Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8133 del 11/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 11/04/2011), n.8133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – est. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO ISTRUZIONE ACILIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio
dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS), in persona del Direttore
pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 62/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 10/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati in data 07.02.1996 l’Istituto d’Istruzione Acilia impugnava avanti alla C.T.P. di Roma due dinieghi di definizione lite pendente, relativi agli anni 1992 e 1993, emessi dall’allora Ufficio II.DD..
L’adita Commissione riuniti i ricorsi li rigettava con compensazione delle spese di giudizio.
Contro la sentenza della C.T.P. l’Istituto d’Istruzione proponeva appello alla C.T.R. che accoglieva il gravame.
Ricorreva per cassazione il Ministero delle Finanze mentre l’Istituto d’Istruzione proponeva ricorso incidentale. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso principale, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassava l’impugnata sentenza e rinviava ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.
L’Istituto d’Istruzione Acilia s.r.l. provvedeva a riassumere il giudizio avanti al giudice di rinvio che però dichiarava l’estinzione del giudizio stesso per essere stato il giudizio riassunto tardivamente.
Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso fondato su unico motivo L’Istituto d’Istruzione Acilia.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che il Presidente sostituisce se stesso al Relatore nella redazione della sentenza.
Ciò premesso si osserva che con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce che l’estinzione del giudizio non può essere dichiarata d’ufficio, come fatto dalla C.T.R., ma va eccepita dalla parte interessata.
Il motivo è infondato.
Invero in base al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3, nel giudizio tributario l’estinzione del giudizio, tardivamente riassunto, può essere rilevata anche d’ufficio.
Tale norma la cui chiarezza non necessita di interpretazione costituisce certamente norma speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 307 c.p.c., richiamato dall’Istituto ricorrente e rende inapplicabili nella specie gli arresti della Corte di legittimità indicati dall’Istituto d’Istruzione, che attengono al giudizio ordinario.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la soc. ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 3000/00 oltre s.p.a.d..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011