Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8130 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. un., 11/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro-tempore del bar “Caffè al Teatro s.n.c. di Rino

Boscarato & C.”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

RIPETTA

22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BARATELLA FAUSTO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AAMS – AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO – UFFICIO REGIONALE VENETO

E TRENTINO ALTO ADIGE, in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2008 del GIUDICE DI PACE di CONEGLIANO,

depositata il 18/06/2008;

udito l’avvocato Marco PAOLETTI per delega dell’avvocato Gerardo

Vesci;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI.

La Corte:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

La controversia si basa sull’avvenuto sequestro, ad opera di agenti della Guardia di Finanza, presso il (OMISSIS), in (OMISSIS), di un apparecchio da intrattenimento, in ragione della presenza dello stesso in un locale pubblico, mentre avrebbe dovuto trovarsi in (OMISSIS), presso il magazzino della Tregiochi News sas;

veniva contestata al titolare dell’esercizio, B.R., la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 lett. c) e successivamente notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 6.000,00, avverso cui il B. proponeva ricorso di fronte al Giudice di pace di Conegliano;

questi, con sentenza in data 17/18.6.2008, dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo sussistente nella specie quella della Commissione tributaria;

avverso tale decisione, il B. proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resisteva con controricorso l’Azienda autonoma Monopoli di Stato, e, successivamente alla fissazione della trattazione del procedimento in Camera di consiglio, il ricorrente proponeva istanza al primo Presidente perchè la questione, siccome afferente alla giurisdizione, venisse trattata di fronte alle Sezioni unite;

in ragione di tanto, la seconda Sezione di questa Corte, rimetteva gli atti al primo Presidente;

va preliminarmente osservato che trattasi di sentenza del Giudice di pace in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, emessa il 17/18.6.2008 e che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, all’art. 26, ha abrogato la L. n 689 del 1981, art. 23, u.c., con la conseguenza che nella specie trova applicazione l’art. 341 c.p.c., in forza del quale, avverso le sentenze del Giudice di pace l’impugnazione deve proporsi con appello di fronte al Tribunale competente;

la impropria dizione usata in dispositivo del giudicante (dichiarazione di incompetenza per materia) non inficia la sostanza del provvedimento adottato, che si risolve in una declaratoria di difetto di giurisdizione, cosa questa che elide qualsiasi problematica relativa all’applicabilità di novellato art. 23, attesa la natura della decisione quale essa deve essere qualificata;

in ragione di tanto, consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione trattandosi di sentenza appellabile e in tal senso devesi provvedere, in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c.;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.700,00 Euro, di cui 3.500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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