Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8128 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1494 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

IMMOBILIARE IL CASTELLETTO S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, B.F. rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Fabio

Zanati (C.F.: ZNT FBA 71H08 G388T);

– ricorrente –

nei confronti di:

R.G. IMPIANTI S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, R.G. rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Giovanni

Buzzoni (C.F.: BZZ GNN 59P19 E507M) e Alessandra Flauti (C.F.: FLT

LSN 63R57 H501M);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

4018/2016, pubblicata in data 27 ottobre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 gennaio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

l’avvocato Giuseppe Pecorilla, per delega dell’avvocato Fabio Zanati,

per la società ricorrente;

l’avvocato Alessandra Flauti, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Immobiliare Il Castelletto S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 216.451,88 (di cui Euro 27.157,14 per interessi) ad essa intimato da R.G. Impianti S.r.l. sulla base di un titolo di formazione giudiziale, contestando l’importo richiesto a titolo di interessi.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pavia.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Immobiliare Il Castelletto S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso R.G. Impianti S.r.l..

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 – 1284 c.c., D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 3 – 4, art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 – 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

I due motivi del ricorso esprimono una censura sostanzialmente unitaria, onde possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La società ricorrente aveva dedotto, a fondamento della sua opposizione, che la richiesta contenuta nell’atto di precetto opposto, di corresponsione degli interessi – sul credito dovuto a titolo di sorta capitale – nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non era conforme alla previsione del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo che aveva ordinato il pagamento esclusivamente dell’importo di “Euro 184.903,01 per capitale, oltre agli interessi “legali” dovuti al saldo”.

I giudici di merito hanno affermato che la previsione del titolo esecutivo, poichè faceva genericamente riferimento alla natura “legale” degli interessi riconosciuti, non escludeva che potesse prendersi in considerazione a tal fine il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, trattandosi pur sempre di fonte legale e, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità nella specie degli interessi di mora previsti da detto decreto, hanno rigettato l’opposizione.

Secondo la società ricorrente, peraltro, tale interpretazione del titolo non sarebbe corretta: la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che “laddove il giudice dell’ingiunzione abbia richiamato espressamente gli interessi legali abbia inteso richiamare “per relationem la misura legale speciale di cui al decreto legislativo in questione, che prevale sulla norma generale, pacificamente applicabile alla fattispecie””, anche perchè la richiesta degli interessi di mora al tasso speciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 non era specificamente contenuta neanche nello stesso ricorso monitorio.

Effettivamente, la sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonchè Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), secondo i quali “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; nè può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017, Rv. 645770 – 01).

Appare opportuno sottolineare che tali principi, ai quali il Collegio intende dare piena continuità, non possono ritenersi in alcun modo in contrasto con l’indirizzo di questa Corte per cui “gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile, sono interessi legali, onde la richiesta di questi, ancorchè senza indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio “iura novit curia”, è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 28/08/2000, Rv. 539797 – 01; in senso analogo, cfr.: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17919 del 06/09/2004, Rv. 576787 – 01; Sentenza n. 622 del 13/01/2006, Rv. 586409 – 01; con specifico riguardo agli interessi di mora nelle transazioni commerciali, di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14911 dei 31/05/2019, Rv. 654099 – 01, ove è espressamente affermato che “nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”).

L’indirizzo appena richiamato è infatti riferito, ed è riferibile, esclusivamente al processo di cognizione, nel quale il giudice ha il compito, oltre che di interpretare la domanda, di accertare i fatti al fine di individuare ed applicare alla fattispecie concreta la norma giuridica per essa astrattamente prevista.

La situazione che si verifica nel processo di esecuzione è radicalmente diversa. Il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo.

Di conseguenza, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell’esecuzione.

Quest’ultimo dovrà quindi limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica.

Nella specie, come è pacifico, il titolo esecutivo (costituito da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), aveva previsto esclusivamente la corresponsione degli “interessi legali”, senza alcuna ulteriore specificazione che consentisse di ritenere che il giudice che lo aveva emesso avesse inteso riferirsi specificamente agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

La stessa corte di appello (come già il tribunale in primo grado) non ha del resto in alcun modo affermato che il giudice del procedimento monitorio avesse in qualche modo valutato la questione e ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare effettivamente al debitore ingiunto il pagamento degli interessi al tasso speciale di cui al suddetto decreto: al contrario, rilevato che la previsione del titolo era del tutto generica sul punto, ha ritenuto legittima la richiesta degli interessi al tasso previsto dal decreto sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nell’atto di precetto opposto, accertando essa stessa la sussistenza di quei presupposti (sia sul piano sostanziale, avendo ritenuto pacifico che si trattava di un credito derivante da transazione commerciale rientrante nella previsione di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, sia sul piano processuale, ritenendo che il contenuto del ricorso monitorio poteva essere interpretato come una richiesta di interessi moratori al tasso speciale, in tal caso dovuti per legge).

In realtà, in base ai principi di diritto sopra esposti, da una parte, la società creditrice non avrebbe potuto pretendere il pagamento degli interessi sul capitale ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284 c.c., sulla base del titolo esecutivo in suo possesso e, dall’altra parte, il giudice dell’opposizione all’esecuzione non avrebbe potuto integrare e/o modificare il suddetto titolo, accertando egli stesso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli interessi al tasso speciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, trattandosi di un potere riservato al giudice del processo di cognizione all’esito del quale si forma il titolo.

La decisione impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione proposta dalla ricorrente Immobiliare Il Castelletto S.r.l. e la conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto opposto, con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi, nella misura eccedente quella derivante dall’applicazione del tasso legale di cui all’art. 1284 c.c..

3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, è accolta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente Immobiliare Il Castelletto S.r.l., con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto opposto, con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi, nella misura eccedente quella derivante dall’applicazione del tasso legale di cui all’art. 1284 c.c..

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle oggettive incertezze interpretative in ordine alla questione oggetto dell’opposizione e dell’epoca recente dell’intervento di questa Corte su tale questione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente Immobiliare Il Castelletto S.r.l., con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto opposto con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi, nella misura eccedente quella derivante dall’applicazione del tasso legale di cui all’art. 1284 c.c.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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