Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8131 del 23/04/2020
Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 599-2017 proposto da:
T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, IN LUNGOTEVERE
DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12678/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO
che:
T.B. domandava l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato Unicredit s.p.a., allora Unicredit Banca di Roma, s.p.a., nell’esecuzione dalla stessa deducente promossa nei confronti della debitrice Allianz, s.p.a.;
il Tribunale respingeva la domanda ritenendo corretta la dichiarazione del terzo pignorato in ordine alla possibilità di vincolare solo la somma dovuta che risultava residua rispetto a quella, minore, già vincolata per precedenti pignoramenti, e mancante ogni altra prova utile alla parte attrice;
avverso questa decisione ricorre per cassazione T.B. formulando due motivi;
non hanno svolto difese gli intimati.
Diritto
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 524 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nel mancare di rilevare che i pignoramenti di cui alla dichiarazione del terzo andavano riuniti;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato omettendo di compensare le spese in nome di un non meglio precisato principio di soccombenza.
Rilevato che:
il ricorso deve preliminarmente dichiararsi inammissibile;
infatti la sentenza del Tribunale impugnata – inoltre diversa da quella riportata in narrativa nel ricorso – era appellabile, trattandosi di domanda ex art. 549 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012, relativa a un procedimento esecutivo introdotto nel 2009, come risulta dal ricorso e dalla sentenza gravata (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 21);
non deve provvedersi sulle spese stante la mancata difesa delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020