Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8129 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8129 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto ai n. 25598/2009 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE,
In persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende,

– ricorrente contro
PENNESI VALENTINO,

– intimato

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
96/06/2008, depositata il 01/10/2008.
Udita fa relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio
2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

Data pubblicazione: 22/04/2016

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola
Mastroberardino, il quale ha concluso per raccoglimento del primo motivo e il
rigetto del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Valentino Pennesi impugnava avanti la C.T.P. di Macerata il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza, presentata in data 5/2/2002, di defiscalizzazione

D.M. n. 729 del 1990, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per
l’infermità riportata a causa del servizio militare

prestato presso l’Arma dei

Carabinieri,
Sosteneva il contribuente che al rimborso richiesto egli aveva diritto essendo
stata l’infermità riportata durante il servizio utile alla leva e, comunque, per
avere, la pensione corrisposta, natura risarcitoria.
L’adita C.T.P. accoglieva il ricorso rilevando che il servizio reso dal ricorrente,
ancorché prestato nel periodo di rafferma volontaria, era equiparablie ai fini in

questione a quello di leva obbligatoria.
Tale decisione era confermata dalla C.T.R. delle Marche, con sentenza
depositata il 1110/2008, impugnata in questa sede dall’Agenzia delle entrate
sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con li primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360,
comma primo n. 3 cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 34
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; dell’art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092; degli artt. 6 e 46 T.U.I.R.; dell’art. 46 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 597 e
dell’art. 52 Cost., per avere la C.T.R., in acritica adesione alla decisione di primo
grado: a) equiparato il servizio prestato nei periodo di ferma volontaria a quello

prestato nel periodo di leva obbligatoria; b) affermato che la natura risarcitoria
della pensione privilegiata riscossa dal contribuente ne comporta

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ex se

della pensione privilegiata ordinaria concessagli dal Ministero della Difesa con

l’esenzione da imposta. Formula quesito di diritto.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 37 d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 2935
cod. civ. per avere rigettato l’eccezione di decadenza della domanda di rimborso
ritenendo che il relativo termine decorresse dalla data della sentenza della Corte
costituzionale n. 387 dell’il luglio 1989, anziché da quello in cui il sostituto ha

4_ è fondato il primo motivo di ricorso.
Nella sentenza n. 387 dell’H luglio 1989 – che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(Disciplina delle agevolazioni tributarie),

nella parte in cui non estende

l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva – la Corte costituzionale ha distinto:
a) la pensione di guerra, che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di
guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della
difesa, è «commisurata solo all’entità del danno subito» e, quindi, ha carattere
squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa
dalla base dei reddito imponibile;
b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni,

ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato»,
è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento
economico» e, quindi, *non presenta … carattere risarcitorio, bensì reddituale»,
donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la

pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di
danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in
tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni
privilegiate ordinarie (civili e militari)»;
c)

la

«pensione privilegiata

ordinaria tabellare erogata in caso di

menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva», costituita – osserva

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operato le singole ritenute.

la Corte delle leggi – da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si

innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della
Costituzione)»,

sia perché

«la sua entità non è correlata al pregresso

trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di
lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».
Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare

«natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le quali

presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende
assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria».
Quindi, la Corte Costituzionale ha limitato l’estensione della esenzione
soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabefiari erogate in caso di
menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della
obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del
carattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento
retributivo ma alla gravità della menomazione subita. Tale natura non reddituale,
distingue la pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare” dalla pensione
privilegiata ordinaria “comune”, che ha carattere reddituale, mentre la assimila
alle pensioni di guerra, in ragione, appunto, della comune funzione risarcitoria.
Nel caso di specie risulta dato fattuale presupposto (e dunque da
considerare acquisito in causa) che l’infortunio si sia verificato durante (e a
causa) del servizio prestato in regime di ferma volontaria successivamente al
termine della leva obbligatoria.
La fattispecie dunque denota la mancanza di uno dei presupposti di
esenzione stabilito dalla Corte Costituzionale, rivivendo per essa le ragioni che
escludono, secondo pacifico indirizzo, la possibilità di una interpretazione
estensiva dell’esenzione (v. In termini Cass., Sez. 5, n. 10344 del 28/05/2004;
Sez. 5, n. 5087 del 09/03/2005).
Questa Corte Infatti è ferma nell’escludere – in considerazione della natura

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tabellare» (prevista dall’art. 67, ultimo comma, cl.P.R. n. 1092 del 1973):

eccezionale dei casi di esenzione –

la possibilità di assimilare le pensioni

privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità
contratta nel servizio militare di leva, secondo la citata rilettura della Corte
Costituzionale nella sentenza n. 387/1989, non assumendo alcun rilievo la
considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in
questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale dl retribuzione differita

27938/09).
5. In accoglimento del ricorso – rimanendo assorbito l’esame del secondo
motivo – la sentenza impugnata deve pertanto essere cessata.
Non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa
nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso proposto dal contribuente.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate:
a) per li primo grado in C 500,00; b) per il secondo grado in C 800,00; c) per il
presente giudizio di legittimità in C 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso 1`8/2/2016

di prestazioni di lavoro (cfr, ex m/kis Cass. n. 12550/05; 20586114; 25293/14;

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