Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8133 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8133 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 7687-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016

597

PIERLORENZI

BRUNO,

FORTINI ALESSANDRO,

BOLOGNONI

GIULIETTA, ROSI RODOLFO, MARCHETTANO LIDIA, APOLLONIO
UGO, TROMBETTA MARIA VITTORIA, CAVALIERI TOMMASO
MARIA, CENTI MARIA, DI MASCOLO COSTANTINO, CURIONE
SERENELLA, DENZA MARIA ROSARIA, VIOLA ANNA MARIA,

Data pubblicazione: 22/04/2016

RANTUCCI

EMELIA,

PERAZZOLI DORETTA, SAMMARCO SILVANA,

MIRONE FABIO MAURIZIO, DI CARLO GIUSEPPE, LUBRANO
ERNESTO, PALAZZONI RITA, VINCIGUERRA GIOVANNA, GORI
LORETTA, SPINOSI SILIO, MARCHIONNI SILVIO, RICCI
ISABELLA, RISTORI FRANCESCO, DE SANTIS MANNY, LARENA

CARDINALE CICCOTTI GIUSEPPE,

elettivamente domiciliati

in ROMA VIA VALADIER 44, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che li rappresenta
e difende giusta delega a margine;
CARDINALE CICCOTTI FRANCESCO, MICOZZI FERRI CARLO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 44,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE SCHILLACI giusta delega a margine;

controricorrenti

non chè contro

REALE

FRANCO, VANNI GIORGIO,

CARLODALATRI GIUSEPPE,

STEFANORI MARIA LUISA, PALMISANI MARIA, PISANI CESARE,

CELATA GIOVANNI, PINNA

ERNESTO, FRITZ BRUNO, TOZZI

MARIA LUISA, FOIS PAOLO, LONGOBARDI SILVIA, PERINI
GIORGIO, COLTORTI DANIELA, MACCHERONI

FILIPPO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 139/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

TERESA, RICCI MONICA, CARDINALE CICCOTTI LORENZO,

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si
riporta agli scritti e chiede la compensazione delle
spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato SCHILLACI

delle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per la
cessata materia del contendere.

FRANCESCO che si riporta e chiede la compensazione

N.R.G.7687/2009
RITENUTO IN FATTO
La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n.150
del 2005 accoglieva il ricorso proposto da Reale Franco + 42 contro il
silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate sulle richieste di rimborso delle
ritenute Irpef indebitamente operate dall’Inali’, in qualità di sostituto di
imposta, 51.04a quota del 12,5% della pensione integrativa percepita a

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate

proponeva appello,

rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza del
6.2.2008.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
con unico motivo deducendo la violazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre
1973 n.602 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cocl.proc.civ. per non
avere rilevato l’intervenuta decadenza dalla facoltà di presentare istanza
di rimborso eccepita dall’Ufficio nell’atto di appello, con riferimento alle
ritenute operate prima del 18.11.1997.
Francesco Cardinale Ciccotti e Carlo Micozzi resistono con controricorso.
Bruno Plerlorenzi +31 depositano controricorso con il quale dichiarano di
rinunciare alle richieste di rimborso relative alle ritenute effettuate a loro
carico prima del 18.11.1997.
Con successiva memoria presentata ai sensi dell’art.378 cod.proc.civ.
tutti i controricorrenti ( compresi gli eredi dei ricorrenti Cardinali Ciccotti
e Micozzi Carlo) che hanno sottoscritto l’atto di rinuncia alla istanza di
rimborso, relativamente alle ritenute operate prima del 18.11.1997,
chiedono di dichiarare cessata la materia del contendere e di decidere la
causa nel merito con riguardo agli intimati che non hanno sottoscritto la
rinunzia.
Con memoria del 6.10.2011 l’Agenzia delle Entrate chiede di dichiarare
cessata la materia del contendere nei confronti degli intimati che hanno
rinunciato alla richiesta di rimborso delle ritenute operate prima dei
18.11.1997; di accogliere il ricorso con riguardo agli intimati che non
hanno accettato al rinuncia; chiede di dichiarare compensate le spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO

decorrere dal 17.8.1995.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al Sk, NSI 1-»1, I) IR. 2.6/4/141$6
N.131 i t1
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Il ricorso deve essere deciso in conformità alle concordi richieste delle

parti.
1.Con riguardo agli intimati che hanno rinunciato alla richiesta di
rimborso con riferimento alle ritenute Irpef operate prima del
18.11.1997, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata
materia dei contendere.
2.Con riferimento agli intimati che non hanno sottoscritto l’atto di

18.11.1997, deve essere accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate,
considerato che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza
di rimborso, stabilito in 18 mesi dall’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973
n.602 vigente ratione temporis, risultava già decorso alla data di
presentazione della istanza con riferimento alle ritenute operate prima dei
18.11.1997.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con riguardo agli intimati non
rinuncianti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa deve essere decisa nei merito, dichiarando non dovuto il rimborso
delle trattenute Irpef effettuate dal sostituto di imposta prima del
18.11.1997.
Si compensano le spese come da concorde richiesta delle parti.
P.Q. M .

Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo agli intimati i
che hanno rinunziato alla istanza di rimborso delle ritenute effettuate
prima del 18.11.1997; accoglie il ricorso della Agenzia delle Entrate con
riguardo agli intimati non rinunzianti, e decidendo nel merito dichiara non
dovuto il rimborso delle ritenute effettuate prima della data del
18.11.1997.Spese compensate.
Così deciso il 19.2.2016.

rinuncia alla richiesta di rimborso delle ritenute effettuate prima del

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