Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8129 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. un., 11/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MEDEDIL – EDILIZIA MEDITERRANEA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore pro-tempore, FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI

INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A. (in qualità di cessionaria

dell’Azienda di Mededil s.p.a. in liquidazione), in persona del

Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARGONE NICOLA, ANELLI LORENZO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

P.G., POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 651/2009/A della CORTE CONTI – Prima sezione

giurisdizionale centrale d’appello ROMA, depositata il 23/11/2009;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Lorenzo ANELLI, Giovanni GIACOBBE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda riguarda la costruzione in Napoli della cd. cittadella postale affidata in concessione alla Mededil spa, in relazione alla quale sono stati celebrati procedimenti penali sia per tangenti pagate da imprese appaltatrici della Mededil all’amministratore delegato di questa (tal L., poi deceduto), sia per abuso d’ufficio e peculato imputati al P., all’epoca direttore dell’Azienda di Stato dei Servizi Telefonici ed Ispettore Generale delle Telecomunicazioni del Ministero PP.TT..

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha reso sentenza con la quale, accertata la sussistenza della legittimazione passiva della Mededil in liquidazione, ha condannato questa ed il P. al pagamento in favore di Poste Italiane spa di distinte somme a titolo di danno patrimoniale e danno all’immagine. La Prima Sezione centrale d’appello della Corte dei conti ha integralmente confermato la prima sentenza. Propongono ricorso per cassazione la Mededil in liquidazione e la Fintecna (quale cessionaria della Mededil in liquidazione) attraverso due motivi, perchè sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Resiste con controricorso il PG presso la Corte dei conti. La Mededil ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo sostiene che il giudice contabile non avrebbe correttamente accertato l’esistenza di un rapporto di servizio intercorso tra la Mededil spa e l’Amministrazione postale quale presupposto essenziale per radicare la giurisdizione contabile.

Il motivo è infondato.

La questione – fondata sulla tesi che la convenzione in oggetto, benchè denominata “concessione”, sarebbe in realtà un appalto appartenente alla categoria del generai contracting – ha costituito oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice contabile, il quale ha rilevato che la Mededil era concessionaria per la costruzione di edifici destinati a far parte del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione postale, era titolare di diritti e doveri di progettazione di massima ed esecutiva, di direzione dei lavori, di sorveglianza sulla corretta esecuzione delle opere e di assistenza al loro collaudo, fino alla consegna del prodotto finito e collaudato. Ne ha, dunque, dedotto l’avvenuto trasferimento al concessionario di funzioni e compiti di natura pubblica, con “una sommatoria di poteri pubblicistici e privatistici” che consentono l’affermazione della giurisdizione contabile.

Siffatta statuizione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte regolatrice, sicchè occorre ribadire e precisare che:

“In tema di giurisdizione della Corte dei conti, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l’effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all’ente pubblico, mentre è ininfluente la natura privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto.

Ne consegue che sussiste la giurisdizione contabile nell’ipotesi in cui la convenzione tra P.A. e società, privata (nella specie, denominata “concessione”) preveda la costruzione di immobili destinati a far parte del patrimonio pubblico, con compiti a carico della società stessa di progettazione, direzione dei lavori, sorveglianza sull’esecuzione delle opere e collaudo” (quanto ad un contratto d’appalto di servizi stipulato con società privata per la gestione di interventi manutentivi del patrimonio dell’ente, cfr.

Cass. SU n. 15599/09; quanto alla responsabilità contabile del progettista, direttore dei lavori e collaudatore, cfr. Cass. SU nn. 7446/08, 5631/09, quanto alla concessione del tipo denominato “chiavi in mano”, cfr. Cass. SU n. 4112/2007, con attribuzione al concessionario di attività sicuramente pertinenti alla P.A. quali la progettazione, la redazione dei progetti esecutivi e la direzione lavori, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio tale da collocare il soggetto preposto in condizione di compartecipe dell’attività amministrativa dell’ente pubblico preponente).

Il secondo motivo sostiene l’interruzione dell’immedesimazione organica tra la società ed il menzionato L. in ragione del comportamento delittuoso di quest’ultimo e, dunque, l’irriferibilità alla società degli illeciti da lui compiuti.

Il motivo è infondato.

Anche sul punto esiste il puntuale accertamento del giudice contabile, il quale ha chiarito che i comportamenti penalmente illeciti posti in essere dal L. furono compiuti per conto della stessa Mededil e non per interessi ed iniziative meramente personali (sul punto v’è il riferimento alle dichiarazioni della vedova del L. rese anche in sede penale, la quale dichiarò di avere scoperto che il marito aveva la disponibilità di ingenti somme di danaro contabile, assolutamente anomala rispetto al tenore di vita familiare, nonchè di un conto corrente presso una banca svizzera). Convinzione raggiunta in precedenza anche dal giudice penale, il quale aveva considerato l’amministratore societario come inserito in un meccanismo parallelo a quello ufficiale, in virtù del quale si muovevano ingenti somme di denaro in modo tutt’altro che trasparente. Circostanze, queste, che hanno fatto dedurre ai giudici contabili la legittimazione passiva della società nell’azione in concreto proposta.

Decisione che merita di essere confermata attraverso l’affermazione del principio secondo cui:

“In tema di giurisdizione della Corte dei conti, gli atti compiuti dall’amministratore di una persona giuridica inserita nell’organizzazione della P.A. costituenti illeciti contabili sono riferibili alla persona giuridica stessa quando, benchè costituenti reato ed esorbitanti dal mandato, non siano stati compiuti per interessi meramente personali e su iniziativa esclusivamente individuale dell’amministratore, bensì attengano allo svolgimento dei poteri di amministrazione concretamente conferiti e soddisfino interessi propri del soggetto giuridico rappresentato”.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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