Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8129 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27609-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

APE & PARTNERS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCEN ZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEVANATO DARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 594/ 2018 la CTR del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Treviso con cui era stato accolto il ricorso presentato da Ape & Partners nei riguardi degli avvisi di accertamento relativi alla mancata effettuazione di ritenute alla fonte dovute ex art. 53 RITUR, comma 2, lett b) su royalties corrisposte a R.M. per lo sfruttamento del marchio da quest’ultimo ideato.

Rilevava che la fattispecie in esame attiene ad operazione che possono generare “il sospetto di condotte elusive anche perchè si sviluppano in paesi a fiscalità agevolata, tuttavia tali condotte rientrano nella prassi commerciale palesamente attuata e non riescono ad essere efficacemente incise dai provvedimenti impositivi dell’Ufficio che non rinviene nè utilizza adeguati supporti probatori agli assunti proposti”.

Osservava nel merito che essendo venuta meno la prestazione principale tributaria era divenuta ingiustificata la pretesa dell’Ufficio di mantenere le prestazioni accessorie (sanzioni).

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la contribuente eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per tardività dell’impugnazione e nel merito la sua infondatezza.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 2, e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto venuta meno la sanzione per il pagamento dell’imposta da parte del sostituito.

Sostiene infatti che la CTR avrebbe confuso il debito tributario con la sanzione facendo dipendere dal pagamento del primo l’estinzione della seconda che sono state applicate in conseguenza delle violazioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 1 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4.

Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In primo luogo deve essere esaminata la questione di rito sollevata dalla controricorrente in ordine alla prospettata tardività dell’appello per decorso del termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327 c.p.c..

Sostiene in particolare che i termini per impugnare la sentenza della CTR depositata tenuto conto del periodo di sospensione feriale sarebbero scaduti in data 24.12.2018 mentre il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato notificato in data 26.9.2019 e 2.10.2019.

L’eccezione è infondata.

Giova ricordare che ai sensi del D.L. n. 199 del 2018, art. 6 i termini per proporre ricorso sono sospesi di 9 mesi sicchè il termine per proporre ricorso per effetto di detta sospensione vengono a scadere al 30 settembre.

Termine questo rispettato giacchè come dà atto la stessa controcorrente il ricorso è stato notificato in data 26 di settembre.

Ragioni di pregiudizialità logico -giuridica impongono di esaminare il secondo motivo di censura il cui accoglimento rende superfluo lo scrutinio del primo nonchè della contestazione sollevata dalla controricorrente in merito alla qualificazione dei rapporti intercorrenti fra la contribuente e la società irlandese Portmark Ltd.

Evidenzia che il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado senza fornire nessuna indicazione idonea a ricostruire il percorso logico seguito, mancando l’indicazione delle ragioni giuridiche per le quali la CTR ha ritenuto insufficienti gli elementi fattuali e probatori portati dall’Ufficio.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053, 8054 del 2014), a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, hanno inteso il vizio di motivazione come delimitato alla violazione di legge, cioè, dell’art. 132 c.p.c., secondo quello che è stato definito il “minimo costituzionale” della motivazione, attinente all’esistenza della motivazione in sè; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 2020 nr17032).

Tali requisiti ricorrono nella fattispecie in esame in cui non è in alcun modo percepibile il percorso motivazionale seguito dalla CTR per affermare peraltro in termini generali che l’Ufficio non avrebbe inciso sulle condotte della contribuente.

Non è dato capire non essendo riassunte neppure in modo succinto le ragioni che hanno portato il primo Giudice ad annullare il provvedimento impositivo confermato in sede di appello.

L’unico passaggio afferente il merito attiene alla mancata giustificazione della prestazione accessoria vale a dire la sanzione per il venir meno della prestazione tributaria principale senza neppure offrire una spiegazione dei motivi per i quali quest’ultima si sarebbe estinta.

Tale motivazione rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata e concretizza un chiaro esempio di “motivazione apparente”, ponendosi sicuramente al di sotto del cosidetto “minimo costituzionale”, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame della vicenda processuale e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per ilriesame, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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