Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8130 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27674-2019 proposto da:

DEDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40,

presso lo studio dell’avvocato LONGARONI UMBERTO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente-

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C,

presso lo studio dell’avvocato GAROFOLI UMBERTO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 699/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La società Deda s.r.l. impugnava avanti alla CTP di Roma l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma a titolo di calcolo della rendita catastale sugli immobili siti a (OMISSIS).

Il giudice, con sentenza nr 23272/2017 rilevava la genericità delle doglianze e la retrodatazione degli effetti della rendita era il risultato del preliminare atto di rettifica che aveva determinato la decorrenza in relazione al momento della dichiarazione catastale evidentemente non effettuata dal proprietario-contribuente.

Avverso tale pronuncia la contribuente nel contraddittorio con il Comune di Roma proponeva appello chiedendone la riforma.

La CTR considerava legittimo l’operato del Comune il quale aveva disposto la retroattività della rendita catastale anche per l’anno 2011.

Rilevava in questa prospettiva che l’attribuzione della nuova rendita era stata verificata a seguito del riscontrato disallineamento fra le rendite catastali vigenti e quella presentata in sede Docfa dal contribuente.

Avverso tale pronuncia la società Deda s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso il Comune di Roma.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 4.

Critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la rendita attribuita in via definitiva dall’Agenzia del territorio poteva essere utilizzata per la determinazione dell’imposta per i periodi precedenti a quelli della denuncia di variazione proposta dagli interessati.

Sostiene infatti che gli effetti della nuova rendita avrebbero dovuto farsi decorrere in data successiva al 11 giugno 2012 data in cui sono state presentate le denunce di variazione.

La controversia, che è originata dalla notifica dell’avviso di accertamento ICI, da parte del Comune di Roma, vede la contribuente contestare l’attribuzione della rendita, recepita dall’atto impositivo impugnato, sotto il solo profilo della sua inefficacia per l’annualità anteriore rispetto alla denuncia di variazione proposta dalla società Deda s.r.l..

La questione va dunque risolta alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui la notificazione della rendita attribuita costituisce il presupposto (oltre che per l’impugnazione da parte del contribuente) per l’utilizzo della stessa da parte dell’amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell’Ici; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione Ici non risulti essere stata definita proprio in attesa dell’attribuzione della rendita notificata: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione(Cass. 2018 nr 4971 e 4613)..

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass. nr 14402/2017;13443/12; così Cass. 20775/05).

La rendita attribuita non può essere utilizzata per i periodi antecedenti alla denuncia di variazione proposta dalla contribuente che nel caso di specie risultano presentate in data 11.6.2012 (il Comune fa riferimento alla data del 9.1.2012) sicchè alla luce del principio non è possibile far decorrere gli effetti della variazione ad un epoca antecedente la domanda di variazione.

La sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente.

Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisioni. Gli oneri di legittimità vanno posti a carico del Comune secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese di merito; condanna il Comune al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1200,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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