Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8128 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26209-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente-

contro

T.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2012/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

Con ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la contribuente è rimasta intimata, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 2007, per una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al cd. redditometro, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, lamentando, per quanto d’interesse, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto decaduto l’ufficio dall’azione accertativa, perchè l’avviso d’accertamento, ai sensi del comma 1 della norma di cui alla rubrica, doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale andava presentata la dichiarazione per l’anno 2007, da effettuarsi, quindi, nel 2008, in quanto, la stessa CTR ha ritenuto che il termine di cinque anni è legato alle ipotesi di omessa dichiarazione considerando che nella locuzione della legge (omessa presentazione della dichiarazione) non si potessero comprendere i contribuenti che non sono soggetti all’obbligo dichiarativo

Sostiene infatti che la CTR avrebbe attribuito alla locuzione ” omessa presentazione della dichiarazione” il significato di mancato adempimento di un obbligo dichiarativo e non il significato più ampio di dichiarazione non presentata affermando la sussistenza di una lacuna legislativa in realtà non sussistente.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, (medio tempore vigente) prevede che “Nei casi di omessa dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

La mancata presentazione da sicuramente luogo ad un’omissione, facendo la norma astratto riferimento al dovere di dichiarazione, senza che sia necessario dimostrare, da parte dell’Ufficio, l’insussistenza di casi di esonero dall’obbligo, onere che semmai graverebbe sul contribuente (Cass. 2018 nr 9777).

Ora nella specie l’accertamento notificato alla contribuente era di tipo sintetico e la ricostruzione operata dall’Amministrazione aveva fatto emergere un reddito imponibile per il quale era stata omessa la dovuta dichiarazione con conseguente applicabilità dei termini previsti dal richiamato art. 43 comma 2.

Il ricorso va dunque accolto.

Si deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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