Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8132 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 886-2017 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in SCANDICCI, VIA C.

COLOMBO 16, presso lo studio dell’avvocato LUCA BIAGI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3414/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA BIAGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3414 del 2016 che, riformando parzialmente la pronuncia di prime cure, ha accolto la domanda di condanna formulata dal senatore L.G., Presidente dell’Aereoclub d’Italia, al risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo internet perpetrata ai suoi danni da C.O., consigliere dell’Aereoclub B.F. di (OMISSIS) in relazione a messaggi postati da quest’ultimo sul sito (OMISSIS) in data (OMISSIS) nel Forum Discussioni generali. Risposta al D.G. ed il 7/10/2007 nel forum Discussioni generali. Risposta al DG.

La sentenza impugnata, per quanto ancora qui di interesse, ha ritenuto che la persona destinataria dei messaggi diffamatori era il L. in quanto persona fisica ricoprente la carica di Presidente dell’Ente; che al medesimo era stato imputato di aver creato un clima di paura tra quanti operavano nell’ambito dell’ente, di aver promesso somme di denaro a chi faceva le gare, di “promettere soldi a destra e a sinistra” per cui vi erano dei controlli della Corte dei Conti sui bilanci dell’Aereoclub d’Italia, di essere presidente di un ente inutile che sprecava miliardi in elicotteri fermi ed in aereoplani in uno stato ancora peggiore, di avere reso l’ambiente dell’Ente del tutto invivibile per il personale e per i consiglieri alla luce di “spiate, rappresaglie, trasferimenti e mobbing”, il tutto a scapito degli utenti, costretti ad aspettare anni per la definizione di una pratica.

Ad avviso del Giudice le affermazioni comparse sul sito web non avevano trovato alcun riscontro, di guisa da non poter essere scriminate come esercizio del diritto di critica, e da dover essere sanzionate alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 18174/2014) secondo la quale l’inserimento in internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione altrui costituiscono diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595 c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa. Anche in tal caso trovano applicazione, secondo il decidente, gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica e quello all’onore ed alla reputazione quale la verità obiettiva della informazione (anche solo putativa perchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni utilizzate e l’interesse pubblico all’informazione (cd. pertinenza).

Ciò premesso il Giudice ha ritenuto che le dichiarazioni del C. non avessero trovato alcun riscontro in fonti attendibili e reperibili, per documentare la effettiva “mala gestio” del Presidente L., in relazione sia alle controverse attività ed utilizzazioni degli elicotteri in forza all’Aereoclub di (OMISSIS) sia, in generale, all’attività istituzionale dell’Aereoclub d’Italia.

In definitiva, i toni veementi e gli argomenti utilizzati dal C., più che criticare, in modo documentato, i programmi e le azioni del Presidente L., erano finalizzati unicamente a screditare la figura personale e pubblica del L. medesimo, con integrazione degli estremi della diffamazione. All’esito di tale motivazione, il giudice ha ritenuto equo liquidare in favore del L., a titolo di danno non patrimoniale e morale, ex art. 1226 c.c., la somma di Euro 10.000, oltre alle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza C.O. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Nessuno svolge attività difensiva per resistere al ricorso.

La causa è stata dapprima fissata alla trattazione camerale della sesta sezione civile ed è stata decisa con ordinanza n. 7898 del 2019 in relazione alla questione della procedibilità del ricorso per mancanza della sottoscrizione autografa del difensore sulla copia analogica del ricorso depositata. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza delle SU, ha ritenuto che, essendo il L. rimasto intimato a seguito della notifica del ricorso e non avendo preso posizione sulla questione della procedibilità del ricorso, ha assunto un comportamento sanante, anche alla luce del sia pur tardivo deposito, da parte del ricorrente, dell’asseverazione di conformità mancante. All’esito di tale pronuncia sulla questione pregiudiziale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la decisione del merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non meglio specificate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In sostanza il ricorrente assume che il Giudice abbia erroneamente omesso di considerare che le affermazioni del C. avevano natura politica essendo riferite a persona, il L., che era parlamentare e che comunque ricopriva un ruolo istituzionale di presidente di un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Difesa, Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ragione di tali profili il Giudice avrebbe dovuto ritenere che i confini della critica politica erano molto più ampi rispetto a quelli del diritto di cronaca, alla luce della giurisprudenza della Cassazione Penale secondo la quale sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica qualora l’espressione utilizzata consista in un dissenso motivato anche estremo rispetto alle idee e ai comportamenti altrui nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive purchè non trasmodino in attacco personale. In sostanza la questione dedotta è se, nel caso di esercizio del diritto di cronaca politica, rilevi o meno il profilo obiettivo delle notizie riferite e se, riconosciuta la rilevanza attenuata di tali profilo, non debba soltanto assicurarsi il limite del rispetto dell’altrui dignità, con la conseguente rilevanza delle sole espressioni offensive che riguardino la sfera privata del soggetto leso.

1.1 Il ricorso è completamente destituito di fondamento. Innanzitutto è privo di autosufficienza perchè non riporta il contenuto delle espressioni ritenute denigratorie e diffamatorie, non ponendo questa Corte nelle condizioni di poter valutare il contenuto delle censure sulla base dei soli elementi forniti dal ricorso. Inoltre il ricorrente non indica quali sarebbero le norme di legge violate e, sotto tale secondo profilo, viola il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6. Anche la pretesa natura di “critica politica “propria delle denunciate affermazioni non è argomento che possa essere speso per ritenere scriminanti le offese rivolte alla persona del L. o per valutare con un ridotto rigore la corrispondenza a verità dei contenuti diffamatori. In ogni caso la questione sarebbe di merito, sicchè, anche sotto questo profilo il ricorso si palesa inammissibile.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva di parte resistente. Si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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