Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8131 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 22/03/2019), n.8131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26288-2014 proposto da:

RECKITT BENCKISER HOLDINGS ITALIA SRL, RECKITT BENCKISER ITALIA SPA,

entrambe in persona col proprio Procuratore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che li rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

RECKITT BENCKISER HOLDINGS ITALIA SRL, RECKITT BENCKISER ITALIA SPA,

entrambe in persona del proprio Procuratore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che li rappresenta e difende giusta

delega calce;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1492/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

cessazione della materia del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato CUSIYANO per delega dell’Avvocato

PICCONE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che si riporta agli

atti.

Fatto

RILEVATO

che:

la società Reckitt Benckiser Italia s.p.a. veniva sottoposta a verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, sfociata nella notifica, in data 29.10.2010, di un processo verbale di constatazione nel quale, per quanto qui di interesse, venivano formulati i seguenti rilievi ai fini IRPEG/IRES, IRAP, IVA, in relazione ai periodi d’imposta dal 2003 al 2007:

1) con un primo rilievo, che interessa tutti i periodi d’imposta dal 2003 al 2007, l’Ufficio contestava la violazione della normativa sui prezzi di trasferimento di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7, in relazione all’omesso riaddebito da parte della società alla propria controllante non residente degli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione delle partecipazioni in tre società del gruppo che Reckitt avrebbe effettuato nell’interesse di tale società estera;

2) con un secondo rilievo, afferente ai periodi d’imposta dal 2003 al 2007, l’Ufficio contestava la violazione del t.u.i.r., art. 110, comma 7, in relazione alla misura delle royalties corrisposte dalla società contribuente a società estere, appartenenti al medesimo gruppo, titolari delle formule industriali, di alcuni marchi e del know how per la realizzazione dei propri prodotti;

3) con un terzo rilievo, relativo esclusivamente ai periodi d’imposta 2006 e 2007, venivano contestate, ai sensi del t.u.i.r., art. 110, comma 7, le modalità con cui era stato determinato il prezzo a cui la predetta società aveva ceduto alcuni prodotti alle proprie consociate estere;

4) infine, un quarto gruppo di rilievi, che interessava esclusivamente i periodi d’imposta 2006 e 2007, aveva ad oggetto la deducibilità di alcuni costi e la indetraibilità dell’Iva ad essi collegata in quanto ritenuti non inerenti o non documentati.

Tali rilievi sono confluiti in una pluralità di avvisi di accertamento, oggetto di distinte impugnazioni da parte delle società odierne ricorrenti, Reckitt Benckiser Italia s.p.a. e la Reckitt Benckiser Holdings (Italia) s.r.l., che originavano autonomi giudizi di primo grado, definiti dalla CTP di Milano.

In particolare:

con sentenza n. 178/29/12, depositata il 5.7.2012 la CTP ha rigettato il ricorso avverso l’avviso 2005 ed ha confermato i rilievi relativi agli interessi ed alle royalties, confermando, altresì, l’irrogazione delle sanzioni;

con sentenza n. 147/25/13 depositata il 9.5.2013, la CTP ha accolto i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004 (ritenendo l’illegittimità del raddoppio dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43), mentre ha rigettato i ricorsi relativi al periodo d’imposta 2006, confermando tutti i rilievi e, altresì, le sanzioni;

con le sentenze n. 224/17/13 e n. 225/17/13 depositate il 22.5.2013, la CTP ha accolto nel merito i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2007, ad eccezione dei profili Iva del rilievo afferente ai costi.

Tanto le predette società, quanto l’Agenzia delle Entrate proponevano distinti atti di appello avverso le decisioni di cui sopra, relativamente alle pronunce rispettivamente sfavorevoli.

La CTR della Lombardia, riuniti gli appelli, con sentenza n. 1492/36/2014, pronunziata l’11.11.2013 e depositata il 21.3.2013, non notificata, così disponeva:

1) in accoglimento dell’appello dell’ufficio ed in parziale riforma della sentenza n. 147/25/13, dichiarava l’Ufficio in termini per procedere all’accertamento relativo agli anni 2003 e 2004, confermando nel merito l’accertamento impugnato relativo a tali anni ed, altresì, all’anno 2006 con esclusione per tutti gli anni delle sanzioni;

2) in parziale accoglimento dell’appello della contribuente ed in parziale riforma della sentenza n. 178/29/12, dichiarava non dovute le sanzioni per l’anno 2005, confermando nel resto; 3) in parziale accoglimento degli appelli dell’Ufficio avverso le sentenze n. 224/17/13 e n. 225/17/13, confermava gli accertamenti relativi al 2007, con esclusione delle sanzioni. In sostanza, dunque, la CTR confermava tutte le riprese a tassazione e, allo stesso tempo, disapplicava le sanzioni in relazione a tutti i periodi di imposta.

Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso la Reckitt Benckiser Italia s.p.a. e la Reckitt Benckiser Holdings (Italia) s.r.l., sulla base di tredici motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, altresì formulando un motivo di ricorso incidentale, cui hanno replicato le predette società con controricorso.

Nelle more dell’udienza le parti hanno depositato istanza congiunta, datata 31.10.2018, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

In tale prospettiva, le stesse hanno espressamente dato atto di avere definito le pretese erariali recate dagli avvisi di accertamento mediante la sottoscrizione di un accordo quadro (il cui testo integrale è stato allegato in copia all’istanza) volto a definire i rapporti tributari della società Reckitt Benckiser Italia s.p.a. in contestazione, in seguito al quale tutti gli avvisi di accertamento impugnati sono stati oggetto di atti di annullamento parziale in autotutela da parte dell’A.d.E., accettati da parte contribuente, con conseguente venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’istanza congiunta in esame e l’allegata documentazione sono idonee a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, in ragione dell’intervenuto accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche formanti oggetto della presente controversia; regolamentazione che si sostituisce all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata. Tanto impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta con il ricorso in esame non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminarne i relativi motivi.

In tale prospettiva, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere necessariamente implica la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia (cfr. Sez. U, n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 – 01, secondo cui “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c., e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”).

2. Le spese di giudizio, conformemente a quanto richiesto dalle parti, devono essere compensate in ragione dell’esito compositivo della lite. Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione (Cass. sez. 6-5, n. 3688/2016; Cass., sez. 6-1, n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA