Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8131 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. un., 11/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio degli avvocati ERMETES PAOLO,

ERMETES AUGUSTO, che lo rappresentano e difendono, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RUTINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO.

Fatto

OSSERVA

La Corte:

letti gli atti, rileva che:

il Comune di Rutino, deliberata l’approvazione del conto consuntivo, chiese ed ottenne a carico del C. (l’esattore delle II.DD. del Comune) un’ingiunzione di pagamento per il saldo di cassa. L’ingiunto s’oppose ed agì in riconvenzionale per il proprio controcredito.

Il primo giudice respinse sia l’opposizione, sia la riconvenzionale.

La Corte di Salerno respinse l’appello del C., ritenendo che la deliberazione di approvazione del conto avesse escluso ogni margine di discrezionalità della PA, che la mancanza del previo procedimento di conto innanzi alla Corte dei Conti era ininfluente, in quanto questo procedimento ha diversa finalità in ordine alla gestione contabile. Accertò pure che le pretese in via riconvenzionale erano sfornite di prova.

Il C. ricorre per cassazione attraverso due motivi. Non si difende l’intimato Comune, osserva che:

i quesiti dai quali il ricorso è corredato (richiesti a pena d’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di deposito della sentenza) sono affatto impertinenti sia rispetto al contenuto della sentenza, sia rispetto alla fattispecie;

infatti, si tratta di mere affermazioni conclusive tendenti ad affermare la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di conto, senza contestare l’affermazione della sentenza relativa alla diversa finalità del predetto giudizio rispetto alla mera azione recuperatoria del saldo approvato ed accertato, nonchè ad affermare la giurisdizione del G.O. sulla domanda di restituzione di somme anticipate, in assoluta distonia rispetto alle censure, alla sentenza ed alle ragioni di contestazione pur svolte nel motivo;

la mancata difesa dell’intimato Comune esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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