Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8129 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 22/03/2019), n.8129
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1670/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Bechini,
con domicilio eletto presso l’Avv. Bartolo Spallina in Roma Piazza
Sallustio n. 39, giusta procura speciale in calce alla memoria ex
art. 378 c.p.c.;
– resistente –
e
Eredi di S.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 186/13/10, depositata il 19 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2018
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Udito l’Avvocato dello Stato Anna Collabolletta per l’Agenzia delle
dogane che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’Avv. Domenico Bechini per C.S. che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle dogane emetteva nei confronti della First General Trading (FGT) Sas, di C.S., legale rappresentante della FGT Sas, nonchè di S.M., spedizioniere doganale dipendente della FGT Sas, quali responsabili solidali, atti di contestazione per dazi e per Iva all’importazione per merci importate dalla Cina, poichè, in esito alle risultanze dell’attività di mutua assistenza amministrativa con la Repubblica Popolare Cinese, era emerso che le fatture allegate al certificato Form A erano diverse da quelle originali e il valore delle merci (nella specie, calzature e indumenti) superiore a quanto dichiarato.
L’Ufficio evidenziava, in particolare, che l’immissione in libera pratica era avvenuta a cura del sig. S.M., spedizioniere doganale professionista, il quale aveva dichiarato – senza tuttavia fornire la relativa procura – di agire in rappresentanza diretta dell’importatore, CCM di H.W., su incarico ricevuto dalla First General Trading Sas, di cui era dipendente, la quale, a sua volta, aveva ricevuto l’incarico dalla Atiesse Spa, in rapporti con il suddetto importatore.
I contribuenti impugnavano, con separati ricorsi, gli atti di contestazione. La Commissione provinciale tributaria di Pisa, previa riunione, li accoglieva.
La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi. C.S. ha depositato comparsa nei termini ex art. 378 c.p.c., mentre gli altri contribuenti sono rimasti intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale l’esame dell’integrità del contraddittorio, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.
2. L’impugnata sentenza della CTR della Toscana n. 186/13/10 è stata pronunciata, oltre che nei confronti di C.S. (che è subentrata anche alla First General Trading Sas, società estinta e cancellata dal registro delle imprese), anche nei confronti degli eredi di S.M. (deceduto nel corso del giudizio d’appello), nei cui confronti il giudizio è stato in quella sede riassunto.
3. Sussiste, dunque, una ipotesi di litisconsorzio processuale.
4. Il ricorso, peraltro, risulta notificato esclusivamente nei confronti di C.S., mentre manca la prova che sia stata effettuata la notifica nei confronti degli eredi del sig. S., sicchè va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, previa la loro specifica identificazione.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione delle notificazione del ricorso e l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del sig. S.M., da identificarsi specificamente, fissando per entrambi gli adempimenti il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019