Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8130 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 216-2017 proposto da:

ITR ITALVIDEO TECHNOLOGY RESEARCH A RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato MARINA FLOCCO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE

SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 2, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRA VILLECCO;

– controricorrente –

e contro

GEFIM GESTIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1614/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI CAPRARA per delega orale.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la ITR s.r.l. si opponeva a un’esecuzione immobiliare promossa da Italfondiario, s.p.a., quale procuratrice della Castello Finanze s.r.l., contro la deducente e la Gefim s.r.l., cedente il cespite staggito e ipotecato;

deduceva in particolare l’opponente che il debito da mutuo azionato, era stato estinto come da quietanza che produceva;

il Tribunale, all’esito della fase sommaria, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui la quietanza non era dirimente perchè relativa a soggetti differenti, importi differenti e con l’ulteriore discrasia temporale data dal fatto che il pagamento quietanzato sarebbe avvenuto quando la Gefim non era più proprietaria del bene perchè alienato;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la ITR s.r.l. formulando due motivi;

resiste con controricorso Italfondiario s.p.a.;

non ha svolto difese la Gefim s.r.l..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare essendosi rimessa per relazione alla decisione di prime cure senza considerare quanto dedotto in gravame, peraltro ritenendo tardivo un documento, la riportata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che andava a confermare e chiarire quanto evincibile dalla quietanza di cui in parte narrativa, solo perchè prodotto con la comparsa conclusionale quando si erga formato dopo lo spirare dei termini per le produzioni documentali;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe immotivatamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta prova testimoniale, e di ammetterla come necessario essendo diretta a chiarire anch’essa la portata della quietanza;

Rilevato che:

deve preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso;

infatti: mentre è stata prodotta copia della relata di notifica via p.e.c. della sentenza gravata – decisiva per la tempestività del ricorso – con asseverazione autografa, altrettanto non può dirsi della notifica dello stesso ricorso anch’essa effettuata via p.e.c. alla Gefim, s.r.l.;

nell’asseverazione spillata nel fascicolo si fa riferimento alla copia analogica dei “documenti informatici… della Corte di appello di Catanzaro… e del Tribunale di Paola…”;

non può quindi constatarsi l’asseverazione autografa della relata di notifica del ricorso qui in scrutinio nè, sul punto, può al contempo operare il mancato disconoscimento, posto che l’intimata in parola non ha svolto difese in questa sede (Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438, Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312);

ne consegue l’inammissibilità, non essendovi idonea prova della notifica dell’atto d’impugnazione (Cass., 18/07/2018, n. 19078);

peraltro può evidenziarsi che i motivi di ricorso sarebbero stati comunque inammissibili per altre ragioni;

in primo luogo la motivazione della Corte territoriale risulta essere stata solo in parte per relazione, avendo diffusamente ribadito con proprie considerazioni le ragioni spese dal Tribunale sulla carenza di univoco riferimento della quietanza all’obbligazione in discussione (pagg. 7-9 della sentenza gravata): dal che l’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (Cass., 05/08/2019, n. 20883);

in secondo luogo le censure miravano chiaramente a una rilettura istruttoria non ammessa in questa sede di legittimità;

in terzo luogo, fermo quanto appena detto, non risulta neppure riportato il tenore della prova testimoniale che si indica articolata, peraltro dalla Gefim s.r.l., come necessario ex art. 366 c.p.c., n. 6;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 7.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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