Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8130 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17320-2014 proposto da:

L.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MANLIO DI VEROLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

LIUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ILVA S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

ILVA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, P.I. (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO BOCCIA (Studio Maresca, Morrico, Boccia &

Associati), rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO CLAUDIO

SCHIAVONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MANLIO DI VEROLI n. presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

LIUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 03/03/2014 R.G.N. 76/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GIANFRANCO LIUZZI;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto;

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3.3.14 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame di L.F. contro la sentenza del Tribunale di Taranto che ne aveva respinto l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 21.1.10 da ILVA S.p.A. per uso dei sistemi informatici aziendali per finalità non confacenti all’attività lavorativa.

Il (OMISSIS) il lavoratore aveva inviato ad un indirizzo esterno, attraverso la casella di posta elettronica dell’ILVA, alcuni verbali di ispezioni eseguite tra il marzo e il novembre 2009 sugli impianti dell’area (OMISSIS) dello stabilimento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.F. affidandosi a tre motivi.

ILVA S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale basato su tre motivi, cui a sua volta ha resistito con controricorso il ricorrente principale.

Si è poi costituita ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, insistendo nel precedente controricorso e ricorso incidentale.

Le parti hanno depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ricostruito in modo sommario la vicenda con una lettura incompleta delle risultanze testimoniali e documentali relative all’esatta ricostruzione di quanto accaduto il (OMISSIS) – ed ha attribuito al ricorrente (anzichè ad altri dipendenti che pur potevano avere avuto accesso al computer da cui era partito il messaggio di posta elettronica) l’azione oggetto della contestazione disciplinare, così come non ha tenuto conto dei cattivi rapporti di L.F. con i colleghi d’ufficio e con l’azienda, che da lungo tempo lo aveva collocato in cassa integrazione senza rotazione.

1.2. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, dell’art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5, oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provato l’addebito, anche in termini di valutazione della sua gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

1.3. Il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro e dell’art. 91 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato il ricorrente alle spese, nonostante il mancato adempimento, da parte dell’ILVA, d’un ordine di esibizione di documenti e la contraddittorietà degli elementi probatori emersi all’esito dell’istruzione di causa.

2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione, in rito, di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c..

2.2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha rigettato l’appello incidentale della società.

2.3. Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata argomentato in ordine a profili non ritualmente introdotti con il ricorso ex art. 414 c.p.c., che non aveva dedotto motivi di nullità del licenziamento.

3.1. Il primo motivo del ricorso principale va disatteso perchè in sostanza sollecita una generale rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze istruttorie affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione vietata in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non consentite nel caso di specie dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.

3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile – per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – nella parte in cui prospetta violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro che non individua specificamente e dei quali non evidenzia puntualmente le clausole che non sarebbero state rispettate.

Quanto all’asserita mancanza di prova dell’addebito e della sua gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il motivo non fa altro che invocare nuovi apprezzamenti in punto di fatto, in quanto tali estranei al giudizio di cassazione.

3.3. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato.

Il giudice deve motivare la compensazione ex art. 92 c.p.c., comma 2 ove ritenga di avvalersene: ma non è questo il caso, essendosi la Corte territoriale limitata ad applicare la regola della soccombenza che ex art. 91 c.p.c. presiede al governo delle spese, che non richiede motivazione (cfr., per tutte, Cass. n. 2730/12) se non, appunto, la mera individuazione della parte soccombente o, in ipotesi di reciproca soccombenza (che però qui non ricorre), di quella maggiormente soccombente (cfr. Cass. n. 3438/16).

Infine, per quel che concerne la violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, valga quanto esposto nel paragrafo che precede in termini di violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4.1. Il rigetto del ricorso principale assorbe la disamina di quello incidentale.

5.1. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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