Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8132 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 22/03/2019), n.8132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 680-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO 2018 STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RECKITT BENCKISER ITALIA SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2329/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo Per

cessata materia del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CUSIMANO per delega

dell’Avvocato PICCONE che si riporta agli atti.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 2329/32/14 del 2.10.2013/8.5.2014, non notificata, con cui la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione di prime cure, favorevole alla contribuente Reckitt Benckiser Italia s.p.a., in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento per il complessivo importo di Euro 5.947.252,80 in relazione all’anno 2005, a titolo di omessa effettuazione e versamento di ritenute, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 4, e art. 26-quater, sulle somme corrisposte a titolo di interessi passivi e di royalties a società residenti all’estero ed appartenenti al medesimo gruppo.

La decisione impugnata, non diversamente da quella di prime cure, ha ritenuto sussistente la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione al mancato decorso del termine di sessanta giorni dalla fine delle operazioni di controllo all’emissione dell’avviso di accertamento.

La società contribuente si è costituita mediante controricorso.

2. Nelle more dell’udienza le parti hanno depositato istanza congiunta, datata 31.10.2018, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

In tale prospettiva, le stesse hanno espressamente dato atto di avere definito le pretese erariali recate dagli avvisi di accertamento mediante la sottoscrizione di un accordo quadro (il cui testo integrale è stato allegato in copia all’istanza) volto a definire i rapporti tributari della società Reckitt Benckiser Italia s.p.a. in contestazione, in seguito al quale tutti gli avvisi di accertamento dalla stessa impugnati, fra cui quello che ha dato origine alla presente controversia, sono stati oggetto di atti di annullamento parziale in autotutela da parte dell’A.d.E., accettati da parte contribuente, con conseguente venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’istanza congiunta in esame e l’allegata documentazione sono idonee a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, in ragione dell’intervenuto accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche formanti oggetto della presente controversia; regolamentazione che si sostituisce all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata.

Tanto impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta con il ricorso in esame non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminarne i relativi motivi.

In tale prospettiva, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere necessariamente implica la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia (cfr. Sez. U, n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 – 01, secondo cui “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c., e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”).

2. Le spese di giudizio, conformemente a quanto richiesto dalle parti, devono essere compensate in ragione dell’esito compositivo della lite. Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione (Cass. sez. 6-5, n. 3688/2016; Cass., sez. 6-1, n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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