Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8134 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8134 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 13266-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende: -.
– ricorrente 2016
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contro
VIP DISCOUNT SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI ANGELO CABRAS, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 22/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 20/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito

per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha

chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CABRAS che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
raccoglimento parziale del ricorso.

LOCATELLI;

N.R.G.13266/2009
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società VIP Discount srl,
esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, un
avviso di accertamento per l’anno 1999 con il quale effettuava il recupero
dei seguenti costi ritenuti indeducibili per difetto del requisito della
inerenza:1) premio di fedeltà di fine anno, pari al 6% dell’imponibile

Discount Sardegna sr1;2) interessi passivi bancari dedotti dalla società,
ritenuti non inerenti poiché relativi a finanziamenti concessi a tasso
nullo alle società controllate; 3) spese pubblicitarie; 4)cosiddetti “costi di
regia” per prestazione di servizi amministrativi e finanziari, sostenuti
dalla società controllante Sofis srl e riaddebitati alle società controllate
tra cui VIP Discount srl.
Contro l’avviso di accertamento la società VIP Discount srl proponeva
ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Porli, che con sentenza
n.39 del 2006 lo accoglieva annullando interamente l’avviso di
accertamento.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Bologna, che con sentenza n. 20 del
9.4.2008 lo rigettava osservando che: la società VIP Discount opera
nell’ambito di un gruppo societario ove la capogruppo Sofis srl imposta
la strategia imprenditoriale delle società controllate e non è dato
all’Amministrazione finanziaria censurarne l’operato, se non in presenza
di una simulazione ai fini di elusione fiscale; i costi cosiddetti di regia
sono stati legittimamente addebitati dalla società controllante alle società
controllate secondo un metodo forfettario; l’Ufficio parte da una semplice
presunzione e non dimostra né l’assenza né la non inerenza della
prestazione; con riguardo ai “premi fedeltà” non sussistono elementi per
ravvisare nel comportamento della società controllante VIP Discount srl
una strategia elusiva, ma solamente semplici presunzioni; gli interessi
passivi sono stati dedotti nei limiti consentiti dall’art.63 d.P.R.

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dicembre 1986 n.917 e pertanto il recupero effettuato dall’Ufficio non può
essere accolto.

fatturato, corrisposto da VIP Discount srl alla società controllata VIP

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone
ricorso per i seguenti motivi:1) motivazione insufficiente, in relazione
all’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. con riguardo alle spese di regia
addebitate dalla controllante alla controllata VIP cliscount; 2) violazione e
falsa applicazione dell’art.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973
n.600 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc,civ., nella parte in
cui ritiene che il recupero a tassazione delle spese di regia per difetto di

l’Ufficio parte da una semplice presunzione e non dimostra né l’assenza
della prestazione né la non inerenza; 3) violazione del previgente art.75
comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 con riguardo alla ripartizione
delle spese di regia; 4) violazione del principio di inerenza di cui all’art.75
comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, in relazione all’art.360 comma
1 n.3 cod.proc.civ. con riguardo al premio di fine anno corrisposto dalla
contribuente Vip Discount srl alla controllata VIP Discount Sardegna,
rispetto ae qualel’Ufficio aveva contestato l’insussistenza della finalità
tipica del premio di fedeltà ( conservazione clientela); 5) violazione
dell’art.39 comma 1 lett.d), in relazione all’art.360 comma 1 n.3
cod.proc.civ. nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio si sia basato su
semplici presunzioni; 6) motivazione insufficiente, in relazione all’art.360
comma 1 n.5 cod.proc.civ.,con riguardo al medesimo recupero relativo al
premio fedeltà; 7) violazione dell’art.75 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 ,
in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., con riguardo
all’annullamento della ripresa relativa ad interessi indeducibili perché non
inerenti; 8) motivazione insufficiente ai sensi dell’art.360 comma 1 n.5
cod.proc.civ. con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi
bancari.
La società VIP Discount srl resiste con controricorso. Deposita
memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi tre motivi di ricorso, riguardanti le “spese di regia”, sono
fondati. L’argomentazione che l’Ufficio non ha dimostrato l’inesistenza
delle operazioni fatturate dalla capogruppo Sofis srl è priva di significato,
poiché l’ente impositore non dubita dell’esistenza delle spese di regia
(anzi la presuppone), ma contesta che non sia stato rispettata il principio

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inerenza non possa fondarsi su prove presuntive semplici, ed afferma che

di inerenza nella ripartizione delle stesse tra le varie società controllate.
L’affermazione secondo cui l’Ufficio non ha dimostrato la non inerenza
delle “spese di regia”, sostenute da Sofis srl ed imputate a Vip Discount
srl, è meramente tautologica. Essa manca di qualunque contenuto
argomentativo e non si confronta con la concreta censura contenuta
nell’avviso di accertamento • impugnato ( e prima ancora nel processo
verbale di constatazione richiamato), secondo cui l’Ufficio ha ridotto

spettanza della Vip Discount srl secondo il criterio oggettivo di riparto
delle spese in proporzione al volume di affari dichiarato dalla Vip Discount
srl rispetto a duello complessivo del gruppo societario.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il
metodo di accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa
previsto dall’art.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600
consente propriamente l’utilizzazione di presunzioni semplici, purché
qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto legittima
l’adozione di un criterio “forfettario ” di ripartizione delle spese. Il
principio di inerenza desumibile dall’art..75 comma 5 d.P.R. 22 dicembre
1986 n.917, vigente ratione temporis ( ora art.109 comma 5) stabilisce al
contrario che le spese sono deducibili in quanto funzionali alla produzione
di ricavi, con conseguente correttezza del metodo di ripartizione delle
spese di regia seguito dall’Ufficio, che le ha ricalcolate in proporzione al
reddito prodotto dalla società controllata Vip Discount srl in rapporto al
reddito complessivo del gruppo.
2.11 quarto, quinto e sesto motivo, relativi alla deducibilità dei “premi
fedeltà”, sono fondati. La sentenza incorre nel vizio di omessa
motivazione non entrando nel merito della questione posta dall’Ufficio
circa la non inerenza, per mancanza di causale, di un premio di fine anno
concesso dalla controllante Vip Discount alla controllata Vip Discount
Sardegna, posto che il rapporto di dipendenza, anche nelle scelte
commerciali, della società controllata escludeva la necessità di fidelizzare
tale tipo di cliente ricorrendo alla corresponsione di una somma a titolo di
“premio di fedeltà”, il cui unico effetto era rappresentato da un indebito
trasferimento di utili dalla controllante alla controllata.

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costi deducibili imputabili alla società controllata ricalcolando la quota di

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3.11 settimo e ottavo motivo, relativi alla cleducibilità degli interessi

passivi, sono fondati. La sentenza impugnata si limita ad affermare la
legittimità della deduzione degli interessi passivi perché effettuativialla
società Vip Discount srl entro i limiti previsti dal previgente art.63 d.P.R.
22 dicembre 1986 n.917. La decisione omette di esaminare i motivi di
appello proposti dalla Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la
deducibilità delle spese per interessi passivi contabilizzati da Vip Discount

avevano comportato il pagamento di interessi passivi per curo 72.555,02,
la società aveva concesso finanziamenti infruttiferi a società controllate
(Vip Discount Sardegna srl, Vip Discount Puglia srl) ed alla stessa società
controllante Sofis srl al tasso minimo dell/ per cento, ponendo in essere
un comportamento manifestamente antieconomico attraverso la
concessione di finanziamenti gratuiti a fronte di finanziamenti onerosi
ottenuti dal circuito bancario.
La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo
giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale
dell’Emilia- Romagna in diversa composizione.
Così deciso il 19.2.2016.

srl in quanto, a fronte di indebitamenti presso istituti di credito che

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