Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8131 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8131 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 14110-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
497

GTANNINI SANTA MARIA EDOARDA FRANCESCA

procuratore di CABASSI FRANCESCO,

nq di

elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo
studio

dell’avvocato

LIVIA

SALVINI,

che

li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENIO

Data pubblicazione: 22/04/2016

RIDOGGIA, GIOVANNA MARTA CARLA ODDO giusta delega a

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM.TRIB.REG.

di MILANO, depositata il 13/02/2012;

udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che

ha

chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BIDOGGIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che

il rigetto del ricorso.

ha concluso per

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del giudizio.
L’agenzia/
sentenza n .21b3

entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della
i del 13 febbraio 2012 con la quale la commissione tributaria

6

regionale di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da Edoarda Francesca
Giannini Santa Maria e Francesco Cabassi, ha annullato la cartella di pagamento (n.
06820090403196918) loro notificata da Equitalia Esatri spa per l’importo di euro
196.393,19, a titolo di sanzione del 30% per omesso versamento di imposta

Irrogazione di sanzioni autonomamente impugnato, ed ancora sub judice) ex articolo
13, secondo comma, cligs. 471/97; disponendo altresì il rimborso della somma
medio tempore corrisposta dai contribuenti. Resistono questi ultimi con controricorso.
Motivi della decisione.
§ 1.

Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art.360, 1^ co.

n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, secondo comma,
d.lgs. 471/97; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto
inapplicabili le sanzioni ivi previste nell’ipotesi, qui ricorrente, di proposizione da
parte dei contribuenti di impugnativa dell’originario avviso di liquidazione ed
irrogazione di sanzioni, con conseguente riscossione frazionata in relazione
all’andamento del giudizio (ancora pendente in cassazione, ma già segnato da
sentenze di primo e di secondo grado sfavorevoli ai contribuenti stessi). Osserva la
ricorrente (ric.pag.10) che “se il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo nella
parte in cui questo esige il pagamento di una maggiore imposta venga integralmente
respinto in entrambi i gradi di merito, la sanzione per ritardato versamento
dell’imposta stessa diviene definitivamente dovuta, essendosi avverato il rischio di
soccombenza che il contribuente ha accettato nel momento in cui ha proposto il
ricorso”.
§ 2.

Il motivo è infondato.
L’art. 13 d.igs. 471/97 prescrive quanto segue: “Ritardati od omessi versamenti

diretti. i . Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti
in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti
periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa
pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla
correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubbli 29
3
Ric.n.14110/12 rg. Ud.dell’11 febbraio 2016

complementare di successione (già fatta oggetto di avviso di liquidazione ed

settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-b15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2 Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento
di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste nel
presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente”.
In base a questa disciplina, la sanzione amministrativa del 30% presuppone la

imposta dovuti; e ciò (secondo comma) anche nelle ipotesi di tributi non iscritti a
ruolo.
Si tratta, come esattamente rilevato dalla commissione tributaria regionale, di
disposizione nella specie non applicabile, essendo in causa incontroverso che:

a,. i

contribuenti abbiano proposto ricorso avverso l’originario avviso di liquidazione ed
irrogazione di sanzioni per imposta complementare di successione ed accessori,
ancora pendente in cessazione; b. nel corso dei giudizio, ed in ragione dell’esito delle
due sentenze di merito, essi abbiano tempestivamente corrisposto gli importi di cui
alle cartelle di pagamento loro notificate a titolo di pagamento frazionato, e salvo
conguaglia all’esito del giudizio medesimo.
In tale situazione, corretta deve ritenersi l’affermazione contenuta nella sentenza
qui impugnata (pag,2) secondo cui quanto richiesto dall’amministrazione finanziaria
era stato dai contribuenti corrisposto nei termini previsti, così che ad essi non poteva
essere addebitata nessuna ulteriore sanzione per il ritardo.
Ora, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata nella specie ragguagliata
all’intera imposta dovuta e non soltanto alla porzione ‘frazionata’, è dirimente
osservare come faccia qui radicalmente difetto il presupposto stesso delle sanzioni
amministrative applicate con la cartella di pagamento impugnata nel presente
giudizio; insito, come detto, nel mancato versamento degli importi dovuti alle
prescritte scadenze.
Va d’altra parte osservato che nel caso di specie si verte di tributo assoggettato a
riscossione a mezzo ruolo, ed il cui (tempestivo) pagamento frazionato ha riguardato
altresì le sanzioni inizialmente irrogate, ai sensi di legge, sull’imposta omessa.
La circostanza che i contribuenti abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale
rende certamente provvisoria la destinazione delle somme frazionatamente pagate
fin visto l’esito del giudizio, ma non legittima l’ufficio ad esigere l’ulteriore sanzione
dei 30% dell’imposta dovuta; sanzione che, diversamente da quanto sostenuto dalla
ricorrente, la legge ricollega non già al verificarsi del ‘rischio-soccombenza’ in
giudizio, ma appunto al mancato versamento di quanto intimato.
4
Ric.n.14110112 rg. – Ud.dell’11 febbraio 2016

st.

mancata esecuzione alle prescritte scadenze, in tutto o in parte, dei versamenti di

Ciò risponde del resto a quanto (correttamente) precisato nelle ‘avvertenze al
contribuente’ contenute nell’avviso di liquidazione dell’imposta, secondo cui
sanzione pecuniaria pari al 30% delle imposte dovute

“la

ex articolo 13, secondo

comma, digs, 471/97′ si sarebbe resa applicabile in caso di mancato pagamento

entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’ avviso, “qualora non venga
proposto ricorso”.

Proposto quest’ultimo, dunque, la sanzione pecuniaria in oggetto risulterebbe

alle cartelle emesse in sede di riscossione frazionata.
Questa conclusione trova conferma, e non smentita, in quanto stabilito da Cass.
10388/11 (riportata dall’agenzia delle entrate). Tale decisione – emessa in tema di
versamento frazionato dell’IVA in forza del previgente art. 60, comma 2, n. 1 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – ha infatti affermato la provvisorietà, in una con

quella del pagamento frazionato del tributo, anche del versamento frazionato a titolo
di sanzione comminata dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Ciò, però, nel senso del venir meno del presupposto di tale sanzione, ove applicata
per il mancato versamento della frazione di tributo dedotto in giudizio, in ipotesi di
finale accoglimento del ricorso del contribuente. Sicchè trova conferma la circostanza
che la sanzione ex art.13 2^ co.cit. sia appunto applicabile, come osservato nella
sentenza di legittimità in esame, “per l’omissione di detto versamento” (frazionato);
per cui l’obbligo sanzionatorio su tale omesso versamento deve ritenersi, ex art.13
2^ co.cit., “risoiutivamente condizionato all’esito del giudizio tributario e quindi
limitato solo alle somme, di cui si sanziona l’omesso versamento a titolo provvisorio,
che risultino dovute in via definitiva”.

Si tratta dunque di affermazione che corrobora – sebbene

a contrario

l’inapplicabilità della sanzione alla presente fattispecie, caratterizzata dal regolare
adempimento frazionato in corso di giudizio,
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della agenzia delle entrate alla
rifusione delle spese del presente giudizio di cessazione, liquidate come in dispositivo.

Pq m
rigetta il ricorso;
condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di
cessazione, che liquida in euro 6.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso
forfettario spese generali ed accessori di legg e.
Così deciso ella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 11
febbraio 2016.

applicabile solo nell’ ipotesi, come detto qui non ricorrente, di mancata ottemperanza

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