Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8128 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 02/04/2010), n.8128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3103/2007 proposto da:

D.R., D.D., D.C.,

D.S. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi

di D’.RE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TERENZIO 7, presso lo STUDIO TITOMANLIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ABBAMONTE Orazio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

AVELLINO (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 80, presso l’avvocato GRASSI LUDOVICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CASTELLANO Antonio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI SERINO;

– intimato –

sul ricorso 7361/2007 proposto da:

COMUNE DI SERINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso l’avvocato ACONE MARIA

TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACONE MODESTINO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.R., D.D., D.C.,

D.S., I.A.C.P. DI AVELLINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3453/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ACONE MODESTINO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30.6.1994 ed il 2.7.1994 D’.Re.

conveniva avanti al Tribunale di Avellino l’IACP di Avellino ed il Comune di Serino, chiedendone la condanna in solido al pagamento dell’indennità di occupazione legittima ed illegittima, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, per l’occupazione del terreno di sua proprietà sito in agro di (OMISSIS), distinto in Catasto alla Partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) di mq. 4.700, disposta con decreto sindacale del 26.6.1987 per la costruzione di 14 alloggi residenziali pubblici da parte di detto Istituto.

Si costituivano i convenuti, eccependo entrambi il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Nel corso di causa l’attore sollecitava la condanna al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, non essendo intervenuto il decreto di esproprio.

Espletata la C.T.U., la sezione stralcio del Tribunale con sentenza del 22.11.2000 condannava i convenuti in solido a titolo di risarcimento, in mancanza del decreto di esproprio, al pagamento della complessiva somma di L. 473.578.775 di cui L. 305.510.000 per la perdita di mq. 4.460 di superficie in base al valore venale e L. 168.067.295 per l’occupazione considerata illegittima per tutta la sua durata, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dal 24.7.1995, data di scadenza dell’occupazione in virtù delle proroghe previste dalla L. n. 47 del 1988 e L. n. 158 del 1991.

Proponevano impugnazione sia il Comune che l’IACP ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva D.R., in proprio ed in rappresentanza di S., D. e D.C. quali eredi di D’.Re., che ne chiedevano il rigetto proponendo anche appello incidentale, la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 21.10-7.12.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità del Comune che condannava al risarcimento del danno nella misura di Euro 145.640,80 all’attualità, oltre agli interessi dalla scadenza dell’occupazione legittima nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione legittima in Euro 59.574,50 oltre agli interessi dalla scadenza di ciascuna annualità.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 12.11.1997, osservava che nessuna delle parti aveva censurato il rilievo del Tribunale relativo alla prospettazione solo in corso di causa dell’azione risarcitoria nè dedotto con apposito motivo d’impugnazione la mancata accettazione del contraddittorio su tale domanda nuova, essendo stata la decisione criticata, peraltro solo da parte del Comune, unicamente perchè la domanda non era stata proposta con l’atto di citazione.

Conseguentemente, in difetto d’impugnazione sulla avvenuta accettazione del contraddittorio in ordine alla nuova domanda, confermava la statuizione del Tribunale che aveva dato ingresso alla richiesta risarcitoria.

Dichiarava poi l’incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima, essendo competente in unico grado la Corte d’Appello ed osservava che, in virtù delle proroghe previste dalla L. n. 47 del 1988, art. 14 e dalla L. n. 158 del 1991, art. 22, entrambe biennali, la durata dell’occupazione legittima si era protratta per ulteriori quattro anni oltre i cinque originariamente stabiliti, con la conseguenza che essa, iniziata a decorrere con l’immissione in possesso del 24.7.1986, era scaduta il 24.7.1995.

Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, accertata la natura edificabile del terreno, applicava della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, e, sulla base del suo valore venale di Euro 59.300,00 al mq. con riferimento all’anno 1995 e della sua estensione di mq. 4.400, determinava l’importo dovuto a tale titolo in Euro 145.640,80, somma che, rivalutata all’attualità, individuava in Euro 180.000,00.

Quanto all’indennità di occupazione legittima, la determinava nella misura degli interessi legali sull’indennità virtuale di espropriazione; pertanto sull’importo non maggiorato del 10%, pari ad euro 132.387,78, calcolava il tasso di interesse medio del 5% per i nove anni di occupazione pervenendo alla somma di Euro 59.574,50 sulla quale riconosceva gli interessi dalla scadenza di ciascuna annualità.

Riteneva infine legittimato passivamente solo il Comune quale ente delegante in quanto nel caso in esame la delega atteneva esclusivamente alla costruzione dell’opera e questa era stata ultimata durante l’occupazione legittima.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione R., D., C. e D.S. che deducono due motivi di censura.

Resistono con controricorso l’IACP ed il Comune di Serino.

Quest’ultimo propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ed illustrato anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Prioritario è l’esame del ricorso incidentale, relativo al problema processuale della proponibilità, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda risarcitoria per la perdita del bene a seguito di occupazione appropriativa, la cui liquidazione operata dalla Corte d’Appello è stata oggetto di censura con il ricorso principale.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale infatti il Comune di Serino denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 156 c.p.c., e segg., artt. 184 e 345 c.p.c., nonchè difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d’Appello, nel confermare la richiesta di risarcimento del danno avanzata nel corso del giudizio di primo grado, abbia osservato che nessuna delle parti aveva impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto proposta tale azione in corso di causa in quanto solo il Comune di Serino aveva criticato la decisione perchè estesa ad una domanda non avanzata in citazione, senza considerare che con l’atto di appello del 27.12.2001 e con la comparsa di costituzione con appello incidentale del 21.3.2002 il Comune aveva invece proposto una tale impugnativa, avendo fatto presente che in mancanza di una valida domanda risarcitoria per la perdita del bene il Tribunale non avrebbe potuto emettere alcuna pronuncia di condanna al riguardo. Sostiene che una tale chiara censura contiene in sè la negazione della accettazione del contraddittorio, non essendo concepibile interpretare la frase riportata (“non essendo stata proposta una valida domanda risarcitoria”) come riferita al solo atto di citazione e non all’intero corso del giudizio.

La censura è infondata.

La Corte d’Appello, nel rigettare la impugnazione incidentale del Comune in ordine alla domanda di risarcimento del danno di cui asseriva la tardività in quante proposta solo nel corso del giudizio di primo grado, si è espressa sotto un duplice profilo, avendo rilevato non solo che nessuna delle parti aveva censurato l’affermazione del Tribunale relativa alla successiva proposizione dell’azione risarcitoria ma anche che non era stata prospettata con apposito motivo la mancata accettazione del contraddittorio su tale nuova domanda.

Orbene dall’atto di appello, la cui lettura è certamente consentita in questa sede di legittimità in presenza del dedotto vizio di ultrapetizione, di ordine processuale, risulta che il Comune, mentre aveva censurato espressamente la tardiva proposizione della domanda di risarcimento, nulla aveva dedotto invece, come effettivamente precisato dalla Corte d’Appello, per sostenere la mancata accettazione del contraddittorio.

Su tale secondo aspetto il ricorrente, nell’ultima parte del presente ricorso, sostiene la tesi secondo cui la censura riguardante la tardiva proposizione della domanda “contiene in sè la negazione dell’accettazione del contraddittorio……”.

Una tale affermazione si risolve sostanzialmente nella prospettazione di una diversa interpretazione della domanda rispetto a quella fornita dal giudice di merito.

Orbene, l’interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice di merito e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità se immune da vizi logici e giuridici; qualora però da tale interpretazione la parte faccia discendere la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la Corte di Cassazione deve ritenersi investita del potere-dovere di esercitare il sindacato pieno, con possibilità di procedere direttamente alla interpretazione degli atti processuali.

Al riguardo si osserva sul piano logico che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, il problema relativo alla tardività della proposizione della domanda è cosa ben diversa dall’accettazione del contraddittorio, costituendo quest’ultima un “posterius” avente natura sanante, con la conseguenza che non può ritenersi contenuta nella prima ipotesi e richiede quindi un’apposita deduzione.

Avendo quindi la Corte d’Appello correttamente ritenuto che non era stata censurata la seconda “ratio decidendi” riguardante la mancata accettazione del contraddittorio, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Per quanto riguarda il ricorso principale ritiene il Collegio prioritario il secondo motivo.

Con tale motivo infatti D.R., D., C. e S. denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e del D.Lgs. n. 322 del 1989, nonchè difetto dì motivazione. Sostengono che erroneamente la Corte d’Appello, nel rivalutare all’attualità la somma di Euro 145.640,80 dovuta a titolo di risarcimento del danno, l’ha determinata in Euro 180.000,00 anzichè in Euro 182.999,37, come calcolato dal C.T.U. sulla base degli indici di rivalutazione del sistema statistico nazionale, pari al 25,663%. Deducono al riguardo che non è rinvenibile alcuna argomentazione a sostegno del predetto calcolo, non essendo possibile individuare i parametri ed i criteri utilizzati e che inoltre la sentenza impugnata presenta un palese contrasto fra la motivazione in cui il danno è indicato in Euro 180.000,00 rivalutato all’attualità ed il dispositivo in cui il danno, sempre con riferimento all’attualità, viene indicato nella misura di Euro 145.640,00;

contrasto questo non ovviabile con la procedura delle correzioni degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., in quanto sarebbe necessario pur sempre rideterminare la somma dovuta a titolo di risarcimento la cui rivalutazione non è conforme agli indici di legge.

Ritiene la Corte che l’esposto motivo di ricorso, pur essendo limitato al calcolo della rivalutazione monetaria, pone sostanzialmente in discussione l’entità del risarcimento del danno in quanto detta rivalutazione, nelle obbligazioni di valore come quella in esame, costituisce una componente dell’obbligazione medesima.

Dovendosi quindi ritenere ancora pendente il giudizio sulla determinazione del danno, trova applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 349/07 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, nella parte in cui non assicura il ristoro integrale del danno subito per effetto dell’acquisizione del fondo avvenuta in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità ma in assenza di una tempestiva emissione del relativo decreto di esproprio all’esito del periodo di occupazione legittima.

Detta sentenza è stata poi seguita dalla modifica apportata al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, comma 1, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 la quale, con l’art. 2, comma 89 applicabile a tutte le procedure per le quali non sìa stato emesso il decreto di esproprio alla data del 30.9.1996, ha assicurato un risarcimento commisurato al valore venale del bene.

Le esposte considerazioni si riflettono necessariamente sulla determinazione dell’indennità di occupazione, censurata con il primo motivo ed il cui calcolo deve far riferimento, trattandosi di area edificabile, all’indennità di esproprio (nel caso in esame virtuale) a seguito della nota sentenza delle Sez. Un. n. 493/98.

Con il primo motivo infatti i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 865 del 1971, art. 20 e dell’art. 1284 c.c., nonchè difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello, nonostante abbia correttamente affermato che l’indennità di occupazione debba essere determinata nella misura degli interessi legali sull’indennità virtuale di espropriazione, abbia poi applicato inspiegabilmente un interesse medio del 5%, senza considerare che il tasso legale dal 31.7.1986 al 16.12.1990 per un totale di 1599 giorni è stato del 5% mentre dal 16.12.1990 al 31.7.1995 per un totale di 1688 giorno è stato del 10%, con la conseguenza che il tasso medio da applicare è in realtà, del 7,568%, discostandosi oltre tutto, senza alcuna motivazione, dalle valutazioni espresse dal C.T.U..

Anche tale censura, ponendo in discussione l’entità dell’indennità di occupazione, sia pure in ragione della percentuale degli interessi considerata dalla Corte d’Appello, comporta la pendenza del giudizio sulla sua determinazione e la necessità di far riferimento, nel calcolarla in relazione all’indennità virtuale di espropriazione, alla sentenza gemella della Corte Costituzionale n. 348/07. Pertanto, essendo con detta sentenza caduto il sistema di calcolo riduttivo, è venuto meno il precedente riferimento, con la conseguenza che la percentuale applicabile non va più rapportata alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ma al valore venale del bene.

Va aggiunto che la L. 24 dicembre 2007, n. 244, sopra già richiamata, successivamente entrata in vigore – la quale all’art. 2, comma 89, si occupa anche dell’indennità di esproprio, prevedendo il ristoro integrale – non trova applicazione nel caso in esame in quanto la successiva norma intertemporale di cui al comma 90 ne prevede una limitata retroattività, riferendosi alle espropriazioni e non già ai giudizi in corso, vale a dire ai procedimenti espropriativi che all’entrata in vigore della legge siano ancora nella fase amministrativa (Sez. Un. 5265/05); conseguentemente non può che rivivere ancora una volta il criterio di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 (Cass. 28431/08).

Le esposte considerazioni comportano la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che si uniformerà, nel determinare la misura del risarcimento e dell’indennità di occupazione, alla nuova situazione giuridica creatasi a seguito delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale, facendo riferimento in ogni caso, vale a dire per la determinazione sia del risarcimento del danno che dell’indennità di occupazione, al valore venale del bene per assicurarne il ristoro integrale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Rigetta l’incidentale.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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