Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8129 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.29/03/2017),  n. 8129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16546-2011 proposto da:

L.A., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4643/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2010 R.G.N. 1138/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato ILARIA FARES per delega verbale Avvocato GIANNI

EMILIO IACOBELLI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza del 26 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 1.6.2001 – 30.9.2001 tra L.A. e Poste Italiane Spa ai sensi dell’art. 25 del CCNL Poste per “esigenze di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e/o servizi, nonchè a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

Per la cassazione di tale sentenza L.A. ha proposto ricorso con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Ha resistito con controricorso Poste Italiane Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia “violazione del principio di legalità costituzionale e del diritto del lavoratore e dell’interprete di procedere al controllo di legalità tra la fattispecie astratta indicata nella clausola contrattuale e la fattispecie concreta oggetto di giudizio”, indicando plurime norme di legge, anche processuale, per non avere la Corte territoriale verificato se fosse stato assolto dal datore di lavoro l’onere, su di lui incombente, di provare in concreto la corrispondenza della ragione posta a fondamento dell’assunzione e quanto effettivamente accaduto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge e di contratto per “mancata prova dell’effettiva fruizione delle ferie da parte del personale in servizio e dell’effettiva sostituzione del personale in ferie con personale a termine e della esistenza della carenza in organico e per mancata indicazione del nominativo del lavoratore in ferie da sostituire”.

2.- I motivi, congiuntamente esaminabili, non possono trovare accoglimento sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte reiteratamente ribadita anche di recente su ricorsi sostanzialmente sovrapponibili al presente (Cass. n. 7436 del 2016. n. 4416 del 2016, ord. 6 n. 7948 del 2015) ed applicata dal Collegio romano che ad essa si è coerentemente attenuta, in particolare citando Cass. n. 18602 del 2006.

Quanto alla prima censura costituisce, infatti, consolidato orientamento, da cui non vi è ragione per discostarsi, quello secondo il quale “in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 contenente una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l’individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge; deve pertanto ritenersi che l’autonomia contrattuale può legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine, per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, in quanto l’esame congiunto delle parti sociali, in ordine alle necessità del mercato, costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti”.

In applicazione di tale principio questa Corte, ad esempio, ha cassato con rinvio sentenze di merito, con cui, avuto riguardo appunto all’interpretazione dell’art. 25 del c.c.n.l. dell’undici gennaio 2001, si era ritenuto che il suddetto accordo avesse autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza “concreta di un preciso ambito territoriale, di un preciso collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze eccezionali od il nuovo processo produttivo, conseguente ai processi di riorganizzazione (Cass. n. 20162 del 2007; Cass. n. 9245 del 2006; v. in generale Cass. SS.UU. n. 4588 del 2006). Nel quadro così delineato è stata, poi, esclusa la necessità che il contratto individuale dovesse contenere specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (cfr., fra le altre, Cass. n. 6988 del 2008) ed è stato affermato che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine stesso, ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò, di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16396 del 2008; n. 16424 del 2010).

Circa il secondo motivo la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e che la configurabilità di una delega in bianco ai sensi del ricordato L. n. 56 del 1987, art. 23 consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge (cfr., ex p/urimis, Cass. n. 4933 del 2007; Cass. S.U. n. 4588 del 2006), con la conseguenza che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo può contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (tra tante v. Cass. ord. 6 n. 8044 del 2012; Cass. n. 4752 del 2011; Cass. n. 26678 del 2005).

3.- In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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