Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8134 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 26/11/2018, dep. 22/03/2019), n.8134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24595 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

Globe s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Livio Persico per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in

Roma, via della Mercede, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Simone

Veneziano;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, n. 140/50/2012, depositata in data 22

marzo 2012;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2018

dal Consigliere Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito per l’Agenzia delle dogane l’Avvocato dello Stato Faraci

Salvatore.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Globe s.r.l., in liquidazione, ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania con la quale è stato rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dalla narrazione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della società contribuente tre avvisi di rettifica dell’accertamento delle dichiarazioni doganali per l’importazione di merci, avendo rilevato l’inesatta indicazione della classificazione doganale e ritenuto, quindi, di applicare il maggior dazio dovuto; avverso il suddetto atto la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la suddetta pronuncia la contribuente aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello.

In particolare, ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello con il quale, tenuto conto di quanto previsto dal Reg. Cee n. 2913 del 1992, art. 220, era stata contestata la decadenza dell’ufficio doganale dal potere di emettere l’atto impositivo, posto che, invece, la suddetta previsione riguarda la mancata o errata contabilizzazione dell’imposta da parte del contribuente; la pretesa dell’ufficio doganale trovava fondamento sul potere di revisione a posteriori, da esercitare entro tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo; correttamente l’ufficio doganale aveva provveduto alla revisione a posteriori, attesa la diversa classificazione della merce rilevata in base alla documentazione fiscale.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che costituiva fatto controverso tra le parti la mancata effettuazione, da parte dell’ufficio doganale, della ricognizione fisica della merce importata al momento del transito in dogana (che avrebbe potuto consentire di verificare se la lavorazione del tessuto era avvenuta a mano o meno), avendo, invece, proceduto all’accertamento della diversa categoria delle merci importate rispetto a quelle dichiarate solo sulla scorta delle risultanze contabili e dei certificati d’origine della merce.

Il motivo è inammissibile.

Con il presente motivo, parte ricorrente evidenzia che costituiva circostanza decisiva la verifica della diversità della metodologica di lavorazione della merce (se a mano o meno), sicchè era necessario procedere ad un accertamento reale e non fondato sulla documentazione a disposizione.

In primo luogo, va osservato che, secondo il contenuto dell’atto di appello, come riprodotto dalla ricorrente (vd. pag. 10 del ricorso), la stessa aveva genericamente contestato che i rilievi dell’ufficio doganale avevano natura oggettiva in quanto riguardavano la diversa classificazione della merce importata e ciò comportava la necessità di una verifica effettiva della medesima al fine di accertare l’esatta classificazione, non potendosi, invece, ritenersi legittimo il riferimento alla documentazione sulla quale il medesimo ufficio aveva fondato la pretesa.

Sul punto, il giudice del gravame ha espresso la propria valutazione, ed ha ritenuto che era legittima la pretesa dell’ufficio doganale fondata sulle risultanze della documentazione a disposizione, sicchè, conseguentemente, lo stesso ha escluso che un accertamento fattuale della merce avesse rilevanza ai fini del decidere.

Parte ricorrente, con il presente motivo, non introduce elementi decisivi che possano assumere rilevanza ai fini della valutazione della non sufficiente motivazione della pronuncia: in particolare, che la merce avesse una classificazione diversa da quella indicata dall’amministrazione doganale fondata su quanto evincibile dalla documentazione a disposizione.

Va osservato, infatti, che parte ricorrente non ha indicato, in violazione del principio di autosufficienza del motivo di ricorso, fatti decisivi per il giudizio che avrebbero potuto condurre a ritenere viziata la motivazione del giudice del gravame che ha ritenuto legittima la pretesa e valutata l’idoneità delle risultanze della documentazione presa a base dell’accertamento.

La stessa, invero, ha prospettato genericamente la necessità di una verifica in concreto della merce, senza, tuttavia, anche in questo caso, indicare elementi decisivi per il giudizio, già rappresentati ai giudici di merito, che avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione.

Invece, non solo era onere della stessa, in sede di giudizi di merito, allegare e provare la diversa natura delle merci importate rispetto a quella risultante dalla documentazione contabile a disposizione, ma fornire, in questa sede, elementi decisivi per il giudizio non tenuti presenti dal giudice del gravame che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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