Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8133 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13016-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO MASCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO;

udito l’Avvocato SERGIO MASCOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata A.S. esponendo di aver acquistato un terreno in (OMISSIS), dell’estensione di mq 724; che la vendita non era stata preceduta dall’interpello di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7 e L. n. 560 del 1965, art. 8; che con dichiarazione unilaterale di riscatto del fondo A.S. aveva esercitato il retratto agrario ed aveva depositato la somma di Euro 30.000 a titolo di restituzione del prezzo.

Ciò premesso l’attore chiese di accertare e dichiarare l’insussistenza in capo ad A. dei requisiti per il retratto, con ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione.

A. si costituì in giudizio resistendo alla domanda e chiese in via riconvenzionale di accertare la validità formale e sostanziale del retratto. Il Tribunale ritenne che i presupposti per l’esercizio del retratto erano stati dimostrati attraverso la prova testimoniale e la mancata comparizione dell’attore a rendere l’interrogatorio formale deferitogli sicchè, mentre la domanda principale andava rigettata, la riconvenzionale andava accolta.

Proposto appello avverso l’ordinanza ammissiva della prova orale articolata dall’ A., la Corte d’Appello di Napoli, per quanto ancora qui di interesse, ha ritenuto che il convenuto avesse soddisfatto l’onere della prova su di sè gravante dei presupposti per l’esercizio del diritto di retratto, sicchè rigettò l’appello, con statuizione consequenziale sulle spese.

Avverso la sentenza B.A. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste A.S. con controricorso, pure illustrato da memoria. La causa, assegnata all’adunanza camerale della seconda sezione, è stata, con ordinanza interlocutoria, rimessa al Presidente titolare della Sesta Sezione Civile per l’assegnazione alla Terza ratione materiae. Giunge ora alla decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di parte resistente relativa alla mancata procura speciale per la redazione del ricorso per cassazione, facendo il ricorrente riferimento ad una delega in atto separato rilasciata nel giudizio di appello. Ad avviso di parte resistente il difensore del ricorrente sarebbe privo di ius postulandi per non aver ricevuto una procura speciale per la fase dinanzi alla Corte di cassazione.

L’eccezione va accolta. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la procura che non è contestuale, facendone sostanzialmente parte, al ricorso per cassazione, per integrare lo ius postulandi deve essere rilasciata con un atto distinto, e deve essere recepita formalmente da una dichiarazione autenticata del notaio. Sul punto la giurisprudenza è più che consolidata nel ritenere quanto segue: “Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 cit. articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass., U, n. 13537 del 12/6/2006; Cass., 3, n. 23816 del 24/11/2010, Cass., 3 n. 9462 del 18/4/2013, Cass., 3, n. 13329 del 30/6/2015; Cass., 2n. 2069:2 del 9/8/2018; Cass., n. 877 del 2019).

La declaratoria di improcedibilità del ricorso preclude l’esame dei motivi. Si procede alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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