Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8128 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, (ud. 22/11/2016, dep.29/03/2017),  n. 8128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16841-2015 proposto da:

M.D., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTA AIAZZI, ANNA

TERESA LAURORA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/07/2015 R.G.N. 3392/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato RAFFIO MASSIMO per delega Avvocato IACOBELLI GIANNI

EMILIO;

udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA per delega verbale Avvocato AIAZZI

ROBERTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Roma M.D. e gli altri 28 litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti di Poste Italiane s.p.a. con qualifica e mansioni di autista, premesso di aver svolto, nel Comune e nella Provincia di (OMISSIS), dagli anni 1999-2000, mansioni di “agente unico”, consistenti nella guida dell’automezzo e nella consegna della messaggeria, in coincidenza con la soppressione della seconda unità a bordo dell’automezzo (cd. messaggero), chiedevano accertarsi il proprio diritto, ai sensi dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost., al pagamento della indennità (pari dal luglio 1997 a lire 9.000 giornaliere) prevista in altre regioni con accordo sindacale decentrato per lo svolgimento del medesimo servizio.

Proponevano altresì domanda per il pagamento della somma corrispondente all’ingiustificato arricchimento di controparte, ex art. 2041 c.c..

Riuniti i giudizi, il giudice del lavoro – con sentenza n. 16155/09 – accoglieva le domande.

La Corte d’appello di Roma – con sentenza del 17.2 – 2.7.2014 – in accoglimento dell’appello di Poste Italiane ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso dei lavoratori.

La Corte territoriale evidenziava che il compenso per la attività cd. di “agente unico” era stato introdotto da accordi regionali conclusi ai sensi dell’art. 53 CCNL (che prevedeva la stipula di accordi integrativi del contratto collettivo nazionale per la attuazione dei principi di classificazione) che non erano intervenuti nella regione Lazio; le disposizioni intervenute per la Regione Campania non avevano efficacia fuori del loro ambito territoriale nè sussisteva un principio di parità di trattamento nel lavoro privato; la domanda non poteva essere accolta neppure sotto il profilo dell’art. 36 Cost.; dal cumulo delle mansioni di guida del mezzo e di consegna della messaggeria – entrambe rientranti nell’area di inquadramento dei ricorrenti (area operativa)- non derivava ex se maggiore onerosità della prestazione, in quanto le due attività erano svolte in via alternativa (pag. 5 sentenza), con riduzione della attività di guida rispetto al passato (così come della attività di consegna rispetto a quella in precedenza effettuata dal messaggero).

Per la Cassazione della sentenza ricorrono i dipendenti sopraindicati, articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso POSTE ITALIANE spa.

I lavoratori hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M. di udienza ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – artt. 167 e 416 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c. – degli artt. 2727 c.c. e segg.; delle norme ermeneutiche in tema di interpretazione dei CCNL e del principio del gradualismo; degli artt. 1362 c.c. e segg.; dell’art. 36 Cost. e artt. 2099 e 2103 c.c.

Il motivo investe le statuizioni della sentenza relative alla mancanza di prova della maggiore penosità della prestazione di lavoro.

I ricorrenti hanno sostenuto che nelle difese svolte da Poste Italiane risultava riconosciuto che l’autista era stato gravato di mansioni in precedenza svolte da altro dipendente, che viaggiava sullo stesso automezzo con il compito di consegnare e ritirare gli effetti postali (il cd. messaggero).

I contenuti della prestazione lavorativa risultavano altresì dai documenti ed, in particolare, dal prospetto delle modalità operative del cd. agente unico, prodotto unitamente ai ricorsi (come doc. 8).

Hanno dedotto la violazione dell’art. 2727 c.c., in tema di presunzione, quanto alla affermazione del minor impegno rispetto al passato nei compiti di autista, non potendo tale conclusione essere desunta dal fatto noto che l’orario di lavoro era rimasto invariato.

Hanno assunto che dalla interpretazione complessiva delle clausole contenute nel manuale operativo – secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cc. – si ricavava l’aggravio quantitativo e qualitativo della prestazione, con il conseguente diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice del merito ha dato atto dello svolgimento da parte dei ricorrenti dei compiti di autista e di messaggero ed ha ritenuto che tali circostanze non costituissero prova della maggiore onerosità della prestazione.

Con il motivo non si censura la applicazione delle norme di diritto mà la ricostruzione del fatto materiale operata in sentenza: il giudizio circa il contenuto delle mansioni e la comparazione delle nuove mansioni con quelle svolte in epoca precedente alla nuova organizzazione del lavoro è un giudizio di fatto, censurabile in questa sede nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ovvero prospettando un fatto decisivo ed oggetto discussione tra le parti non esaminato in sentenza).

La censura impropriamente evoca la violazione di norme di diritto e non indica il fatto materiale il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito.

Quanto al vizio di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. vi è difetto di specificità del motivo giacchè i ricorrenti non individuano le statuizioni della sentenza in cui si ravviserebbe la violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti nè il contenuto letterale delle disposizioni del manuale operativo che sarebbero state illegittimamente interpretate nè le ragioni del vizio denunziato.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 112, 277 e 425 c.p.c.

Hanno esposto che il giudice del merito non aveva dato ingresso alla prova orale sulle mansioni nè ammesso la richiesta di acquisizione di informazioni alle organizzazioni sindacali circa la esistenza di accordi per la Regione Lazio.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione degli artt. 112, 277 e 425 c.p.c., riproponendo le denunzie svolte nel terzo motivo in punto di mancata ammissione dei mezzi istruttori.

3.1- I due motivi, di contenuto sovrapponibile, sono infondati.

La mancata ammissione dei mezzi istruttori non costituisce vizio di omessa pronunzia in quanto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato – ex art. 112 c.p.c. – va valutata soltanto rispetto alle domande ed eccezioni formulate dalle parti e non anche in ordine alle istanze istruttorie.

Quanto alla violazione delle altre norme processuali va evidenziato che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere sia di indicare specificamente i mezzi istruttori richiesti, sia di dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, nel senso che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass., 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., 11 giugno 2001, n. 7852).

Nella fattispecie i ricorrenti non hanno indicato quali tra i capitoli di prova articolati nel primo grado avevano rilievo decisivo e per quali ragioni.

La richiesta di informazioni alle organizzazioni sindacali era priva di decisività sulla base delle stesse allegazioni del ricorso, in quanto le parti ricorrenti non fondavano la pretesa su un accordo territoriale ad essi applicabile ma su accordi inerenti ad altre ragioni. Parimenti inammissibile la richiesta, rivolta direttamente a questa S.C. in sede di osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M. di udienza (ex art. 379 c.p.c., comma 4), di acquisizione di ulteriori accordi sindacali in materia.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. in relazione all’art. 2041 c.c.

Con il motivo si denunzia il mancato esame della domanda subordinata di arricchimento senza causa, riproposta con la memoria di costituzione in appello.

Il motivo è infondato.

La domanda di cui si assume l’omesso esame è stata infatti implicitamente ma inequivocamente respinta dalla Corte territoriale, essendo anch’essa fondata – sotto il profilo del danno, richiesto per la proposizione della azione ex art. 2041 c.c. – sulla maggiore onerosità e gravosità delle mansioni assegnate rispetto a quelle di assunzione, presupposto di fatto ritenuto insussistente dal giudice del merito.

5.- Il ricorso deve essere pertanto respinto, come del resto già stabilito da questa Corte in identica controversia (Cass. 20.11.16 n. 24446).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per spese ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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