di appello con il quale l’Ufficio contestava la
deducibilità del costo contabilizzato per lo sfruttamento dell’immagine di un
determinato giocatore di pallacanestro, in quanto la società Vip Discount aveva
già stipulato un contratto di sponsorizzazione che le consentiva di utilizzare a fini
promozionali l’immagine di tutti i giocatori della squadra di pallacanestra.

anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in
diversa composizione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio,
anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna in
diversa composizione.
Così deciso il 19.2.2016.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio,

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