Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8132 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8132 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: SOLAINI LUCA

SENTENZA
sul ricorso 10595-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
523

MARTINO ROBERTO,

elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO.

LUCISANO,

dall’avvocato
margine;

rappresentato

FRANCESCO MAZZI

e

difeso

giusta delega

a

Data pubblicazione: 22/04/2016

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCA

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUCISANO che
ha chiesto il rigetto e si riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI CIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SOLAINI;

R.G.10595110

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio
determinava la maggiore imposta di Registro dovuta, per lo scioglimento di un contratto di
compravendita per mutuo consenso, ex art. 1372 c.c., da parte delle originarie parti contraenti, che,
per tale atto, avevano corrisposto l’imposto di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, in misura
fissa. Il notaio rogante che aveva ricevuto, da parte dell’ufficio, l’accertamento di maggiori imposte
di registro, ipotecarie e catastali, per complessivi E 8.896,00, presentava ricorso davanti alla ctp di
Torino sostenendo che, nella vicenda, dovessero applicarsi le imposte in misura fissa, ex artt. 20 e
28 del DPR 131/1986. Resisteva l’ufficio, in giudizio.
La ctp confermava la legittimità dell’avviso di liquidazione e dichiarava dovute le maggiori imposte
richieste e incassate.
Il ricorrente proponeva appello avverso la suddetta decisione, chiedendone la totale riforma e il
rimborso di quanto già previamente versato. Si è costituito l’ufficio, chiedendo il rigetto
dell’appello.
La ctp accoglieva l’appello, ritenendo che nella vicenda dovesse essere fatta applicazione dell’art.
28 secondo comma DPR 131/86, in quanto nell’atto risolutivo del consenso, non si configuravano
prestazioni ulteriori, rispetto al precedente contratto di compravendita, in quanto la risoluzione per
mutuo consenso, avrebbe solo comportato un venir meno degli effetti traslativi della precedente
vendita (il venditore non era più obbligato a consegnare l’immobile e il compratore a pagare il
presso pattuito), e poiché non erano state pattuite prestazioni ulteriori (che pure avrebbero potuto
essere pattuite, quale un corrispettivo per far venire meno il consenso precedentemente prestato),
doveva considerarsi adeguata l’imposizione in misura fissa e non quella in misura proporzionale.
Ricorreva l’ufficio, davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso,
mentre Martino Roberto ha resistito con controricorso, corredato di memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 DPR
131/86, in combinato disposto con l’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,
in quanto per giurisprudenza costante, il contratto di mutuo dissenso rileverebbe quale ipotesi di
contrarius actus, capace di propri e specifici effetti reali, all’uopo determinando, tra l’altro, la
retrocessione del bene oggetto del precedente atto traslativo eventualmente posto in essere, non
sussistendo, nella vicenda oggetto di giudizio, alcuna delle condizioni per le quali sia contemplata la
tassazione in misura fissa, e cioè, la clausola o condizione espressa nel contratto, ovvero la sua
stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata, entro il termine di due giorni dalla sua
stipula, a norma del richiamato art. 28 DPR 131/86.
Il motivo è fondato.

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Infine, va rilevata l’eccezione del resistente (contenuta nel controricorso), secondo la quale, poiché
la parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata unicamente laddove ha annullato il recupero
relativo all’imposta di registro, e nulla ha dedotto sulle imposte ipotecarie e catastali, in merito alle
stesse si sarebbe consolidato il giudicato interno (sulla non debenza in misura proporzionale), per
cui in caso di accoglimento del ricorso, la pretesa impositiva andrebbe rideterminata con il solo
recupero dell’imposta di registro_
L’eccezione è inammissibile, perché non rispetta il principio di autosufficienza, in quanto doveva
essere riportato in controricorso e indicata la collocazione toponomastica, nella documentazione
afferente al merito, ex art. 366 bis c.p.c., dell’atto di appello del contribuente, al fine di mettere in
condizione questa Corte di verificare che la doglianza fosse stata espressamente sollevata dalla
parte contribuente (soccombente in primo grado) davanti alla CTR.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso
introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già
operata compensazione da parte delle CT, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di
legittimità
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente.

2

E’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema d’imposta di registro, il “mutuo
dissenso”, che è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario, è
soggetto a tassazione ex art. 28, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, regola
residuale applicabile a tutti gli alti risolutivi di negozi giuridici che non trovino la loro fonte in
clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in patto autonomo stipulato entro il
secondo giorno successivo alla sua conclusione” (Casa. n. 4134/2015). Infatti, nella presente
vicenda, l’atto di mutuo consenso è intervenuto a distanza di circa un anno, quando gli effetti
traslativi si erano pienamente realizzati, e il conirarius actus, seppure, in concreto, può aver
comportato solo una risoluzione degli effetti già prodotti, in effetti è produttivo di propri e specifici
effetti reali e a livello fiscale realizza pienamente e nuovamente il presupposto dell’imposta di
registro, ipotecaria e catastale, quale atto traslativo contrario; l’art. 28 prevede l’imposta fissa, solo
se il patto di risoluzione è già previsto nel contratto o viene stipulato nei 2 gg. successivi. Le
prestazioni tassabili, pertanto, in base al secondo comma dell’art. 28, sono proprio quelle riferite
alla necessità di ritrasferire il bene e di restituire il prezzo, poiché sintomatiche di una nuova
manifestazione di ricchezza, in quanto tali prestazioni non sono state previste previamente
nell’assetto d’interessi, dell’originario negozio traslativo.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 3.500,00, oltre spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 12 febbraio 2016.

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