Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8134 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16097-2018 proposto da:

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI

PADOVA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 126,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA BORATTO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO RECCIA;

– ricorrente –

contro

ZE.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2831/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ater di Padova ha subito danni ad un suo immobile, a causa dell’incendio di un camper che Ze.Gi. aveva parcheggiato in prossimità dell’edificio, dopo averlo preso a noleggio dalla Padova Camper srl.

L’Azienda attrice ha convenuto inizialmente Ze.Gi. per far valere una responsabilità ex art. 2043 c.c., ma poi, con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., ha invocato il diverso titolo di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto consentito questo mutamento, non tale da costituire domanda nuova, e, decidendo nel merito, ha condannato Ze. al risarcimento dei danni subiti dall’Azienda ai causa dell’incendio, proprio per difetto di custodia (art. 2051 c.c.).

Il convenuto ha proposto appello e, tra gli altri motivi, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per responsabilità da cose in custodia, in quanto tardiva, ribadendo l’eccezione di tardività già fatta con la comparsa conclusionale in primo grado.

La Corte di Appello ha accolto la tesi dello Ze. ed ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna al risarcimento fatta ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto mutamento non consentito, rispetto alla iniziale domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c.

Ricorre l’Ater con due motivi, ma, pur essendo regolare la notifica per posta elettronica, non v’è costituzione dello Ze..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata, come detto, è nella novità della domanda di condanna ex art. 2051 c.c., rispetto a quella di condanna ex art. 2043 c.c.

La corte di appello ricorda come i due titoli di responsabilità sono del tutto diversi quanto all’onere della prova, cosi che, proposta domanda basata sull’uno dei due, quella che invece fa leva sull’altro deve ritenersi diversa e come tale nuova.

2.- Questa tesi è contestata con due motivi.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente Ater lamenta violazione degli artt. 183 e 113 c.p.c.

Ritiene che il fatto di avere invocato l’art. 2051 c.c. e dunque una responsabilità da cose in custodia con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., dopo avere inizialmente, con la domanda introduttiva, prospettato invece una responsabilità a diverso titolo, ossia ai sensi dell’art. 2043 c.c., non costituisce domanda nuova, tale da determinare l’inammissibilità dell’intera pretesa. Piuttosto, si tratta di una diversa qualificazione del fatto, posto che questo rimane inalterato e tale da essere sussunto altresì nella diversa qualificazione.

Con il secondo motivo, questa stessa censura è fatta valere in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c. assumendosi una violazione di tali norme nel ragionamento fatto dalla corte di appello, che avrebbe ritenuto diverse le due domande, a prescindere dal fatto storico allegato, e sulla base della diversità di onere probatorio dell’una rispetto all’altra.

3.- Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento del secondo.

Infatti, come più volte ribadito da questa Corte, “quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) c.c., a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli” (Cass. 4591/2008; Cass. 18609/2013; Cass. 30902/2017; Cass. 21244/2006).

In sostanza, ciò che consente di ritenere ammissibile il mutamento del “titolo”, ossia ad impedire di considerarlo domanda nuova, è la circostanza per cui il fatto enunciato inizialmente, ossia con l’atto introduttivo, sia tale da poter essere valutato anche in base ad altro titolo. Più precisamente quando il fatto è descritto nell’atto di citazione in modo da poter essere sussunto anche sotto la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., allora si tratterà solo di una diversa qualificazione di quel fatto, posto che esso non è modificato nei suoi aspetti essenziali. Solo quando, successivamente all’atto introduttivo (e, segnatamente nel caso che ci occupa, con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c.) il fatto venga descritto diversamente al fine di poterlo sussumere in diversa fattispecie, rispetto a quella inizialmente invocata, si potrà ritenere introdotto un mutamento della domanda tale da farla ritenere nuova.

E va precisato che per fatto si intende quello storico, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica. Cosi che la circostanza che con la domanda introduttiva la ricorrente avesse ipotizzato una colpa, che poi ha invece abbandonato a favore della imputazione oggettiva, non costituisce modifica del fatto allegato, quanto piuttosto modifica del titolo di imputazione di quel fatto, che appartiene alla sfera della qualificazione giuridica.

Risulta pacifico che, con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., la ricorrente si è limitata a chiedere una diversa qualificazione del fatto, senza apportare modifiche alla sua descrizione.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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