Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8129 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 02/04/2010), n.8129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26818/2008 proposto da:

U.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato DE

NISCO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato OROPALLO

Eugenio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/06/2008; n. 666/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato OROPALLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, in subordine trasmissione alle SS.UU.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 9.6.2008 la Corte d’Appello di Napoli – pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposta da U.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione al giudizio dal medesimo promosso con ricorso depositato il 12.8.1998 avanti al TAR della Campania al fine di ottenere dalla Gestione Governativa della Circumvesuviana il pagamento di crediti nascenti da prestazioni di lavoro, giudizio deciso in primo grado con sentenza n. 13270/03, in secondo grado, avanti al Consiglio di Stato a seguito dell’appello proposto dalla Circumvesuviana s.r.l. succeduta alla Gestione Governativa, con sentenza n. 619/05 seguita dal giudizio di ottemperanza all’esito del quale il Consiglio di Stato con decisione depositata il 5.4.2006 alla Circumvesuviana di provvedere all’esecuzione del giudicato, nominando per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza un commissario ad acta il quale in data 18.12.2006 imponeva la corresponsione dell’importo dovuto che veniva così versato a distanza di oltre otto anni dall’inizio del procedimento – ravvisava il requisito della unicità fra il primo ed il secondo grado nonchè fra questi ed il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato definito il 5.4.2006 e non anche con la fase successiva del pagamento che riteneva esulasse dalla previsione della L. n. 89 del 2001, con il conseguente accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto.

Avverso detto decreto U.A. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo U.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4. Lamenta che la Corte d’Appello, nell’individuare il momento dal quale decorre il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, non abbia tenuto conto della giurisprudenza di legittimità la quale, con riguardo sia ai giudizi avanti al giudice ordinario che a quelli amministrativi, ha fatto sempre riferimento al momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione.

La censura è infondata.

Il problema della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proponibilità della domanda di equa riparazione relativa ai giudizi amministrativi si è posto in giurisprudenza con riguardo ai giudizi di ottemperanza, essendosi, da una parte, ritenuto l’esistenza di un collegamento funzionale fra questo e quello di cognizione, con il conseguente riferimento in tal caso, ai fini della individuazione del momento in cui la decisione debba considerarsi definitiva, al compimento dell’attività sostitutiva dell’Amministrazione, che è propria del giudizio di ottemperanza (in tal senso Cass. 7978/05; Cass. Ordin. 25511/08) e, dall’altra, escluso invece un tale collegamento, con la conseguenza che l’atto conclusivo debba accertato all’interno di ciascuno dei due giudizi (Cass. 2186/09; Cass. 2187/09; Cass. 2188/09; Cass. 4189/09; Cass. 4190/09; Cass. 1732/09).

In presenza di un tale contrasto, limitato, ripetesi, al giudizio di ottemperanza, questa sezione con ordinanza interlocutoria n. 6442/09 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., alle Sezioni Unite.

Nel caso in esame però, non del giudizio di ottemperanza sì tratta, avendone la Corte d’Appello ravvisato il collegamento funzionale con quello di cognizione e non essendo stata tale statuizione impugnata dall’Amministrazione, bensì del successivo periodo trascorso dal compimento di tale giudizio (5.4.2006) all’effettivo pagamento del debito (18.12.2006).

Al riguardo si osserva che la legge sull’equa riparazione è volta ad indennizzare il soggetto che, in conseguenza del ritardo verificatosi in un giudizio civile, penale od amministrativo per carenze dell’organizzazione della giustizia nel suo insieme, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale. Pertanto nel giudizio amministrativo l’eventuale fase successiva a quella di ottemperanza, non essendo riconducibile nell’ambito di un giudizio e cioè non dipendendo da attività spettanti ad un organo giurisdizionale, non può comportare alcun coinvolgimento dello Stato medesimo a seguito del ritardo con cui il terzo adempie alla sua obbligazione.

Manca in altri termini il, sia pur minimo, collegamento, fra tale ulteriore fase intercorsa prima dell’effettiva soddisfazione in concreto dell’ interesse sostanziale riconosciuto in sentenza e l’Amministrazione della giustizia rimasta del tutto estranea, così come manca in tal caso la possibilità di ancorare la decorrenza del termine alla definizione del giudizio, cui a tal fine fa riferimento il richiamato art. 4.

Nè la figura del commissario “ad acta” nominato per tale fase può essere ricondotta nella previsione del comma 2 dell’art. 1 nella parte in cui si fa riferimento al comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrere o comunque a contribuire alla definizione del procedimento che accerti la violazione della durata ragionevole.

E’ evidente infatti che una tale previsione non può che riferirsi a quelle autorità chiamate a collaborare nel corso del giudizio e non già anche nella eventuale fase, di natura amministrativa, successiva allo stesso giudizio di ottemperanza con il quale si chiude il procedimento giurisdizionale.

Correttamente pertanto la Corte d’Appello, rilevato che la domanda di equa riparazione era stata proposta in data 13.3.2007, l’ha ritenuta tardiva ai sensi del richiamato della L. n. 89 del 2001, art. 4, essendo decorso un termine superiore a sei diritto al ricorso e di non imporre limitazioni più mesi dalla definizione del giudizio presupposto, anche considerando il giudizio di ottemperanza definito il 5.4.2006.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2. Lamenta che la Corte d’Appello l’abbia condannato al pagamento delle spese processuali in contrasto con gli artt. 34 e 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che impongono allo Stato di non ostacolare l’esercizio effettivo del ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Il principio della soccombenza, applicato dalla Corte d’Appello nel condannare il ricorrente alle spese del giudizio a seguito del rigetto della domanda, trova certamente applicazione anche nel procedimento di equa riparazione, non trovando ostacolo, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, nell’art. 34 della CEDU. L’impegno delle parti contraenti, ivi previsto, “di non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto” rivolto agli stessi Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, imponendo loro di non adottare misure volte a creare ostacoli ad ogni soggetto che pretenda di essere vittima di una violazione da parte dello Stato dei diritti riconosciuti dalla Convenzione medesima e che chieda di essere tutelato, esula dalla previsione relativa alla condanna alle spese prevista in ogni legislazione ma costituisce anzi attuazione del principio secondo cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve comportare un danno per la parte vincitrice in quanto solo in tal modo si realizza pienamente il diritto di azione assicurato dall’art. 24 Cost..

Il pericolo di una condanna alle spese può tutt’al più comportare un momento di riflessione ulteriore sull’opportunità di promuovere un giudizio o di resistervi, ma non l’impedimento all’esercizio di un tale diritto, non potendo il legislatore disinteressarsi delle ragioni della parte vincitrice.

Nulla va disposto invece in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la controparte svolto alcuna attività difensiva in quanto in tale ambito non può considerarsi l’atto, peraltro nemmeno notificato al ricorrente e depositata ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., con cui l’Amministrazione si è limitata a chiedere di essere sentita all’udienza di discussione alla quale poi non ha partecipato.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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