Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8133 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 11/04/2011), n.8133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – est. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO ISTRUZIONE ACILIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS), in persona del Direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 62/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati in data 07.02.1996 l’Istituto d’Istruzione Acilia impugnava avanti alla C.T.P. di Roma due dinieghi di definizione lite pendente, relativi agli anni 1992 e 1993, emessi dall’allora Ufficio II.DD..

L’adita Commissione riuniti i ricorsi li rigettava con compensazione delle spese di giudizio.

Contro la sentenza della C.T.P. l’Istituto d’Istruzione proponeva appello alla C.T.R. che accoglieva il gravame.

Ricorreva per cassazione il Ministero delle Finanze mentre l’Istituto d’Istruzione proponeva ricorso incidentale. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso principale, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassava l’impugnata sentenza e rinviava ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

L’Istituto d’Istruzione Acilia s.r.l. provvedeva a riassumere il giudizio avanti al giudice di rinvio che però dichiarava l’estinzione del giudizio stesso per essere stato il giudizio riassunto tardivamente.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso fondato su unico motivo L’Istituto d’Istruzione Acilia.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che il Presidente sostituisce se stesso al Relatore nella redazione della sentenza.

Ciò premesso si osserva che con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce che l’estinzione del giudizio non può essere dichiarata d’ufficio, come fatto dalla C.T.R., ma va eccepita dalla parte interessata.

Il motivo è infondato.

Invero in base al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3, nel giudizio tributario l’estinzione del giudizio, tardivamente riassunto, può essere rilevata anche d’ufficio.

Tale norma la cui chiarezza non necessita di interpretazione costituisce certamente norma speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 307 c.p.c., richiamato dall’Istituto ricorrente e rende inapplicabili nella specie gli arresti della Corte di legittimità indicati dall’Istituto d’Istruzione, che attengono al giudizio ordinario.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la soc. ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 3000/00 oltre s.p.a.d..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA