Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 813 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27576/2015 proposto da:

LA CORTE EN SRL (già Companie d’Hotellerie Suisse S.r.l.) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. GAETANO DONIZETTI 7 INT 5, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO

DI MARIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, agente per la riscossione per la provincia di

Genova C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa unitamente

dagli avvocati ERSILIO GAVINO, GIOVANNI CALISI, giusta procura in

calce al ricorso;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 475/2015 del 11/07/2014 della Commissione

Tributaria Regionale di GENOVA, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La Corte EN s.r.l. (già Companie d’Hotellerie Suisse s.r.l.) propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello (nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a.) avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento, riguardante un’erronea compensazione IVA per l’anno 2003.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato – per quel che ancora interessa – che circa il preteso “ravvedimento operoso”, effettuato il 5 luglio 2006, la società avrebbe omesso di presentare la dichiarazione modificativa, D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8 bis, per regolarizzare la situazione debitoria, e neppure avrebbe provato che i versamenti eseguiti in compensazione coincidessero con le poste iscritte a ruolo.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, la contribuente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Infatti, la società avrebbe fornito la prova dell’avvenuto pagamento, in funzione del ravvedimento operoso, attraverso la sentenza n. 2065/04/15 emessa dalla CTP di Genova, che avrebbe fatto espresso riferimento alla cartella di pagamento in questa sede azionata. Con il secondo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver tenuto conto dell’eccezione di nullità degli atti impugnati, stante la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Entrambe le intimate si sono costituite con controricorso.

Il primo motivo è inammissibile.

infatti carente di autosufficienza, giacchè non viene allegata copia della sentenza della CTP di Genova che farebbe esplicito riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, tanto più che l’Agenzia delle Entrate ha smentito di essere stata parte di quel processo.

Invero, la ricorrente ha tentato di ovviare alla suddetta carenza, producendo la copia in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.. Sennonchè, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero, come nella specie, eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (Sez. 1, n. 7515 del 31/03/2011).

Anche il secondo motivo è inammissibile.

L’omesso esame da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Sez. 6-L, n. 329 del 12/01/2016).

Il rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle controricorrenti, liquidate in Euro 3.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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